Nota a ABF, Collegio di Napoli, 3 gennaio 2022, n. 87.
di Donato Giovenzana
La controversia consegue alla contestata sussistenza del diritto della ricorrente, ex proprietaria di un’unità immobiliare facente parte di un condominio, di ottenere, direttamente dall’intermediario, l’esibizione degli estratti conto condominiali relativi al periodo in cui la ricorrente è stata condomina.
Viene in considerazione al riguardo l’art. 1129, comma 7°, c.c., il quale stabilisce che “ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.
Tale disposizione indica che l’intermediazione dell’amministratore va sollecitata con una richiesta, che, però, non si riferisce alla consegna della documentazione bancaria, quanto all’inoltro della relativa istanza all’istituto bancario. Come già ritenuto precedentemente dai vari Collegi arbitrali, l’onere in questione non può mai determinare una preclusione del diritto del singolo condomino di agire per ottenerla direttamente dall’intermediario quando l’amministratore non vi abbia provveduto, come nel caso di specie (Collegio di Napoli, n. 22386/19; Coll. Milano n. 981/2015).
Ciò posto, l’intermediario rifiuta di soddisfare la domanda documentale della ricorrente in quanto la stessa non risulta più condomina dell’immobile. Più precisamente, la banca, avendo inquadrato il rapporto fra l’amministratore ed il condòmino come una particolare forma di mandato, arriva alla conclusione sicuramente erronea che estinto il mandato cessi con esso anche l’obbligo gravante sul mandatario di rendere conto del proprio operato.
Secondo il Collegio partenopeo è vero il contrario: il compimento del mandato è semmai uno dei motivi che rende esigibile l’obbligo di rendiconto da parte del mandatario. Del pari, una volta accertato (come sopra precisato) che l’art. 1129 c.c. legittima il condomino a chiedere copia della documentazione bancaria del condominio, la relativa istanza deve ritenersi sottoposta alla disciplina dall’art. 119 TUB: norma che consente di ottenere la documentazione bancaria pregressa anche dopo la perdita della qualità di cliente.
Pertanto anche al condomino, sebbene lo stesso non sia direttamente parte contraente della banca, deve essere riconosciuto il diritto ad avere dall’intermediario la documentazione relativa al tempo in cui lo stesso era parte del condominio titolare del rapporto.
Qui la decisione.