Nota a Cass. Civ., Sez. III, 22 aprile 2022, n. 12908.
Massima redazionale
Con la recentissima ordinanza, la Terza Sezione Civile coglie l’occasione per rassegnare la giurisprudenza in tema di claims made; segnatamente:
- Civ., Sez. Un., n. 9140/2016, per cui «Deve in ogni caso escludersi che la limitazione della copertura assicurativa alle “richieste di risarcimento presentate all’Assicurato, per la prima volta, durante il periodo di efficacia dell’assicurazione”, in relazione a fatti commessi nel medesimo lasso temporale o anche in epoca antecedente, ma comunque non prima di tre anni dalla data del suo perfezionamento, integri una decadenza convenzionale, soggetta ai limiti inderogabilmente fissati nella norma codicistica di cui si assume la violazione. E invero l’istituto richiamato, implicando la perdita di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro il periodo di tempo stabilito, va inequivocabilmente riferito a già esistenti situazioni soggettive attive nonché a condotte imposte, in vista del conseguimento di determinati risultati, a uno dei soggetti del rapporto nell’ambito del quale la decadenza è stata prevista. Invece la condizione racchiusa nella clausola in contestazione consente o preclude l’operatività della garanzia in dipendenza dell’iniziativa di un terzo estraneo al contratto, iniziativa che peraltro incide non sulla sorte di un già insorto diritto all’indennizzo, quanto piuttosto sulla nascita del diritto stesso. Ne deriva che non v’è spazio per una verifica di compatibilità della clausola con il disposto dell’art. 2965 cod. civ.».
- Diversità di piani riaffermata da Cass. Civ., Sez. Un., n. 22437/2018, sempre delle Sezioni Unite, la quale ha evidenziato che l’anzidetta clausola si configura come delimitativa dell’oggetto del contratto, «correlandosi l’insorgenza dell’indennizzo, e specularmente dell’obbligo di manleva, alla combinata ricorrenza della condotta del danneggiante (la vicenda storica determinativa delle “conseguenze patrimoniali” di cui “l’assicurato intende traslare il rischio”: cioè, del “danno”) e della richiesta del danneggiato».
La richiesta del danneggiato è, pertanto, fattore concorrente nella identificazione del rischio assicurato e in tal senso si viene a delineare l’appartenenza strutturale del “fenomeno claims” al modello di assicurazione della responsabilità civile (o sotto-tipo), di cui al primo comma dell’art. 1917 c.c., “nel contesto del più ampio genus dell’assicurazione contro i danni (art. 1904 c.c.), della cui causa indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe”.
Qui l’ordinanza.