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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 8 luglio 2021, n. 19566.

di Antonio Zurlo

 

Nella sentenza gravata, la Corte d’Appello aveva precisato che l’Istituto di credito avesse comunicato alla correntista che la documentazione richiesta avrebbe potuto essere ritirata presso i locali della banca “contro il pagamento delle commissioni dovuteci”, a norma dell’art. 119, comma 4, TUB. La Banca aveva quindi, da un lato, manifestato la disponibilità alla consegna della documentazione senza formalità, non appena un addetto della società correntista si fosse recato nei propri locali, dall’altro, comunque condizionato la consegna al previo pagamento delle commissioni dovute per legge. Ne consegue che, in ogni caso, al fine di ottenere la predetta documentazione, non sarebbe stato sufficiente formulare una semplice richiesta, dovendo questa essere accompagnata dal versamento delle spese.

Di talché, è priva di fondamento la doglianza della società correntista di omessa pronuncia od omessa motivazione da parte della Corte d’Appello sulla sua richiesta di esibizione documentale, ex art. 210 c.p.c. Invero, la Corte territoriale ha dato una risposta negativa a tale richiesta; segnatamente, rispondendo proprio a un rilievo dell’appellata, che richiamava le sue richieste documentali, ex art. 119 TUB e art. 210 cpc, ha statuito che in tal modo l’appellata tentava di ribaltare sulla Banca convenuta l’onere probatorio (incombente, per contro, su di lei), che, in sostanza, in virtù di quanto osservato, ben avrebbe potuto adempierlo laddove avesse ritirato, pagando il dovuto, i documenti a suo tempo messi a sua disposizione dalla banca sulla richiesta, ex art. 119 TUB.

 

Qui l’ordinanza.

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