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Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 1 febbraio 2022, n. 2989.

di Donato Giovenzana

 

La Suprema Corte ha evidenziato che coll’art. 28 del d. l. 24.1.2012 n. 1 (convertito nella 1. 24.3.2012 n. 27) si è voluto contrastare il fenomeno dell’abbinamento (c.d. bindingtra mutui e assicurazioni sulla vita in due modi:

  1. vietando alle banche di imporre al cliente la stipula con un’assicurazione del gruppo (art. 28, comma 1);

  1. demandando all’Isvap di stabilire quali dovessero essere i requisiti minimi di tali contratti (art. 28, comma 2).

Gli scopi dell’art. 28 d.l. 1/12 – ricorda la Cassazione – sono stati molteplici, così riassumibili:

a) prevenire pratiche scorrette, aggressive o abusive da parte del mutuante;

  1. garantire al mutuatario la libertà di scegliere la compagnia con cui assicurarsi;

  1. evitare che il mutuante trasferisse il rischio d’impresa sul mutuatario, addebitandogli per di più il costo della traslazione del rischio (e cioè il premio assicurativo).

L’art. 28 d. l. 1/12 (e il Regolamento 40/12, che ad esso ha dato attuazione) vanno dunque interpretati nel senso che il contratto di assicurazione non conforme al Reg Isvap 40/12 sarà nullo – con sostituzione automatica delle sue clausole, ex art. 1339 c.c. – in tutti i casi in cui la banca mutuataria abbia anche solo di fatto imposto al cliente la stipula della polizza o comunque limitato la sua libertà di scelta, a prescindere dal dato formale della presenza o dell’assenza, nel contratto di mutuo, di una clausola che ne subordini l’efficacia alla stipula di un contratto di assicurazione.

Si avrà imposizione di fatto, ad esempio,

  • quando al mutuatario sia lasciato intendere che la stipula della polizza accelererà la pratica;

  • quando non gli sia data alcuna facoltà di scelta dell’assicuratore, né alcuna informazione sul diritto di sceglierne altri;

  • quando i patti del mutuo e dell’assicurazione denotino che l’interesse assicurato, di cui all’art. 1904 c.c., è solo o prevalentemente quello del mutuante a garantirsi contro il rischio di insolvenza del debitore;

  • quando, infine, la stipula della polizza sia indotta con condotte opache, ordite ad decipiendum alterum.  

La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello territoriale, in differente composizione, la quale nel riesaminare l’appello proposto applicherà il seguente principio di diritto:

sono soggetti alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1, del regolamento Isvap 40112 i contratti di assicurazione “connessi” o “condizionati” ad un contratto di mutuo, per tali dovendosi intendere le polizze la cui stipula è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta dal mutuante anche in via di mero fatto, a prescindere dall’inserimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordinino la validità o l’efficacia alla stipula del contratto assicurativo“.

 

Qui l’ordinanza.

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