1 min read

Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2021, n. 33408.

Redazione

 

Con la sentenza in data odierna, le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto:

Ai fini dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dall’agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/10, conv. con l. n. 122/10, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo.“.

 

Qui la sentenza.

Iscriviti al nostro canale Telegram 👇