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Nota a Cass. Civ., Sez. III, 28 marzo 2022, n. 9866.

di Antonio Zurlo

 

La Terza Sezione Civile, con l’ordinanza in oggetto, ha riproposto il principio per cui «in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., mentre la seconda – concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – si risolve nell’applicazione di norme giuridiche, anche straniere, se ne è allegata e provata la riferibilità al contratto ed il relativo contenuto, potendo pertanto formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo»[1].

Nella fattispecie, la qualificazione dell’operazione negoziale, compiuta dalle parti, alla stregua di contratto a favore di terzo appare corretta. A favore della tesi per cui l’assicurazione fosse stata stipulata nell’interesse del finanziatore depongono, invero, le clausole contrattuali, sia quelle del contratto di mutuo, che quelle delle condizioni contrattuali preliminari a tale contratto, nelle quali è espressamente previsto: da un lato, l’obbligatorietà, a carico del debitore finanziato, della stipulazione di un’assicurazione per il caso di perdita del lavoro, e, dunque, di impossibilità di pagare il mutuo; per altro verso, l’assicuratore ha diritto di surroga, relativamente a quanto risarcito al creditore nei confronti del mutuatario. A ciò devesi aggiungere la previsione contrattuale che vincola le parti a stipulare la polizza tra il finanziatore e l’assicuratore.

Dall’insieme di queste condizioni contrattuali la Corte territoriale ha correttamente dedotto che l’assicurazione fosse stata stipulata nell’interesse del finanziatore, ma, soprattutto, ha correttamente dedotto che fosse stato pattuito un diritto di surroga dell’assicuratore verso il finanziato, per il caso di inadempimento di quest’ultimo: è di tutta evidenza come questo diritto di surroga non possa ritenersi nullo per difetto di causa se si riconosce (sì come fatto dal giudice d’appello) che questo abbia fonte in un’assicurazione che è nell’interesse del finanziatore, piuttosto che nell’interesse del finanziato. In effetti, sarebbe priva di causa una surroga ai danni del finanziato, qualora l’assicurazione fosse invece nell’interesse di costui.

Né, tantomeno, pare essere incompatibile con questa qualificazione la circostanza che il premio sia stato corrisposto dal ricorrente, ovverosia dal debitore finanziato, in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo e tale previsione contrattuale ben può rispondere all’interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto all’assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito.

Né, infine, può avere rilievo la circostanza che il contratto di assicurazione non fosse stato formalmente sottoscritto dal ricorrente, circostanza che secondo costui renderebbe impossibile la qualificazione del contratto di assicurazione come a favore di terzo: infatti, il ricorrente aveva autorizzato la società finanziatrice a stipulare l’assicurazione con premio a proprio carico. In definitiva, deve ritenersi corretta la qualificazione di questa operazione negoziale come di una assicurazione stipulata nell’interesse del finanziatore, anziché nell’interesse del finanziato, dovendosi, consequenzialmente, ritenersi valida la previsione, in tale pattuizione contrattuale, del diritto di surroga (che pure è espressamente previsto a favore dell’assicuratore e ai danni del finanziato), che ha la sua causa nella circostanza che l’assicurazione fosse non già a beneficio del finanziato, bensì del finanziatore.

 

Qui l’ordinanza. 

 

[1] Da ultimo, Cass. n. 3115/ 2021; Cass. n. 29111/ 2017; Cass. n. 12936/ 2007.

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