Nota a ABF, Collegio di Bologna, 23 novembre 2021, n. 23845.
di Donato Giovenzana
Secondo il Collegio felsineo, parte ricorrente – che in sede di presentazione del ricorso si qualifica appunto quale “non consumatore”.- adduce che si tratterebbe di un finanziamento direttamente collegato alla propria attività professionale, e ciò in quanto, per la concessione del prestito, la stessa ha fatto ricorso all’intermediazione del Club Medici, in stretto contatto con l’Ordine dei medici e degli odontoiatri.
Al contrario, parte resistente adduce che il contratto di finanziamento in causa, stipulato con la cliente, sia stato concesso e sottoscritto dalla ricorrente in qualità di consumatrice. Parte resistente infatti ritiene non applicabile la disciplina della sospensione ex art. 56 del D.L. 18/2020, proprio in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla cliente, il finanziamento rientra nella categoria del “prestito personale” privo di alcun vincolo di destinazione: il credito concesso, conseguentemente, non è stato richiesto per fini collegati all’attività professionale della ricorrente.
La risoluzione di tale questione appare dirimente nel giudizio de quo, perché oggetto della domanda avanzata dalla cliente è la richiesta di sospensione dei pagamenti del prestito stipulato con la banca convenuta ai sensi del art. 56, D.L. 18/2020, sospensione applicabile ai soli finanziamenti contratti per finalità connesse all’attività economica svolta.
A sostegno della natura di credito al consumo del contratto di cui si discute, l’intermediario resistente ha prodotto il contratto di finanziamento, dal quale risulta che esso è stato sottoscritto da parte ricorrente in qualità di consumatrice; ciò risulterebbe confermato ulteriormente, secondo l’intermediario, anche dall’indicazione, nell’impianto contrattuale, del codice fiscale della titolare, in luogo della partita iva.
Reputa il Collegio che l’eccezione dell’intermediario sia fondata, notando altresì che il modulo sottoscritto per accedere al contratto di finanziamento recava esso pure la chiara indicazione che si trattava di “Informativa europea di base sul credito ai consumatori” e che l’intermediazione del Club dei medici non costituisce indicazione univoca circa il fatto che i finanziamenti potessero essere solo a fini professionali.
Ne deriva l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente.
Qui la decisione.