Nota a Cass. Civ., Sez. III, 3 agosto 2021, n. 22157.
di Donato Giovenzana
La ricorrente censura la sentenza impugnata in ordine alla ritenuta applicabilità dell’art. 1957 c.c. sul presupposto, a suo dire erroneo, della qualificazione della garanzia quale ordinaria fidejussione anziché quale contratto autonomo di garanzia.
All’esito della decisione, nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha invece enunciato il seguente principio di diritto:
“nel caso di garanzie concesse dallo Stato o poste comunque a carico del pubblico Erario da specifiche disposizioni di legge in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti, esse, in difetto di elementi testuali in tal senso nella disciplina istitutiva della specifica provvidenza, non possono intendersi quale garanzia escutibile a prima richiesta ed in via autonoma; pertanto trovano applicazione, in difetto di specifiche diverse espresse disposizioni, i principi generali in tema di garanzia quale prestazione accessoria, quali desunti dalla disciplina della fideiussione, sicché va ammessa l’attivazione della garanzia pubblica almeno previa una vana tempestiva diligente attivazione da parte del creditore degli ordinari strumenti di tutela del credito a sua disposizione”.
Qui l’ordinanza.