Nota a Trib. Reggio Emilia, Sez. II, 27 aprile 2022, n. 537.
Massima redazionale
In tema di trasporto aereo internazionale, il ristoro indennitario previsto dall’articolo 7 Regolamento CE n. 261/2004 senza dover provare alcun pregiudizio, che secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza eurounitaria riguarda anche il ritardo nel volo e non solo la cancellazione, rappresenta una norma speciale di stretta interpretazione; ed il risarcimento per il ritardo è comunque subordinato alla presenza dei requisiti di cui all’articolo 3, e cioè che i passeggeri sia siano presentati all’accettazione secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata.
Qui la sentenza.