Nota a Cass. Pen., Sez. VI, 21 marzo 2022, n. 9646.
di Donato Giovenzana
La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha condiviso la Corte territoriale che ha ritenuto integrato il delitto di riciclaggio, in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario, così come il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato, integra un atto di riciclaggio, perché il delitto di cui all’art. 648bis c.p. è a forma libera e può essere realizzato anche con modalità frammentarie e progressive.
La Cassazione ha altresì ribadito il principio secondo cui, pur non essendo indispensabile che il delitto presupposto sia stato accertato da una sentenza di condanna passata in giudicato, né che sia specificamente individuato (basta che il fatto che lo costituisce non sia stato giudizialmente escluso nella sua materialità), è però necessario che esso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti, almeno astrattamente configurabile e questo non si verifica se il giudice si limita a supporne l’esistenza sulla base del carattere sospetto delle operazioni relative ai beni e ai valori oggetto del delitto ex art. 648-bis c.p.
Qui la sentenza.