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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 22 febbraio 2021, n. 4695.

di Antonio Zurlo

 

 

 

 

Con la recentissima ordinanza, la Prima Sezione Civile, nel ribadire l’assoggettabilità a revocatoria del mutuo ipotecario stipulato per l’estinzione di un precedente debito chirografario, ha colto l’occasione per precisare, nuovamente, come tale operazione debba essere tenuta ben distinta da quella, differente, finalizzata al rifinanziamento del debitore: premesso infatti che il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo degli artt. 182bis e 182quater l. fall. consente di rinegoziare i finanziamenti bancari anche nei riguardi dei debiti scaduti, si è osservato che «l’elemento caratteristico di tali operazioni è l’effettiva erogazione di nuova liquidità da parte della banca, funzionale non solo (e non tanto), quindi, all’azzeramento della preesistente esposizione debitoria, tutelando la banca mediante un’ipoteca configurabile come garanzia non contestuale, ma a rimodulare, per il tramite di nuove condizioni negoziali per esempio afferenti il tasso di interesse o rinnovate tempistiche dei pagamenti, l’assetto complessivo del debito nel contesto di una nuova veste giuridico-economica degli anteriori rapporti». Nel caso in cui la predetta erogazione abbia effettivamente luogo, nel quadro di un’operazione non preordinata esclusivamente all’estinzione della precedente obbligazione ed al ripianamento (mediante l’iscrizione dell’ipoteca) del rischio di credito sottovalutato al momento della sua insorgenza, la banca si limita a svolgere la sua funzione istituzionale, fornendo all’impresa nuove disponibilità in conformità alle regole di corretta gestione di un rischio contestualmente assunto, e per questa nuovo[1].


[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/02/2016, n. 3955; Cass. Civ., Sez. III, 8/04/2020, n. 7740.