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Nota a ACF, 21 febbraio 2022, n. 5128.

di Antonio Zurlo

 

Con la decisione resa in data odierna, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ha rigettato la domanda di risarcimento, proposta dal ricorrente, dovendosi, in primo luogo, escludere l’asserita prestazione del servizio di consulenza da parte dell’Intermediario – resistente. Invero, nella specie, tutti gli ordini di acquisto attenzionati recavano una specifica avvertenza, relativa alla circostanza per cui l’operazione non fosse stata preceduta da un servizio di consulenza da parte dell’intermediario; di talché, sebbene gli stessi fossero stati impartiti allo sportello (e, quindi, con l’ausilio di un operatore), non possono, comunque, ritenersi esistenti elementi idonei a comprovare l’invocata consulenza di fatto.

Del pari, con riferimento al prospettato inadempimento dell’Intermediario agli obblighi informativi, nel momento di esecuzione delle numerose operazioni di acquisto degli strumenti finanziari, il Collegio rileva come il resistente abbia dimostrato di aver consegnato, almeno in alcune occasioni, la scheda prodotto (recante anche la sottoscrizione del ricorrente), che conteneva indicazioni complessivamente idonee a far comprendere che il grado di rischio sotteso alle obbligazioni. A tale documentale circostanza, l’ACF assomma che il profilo personale dell’investitore (segnatamente, laureato in ingegneria aereonautica e dipendente presso imprese legate al comparto dei vettori aerei) non solo rendeva oggettivamente ragione della propensione a investire su titoli del settore, ma, allo stesso tempo, faceva apparire senz’altro plausibile (perlomeno in assenza della dimostrazione della prestazione di una qualche forma di consulenza da parte dell’Intermediario) che lo stesso si fosse orientato in maniera del tutto autonoma e con piena consapevolezza verso l’investimento in titoli dell’emittente. In senso avvalorativo, il Collegio rileva che, nell’anno 2012, quando il ricorrente aveva iniziato ad acquistare le obbligazioni, nel capitale della Compagnia aerea fosse da poco subentrato, con una partecipazione rilevante, uno dei principali player mondiali: circostanza che, per un investitore consapevole (come il ricorrente) delle dinamiche del settore aereo (seppure dal punto di vista tecnico e ingegneristico) poteva obiettivamente ingenerare la autonoma convinzione sulla bontà dell’opportunità di investimento.

Da ultimo, l’Arbitro non può neppure esimersi da una valutazione sull’arco temporale notevolmente ampio (sei anni) degli investimenti, connotati anche da una certa serialità: ambedue elementi sintomatici di una chiara strategia di investimento, non casuale e che sottende una precisa consapevolezza sulle caratteristiche degli strumenti, così come sull’emittente.

 

Qui la decisione.

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