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Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8504.

di Antonio Zurlo

Con la recente ordinanza, le Sezioni Unite hanno affermato la competenza del giudice ordinario per la transazione fiscale.

Invero, la c.d. transazione “sui ruoli” e la c.d. transazione “fiscale” presentano aspetti di significativa diversità, dal momento che la prima riguarda la, sola, esecuzione esattoriale e, per converso, la seconda afferisce alle procedure concorsuali e paraconcorsuali (concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti); rispondono, pertanto, a esigenze tra loro non omogenee, essendo evidente la natura esclusivamente tributaria della prima ed essenzialmente concorsuale della seconda. Di tal guisa, il massimo consesso addiviene alla dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario nella declinazione del giudice competente in ordine alle procedure concorsuali.

 

 

Qui la pronuncia.