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Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 20 aprile 2022, n. 12541.

Massima redazionale

 

Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Sesta Sezione Civile ha rassegnato alcuni principi in tema di derogabilità del foro del consumatore.

Nello specifico, come già chiarito in altri pronunciamenti[1], «il foro del consumatore, previsto dall’art. 63 del codice del consumo (d. Igs. 6 settembre 2005, n. 206), è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l’introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi».

È stato, poi, ulteriormente precisato che la nullità della relativa clausola derogatoria rispetto al foro del consumatore «non è rilevante se l’iniziativa dell’azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo e, quindi, tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, nè d’ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d’ufficio dal giudice nel caso in cui non lo sia»[2].

Peraltro, il principio di diritto per cui, anche in mancanza di un contratto scritto e, quindi, di una clausola di deroga del foro del consumatore, quest’ultimo sia derogabile solo alle condizioni sopra indicate, dovendosi escludere che il comportamento processuale del consumatore, un posterius rispetto all’introduzione del giudizio, possa assumere valore equipollente alla trattativa e giustificare la deroga de qua, non è pertinente, essendo atto formulato in fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale il consumatore-opponente rivestiva la veste sostanziale di convenuto ed il giudice, in luogo diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore, era quello adito dal creditore in sede monitoria.

Nel caso di specie, odierno ricorrente, qualificatosi consumatore, aveva promosso ricorso ex art.702bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Foggia, foro del convenuto, ex art. 19 c.p.c., foro diverso da quello indicato dal Codice del Consumo, non avvalendosi, quindi, del foro del consumatore; la nullità dell’eventuale clausola di deroga non poteva essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non operava, né, tantomeno, d’ufficio dal giudice.

 

 

Qui l’ordinanza.

[1] Cfr. Cass. n. 1875/2012; Cass. n. 5974/2012.

[2] Cfr. Cass. n. 5933/2012; Cass. n. 12981/2020.

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