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Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 54.

di Donato Giovenzana

 

La Suprema Corte precisa che, ex art. 1956 c.c., il fideiussore è liberato per le obbligazioni future se la banca senza il suo consenso continua a concedere credito anche essendo a conoscenza delle condizioni economiche peggiorate del garantito, debitore principale.

Ed invero, come noto, la norma è volta ad evitare che il fideiussore possa essere gravato da una obbligazione che il debitore difficilmente potrà adempiere quando il creditore ne è a conoscenza; quindi, di riflesso, ha lo scopo di indurre quest’ultimo a comportarsi secondo buona fede e tale fine è rafforzato, in particolare, dalla previsione del secondo comma.

 

Qui la pronuncia.