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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 20 aprile 2021, n. 10393.

di Donato Giovenzana

 

La Suprema Corte rileva che l’art. 27 reg. Consob n. 11522/1998, al secondo e al terzo comma, stabilisce che gli intermediari autorizzati non possano effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l’investitore sulla natura e l’estensione del loro interesse nell’operazione e l’investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all’effettuazione dell’operazione; ove, poi, gli intermediari autorizzati utilizzino moduli o formulari prestampati, questi devono recare l’indicazione, graficamente evidenziata, che l’operazione è in conflitto di interessi.

La Corte di merito ha ritenuto che nella fattispecie non potesse dubitarsi della presenza di un’evidenziazione grafica in quanto la segnalazione del conflitto di interessi era riportata sulla prima pagina del modulo e risultava «ben visibile, oltre che posta all’attenzione del sottoscrittore». Va di contro osservato che il posizionamento della dichiarazione all’interno del documento contrattuale non è dirimente ai fini che qui interessano: infatti, secondo quanto prescritto dall’art. 27 cit., il conflitto di interessi nel quale versi l’intermediario deve essere graficamente evidenziato sui documenti predisposti dall’intermediario attraverso una differenziazione nello stile o nel carattere idonea a renderla evidente rispetto al resto del contratto (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2472). Parimenti errata si mostra l’ulteriore affermazione della Corte di merito: quella in base alla quale l’appellante non avrebbe «provato quale fosse il pregiudizio subito a causa della mancanza di una diversa evidenziazione grafica della clausola ed il danno derivante dall’esistenza del conflitto di interessi».

In sede  di legittimità ci si è già occupati del nesso di causa esistente tra la violazione delle prescrizioni in tema di conflitto di interessi e il pregiudizio che possa risentirne l’investitore (con riferimento a norma che, al pari dell’art. 27 cit., prevedeva un vero e proprio obbligo di astensione): infatti, la disposizione contenuta nella lett. g) dell’art. 6 della legge n. 1 del 1991 (applicabile nella specie ratione temporís), faceva espresso ed assoluto divieto all’intermediario di dar corso all’operazione in presenza di una situazione di conflitto di interessi non rivelata al cliente o, comunque, in difetto di autorizzazione espressa del cliente medesimo. E’ stato osservato, al riguardo, che, in riferimento a domanda di risarcimento del danno per operazioni compiute dall’intermediario in situazione di asserito conflitto di interessi (come nella specie), doveva attribuirsi rilievo, per individuare l’esistenza di un danno risarcibile ed il nesso causale tra detto danno e l’illegittimo comportamento imputabile all’intermediario, alle sole conseguenze della mancata astensione dell’intermediario medesimo dal compiere un’operazione non consentita nelle condizioni di cui alla citata disposizione e non già alle conseguenze derivanti dalle modalità con cui l’operazione era stata in concreto realizzata o avrebbe potuto esserlo ipoteticamente da altro intermediario (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, n. 26724; Cass. 14 febbraio 2018, n. 3658).

Ora, l’inidonea rappresentazione grafica del conflitto di interessi equivale, in base alla disposizione contenuta nell’art. 27 cit., a mancata rivelazione del conflitto stesso.

Nell’uno e nell’altro caso è vietato all’intermediario di procedere all’investimento; e nell’uno e nell’altro caso il nesso di causa tra la condotta posta in essere (aver dato corso all’operazione finanziaria) e il danno occorso è da considerarsi in re ipsa, giacché il pregiudizio discende dalla mera inosservanza dell’obbligo di astensione. Non ha senso, allora, dibattere del danno conseguente al conflitto di interessi o alla mancante evidenziazione grafica della dichiarazione relativa al conflitto„ dal momento che quel danno è rappresentato dall’intero ammontare della perdita dell’investitore (perdita che non si sarebbe prodotta se l’intermediario, conformandosi al dettato normativo, si fosse astenuto dal procedere all’operazione).

 

 

Qui l’ordinanza.