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Nota a ABF, Collegio di Roma, 11 gennaio 2021, n. 540.

di Antonio Zurlo

 

 

 

Le circostanze fattuali.

Parte ricorrente, in sede di querela, rappresentava di aver eseguito un regolare prelievo presso ATM, a seguito del quale la carta veniva trattenuta dallo sportello; precisava, inoltre, che, nelle vicinanze dello stesso ATM, fossero presenti due individui e che uno dei due, mentre era intento a prelevare, si avvicinava per chiedere informazioni. In sede di reclamo, il ricorrente circostanziava maggiormente l’episodio, evidenziando la presenza di tre soggetti, che asserivano il malfunzionamento dello sportello e la conseguente cattura dello strumento di pagamento. Nel ricorso, aggiungeva, altresì, di essersi allontanato dalla banca dopo aver maturato il convincimento circa la versione propostagli dalle tre persone presenti, salvo poi bloccare la carta qualche ora dopo, dopo essersi avveduto dei due prelievi non autorizzati. Da ultimo, in sede di repliche, parte ricorrente, a fronte delle contestazioni mosse dalla Banca, precisava ulteriormente che il soggetto, che aveva provato a distrarlo durante il prelievo, avesse parimenti allungato la mano sulla tastiera dello sportello per verificarne il corretto funzionamento. In ragione di ciò, l’istante ipotizzava che, in quel frangente, lo stesso soggetto avesse potuto prontamente sottrarre la carta nel frattempo espulsa, confortato anche dalle risultanze videoregistrate acquisite dagli inquirenti.

 

La decisione del Collegio.

Preliminarmente, il Collegio rileva che parte resistente abbia prodotto in atti l’estratto del giornale di fondo ATM, da cui risulterebbe che le operazioni contestate siano avvenute tramite microchip e corretto inserimento del PIN. In dettaglio, dalla documentazione prodotta, si evince che i prelievi attenzionati recano i medesimi codici autorizzativi di un precedente prelievo genuino. Quanto a un possibile malfunzionamento dell’ATM, si rappresenta che l’Intermediario abbia escluso il ricorrere di una simile possibilità, provvedendo ad allegare le risultanze della verifica effettuata dall’Istituto di credito presso il cui sportello è stato effettuato il prelievo, da cui risulterebbe l’assenza di comandi di cattura o di time out, nonché la corretta restituzione della carta.

Ciò premesso, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ritiene che parte ricorrente sia stata vittima del c.d. “lebanese loop”, ovverosia una tipica forma di raggiro perpetrata mediante manomissione dell’ATM e, in particolare, dello slot di inserimento della carta. Nel caso di specie, l’Arbitro esclude la colpa grave del ricorrente, sul presupposto che gli intermediari siano tenuti a predisporre procedure e presidi di sicurezza idonei a evitare tali tipologie di frodi[1].

Invero, in un caso del tutto analogo a quello di specie, il Collegio ha escluso la colpa grave dell’utilizzatore nella custodia dello strumento al ricorrere dell’espediente del c.d. lebanese loop, riconoscendola, di contro, sotto il profilo del tradivo blocco della carta. A tal riguardo, si rappresenta come l’Intermediario abbia eccepito la tardività del blocco, atteso che parte ricorrente vi abbia provveduto soltanto dopo circa quattro ore di distanza dal momento della sottrazione. Sul punto, si evidenzia che la resistente non abbia, pur tuttavia, prodotto apposita schermata, comprovante quanto dedotto.

In merito alla mancata attivazione dell’SMS alert, il Collegio rileva che l’attivazione del servizio avrebbe consentito, quantomeno, di limitare il danno prodotto a carico del ricorrente, evitando almeno il prodursi del nocumento riferibile al secondo prelievo.

 

 

Qui la decisione.


[1] Cfr. ABF, Collegio di Roma, n. 7282/2020.