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La Consob, con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021, ha apportato alcune modifiche al Regolamento concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“Regolamento ACF” o “Regolamento”), approvato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

Le predette modifiche al Regolamento ACF sono principalmente volte a semplificare il procedimento dinanzi all’ACF e a migliorarne il funzionamento e, in sintesi:

  • allineano la definizione di “intermediari, rilevante ai fini del Regolamento, con le nuove definizioni di “gestori di portali” e di “soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa” introdotte a seguito delle più recenti modifiche del TUF;
  • estendono espressamente l’ambito di operatività dell’ACF alle controversie relative alla violazione dell’obbligo di consegnare all’investitore il documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document) di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014;
  • definiscono meglio l’ambito di operatività dell’ACF, riferendolo alle controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso;
  • introducono, quali ipotesi di irricevibilità del ricorso, la pendenza di procedimenti arbitrali o giurisdizionali, l’esistenza di una precedente decisione di merito assunta dall’ACF ovvero all’esito di un procedimento giurisdizionale o arbitrale;
  • ribadiscono che la presentazione del ricorso, il contraddittorio e lo scambio di documentazione devono avvenire esclusivamente attraverso il sistema telematico, richiedendo altresì alle parti di avvalersi della modulistica che sarà resa disponibile sul sito web dell’ACF;
  • introducono previsioni volte ad agevolare la composizione bonaria della controversia e l’adempimento delle decisioni (quali la possibilità per le parti di chiedere una sospensione del procedimento al fine di trovare un accordo; l’estinzione del procedimento in caso di raggiungimento di un accordo o del pieno soddisfacimento della pretesa; il rinvio della pubblicazione della notizia di mancato adempimento in caso di avvio di negoziazioni volte a raggiungere un accordo sull’esecuzione della decisione; la possibilità di adempimento tardivo con conseguente cancellazione della notizia di mancato adempimento; l’eliminazione o la riduzione del contribuito di soccombenza a carico dell’intermediario in presenza di proposta conciliativa, rifiutata dal ricorrente, per importi pari o superiori a quelli riconosciuti dall’ACF nella decisione);
  • disciplinano in modo più puntuale il regime dei termini per la conclusione del procedimento allo scopo di velocizzare la fase decisoria.

La Consob ha ritenuto di non introdurre l’istituto del rimborso delle spese di difesa sul presupposto che, pur in assenza di un’espressa disposizione regolamentare, tali spese possono essere liquidate a favore del ricorrente – ove ne ricorrano i presupposti – come una componente del danno subìto.

Le modifiche apportate al Regolamento ACF entreranno in vigore dal 1° ottobre 2021.

Esse si applicheranno ai procedimenti avviati con ricorso proposto successivamente alla predetta data di entrata in vigore, ad eccezione delle modifiche relative alla disciplina sull’esecuzione della decisione (articolo 16 del Regolamento) che si applicheranno alle decisioni assunte a partire dalla data di entrata in vigore, ancorché relative a procedimenti avviati con ricorso proposto prima di tale data.

 

Qui la relazione illustrativa.

Qui la delibera n. 21867.

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