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Trib. Milano, sent. 825 del 25.01.2018

 


Nel dirimere una controversia inerente un’azione di risarcimento danni il Tribunale di Milano si è preliminarmente espresso in merito all’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla Banca convenuta:

“Il Tribunale reputa che la competenza spetti al Tribunale di Milano, Sezione Imprese, quale forum delicti, poiché la lesione del patrimonio dell’investitore si produce per effetto dell’automatico abbinamento in forma anonima, da parte del sistema accentrato, delle proposte si segno contrario i cui prezzi risultano compatibili, e per la quantità di strumenti finanziari corrispondenti. L’incrocio dei dati (venditore acquirente) deve considerarsi verificato presso la sede della società di gestione accentrata (Borsa Italiana spa in Milano).

Tale ‘incrocio di dati’ deriva dall’esecuzione del servizio prestato dall’intermediario incaricato dall’acquirente, intermediario di cui egli si deve necessariamente avvalere ai sensi del TUF per accedere al mercato telematico.

Sembra potersi dire che già solo all’avverarsi di tale circostanza, che rappresenta l’esecuzione dell’incarico da parte del mandatario, il mandante (investitore) non ha più la possibilità di revocare l’ordine di acquisto, sicché sorge nel suo patrimonio l’obbligo di pagamento del corrispettivo per l’acquisto dei titoli (in tesi ‘gonfiato’) operato per conto dall’intermediario.

Sembra altresì potersi affermare, come messo in luce da condivisibile dottrina, che detto momento coincida anche con il perfezionamento del contratto, e con l’ingresso nel patrimonio dell’acquirente dei beni acquistati a prezzo sproporzionato per eccesso”.

Qui la sentenza: Trib. Milano, sent. 825 del 25.01.2018