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Nota a App. Napoli, Sez. VII, 30 settembre 2026, n. 5949.

di Alessandro Corvino

CORVINO Studio Legale

Con riguardo all’eccezione di prescrizione spiegata dalla Banca, la Corte territoriale afferma:  

«Il principio è stato anche recentemente riconfermato: “nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell’ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798)” (Cass. Civ. n. 4232/2023).” 4.2. Venendo al caso di specie, come ha ben argomentato il primo Giudice, appare di tutta evidenza come non possa considerarsi maturata alcuna decadenza, né intervenuta alcuna prescrizione in danno dell’appellato giacchè al momento della notifica della citazione (30 gennaio 2018) il rapporto di mutuo era ancora in essere, tanto è vero che la dichiarazione di risoluzione da parte della banca era inviata al cliente solo nel giugno 2018, successivamente ed in conseguenza dell’azione giudiziaria».

Con riguardo alla nullità derivante dalla mancata indicazione del regime di capitalizzazione ed assenza del piano di ammortamento:

«anche il consulente nominato in grado di appello, come quello nominato dal Tribunale, ha riscontrato che né il contratto né i suoi allegati recano l’indicazione: – dell’importo della rata periodica, neppure di quella determinata sulla base del tasso d’ingresso del finanziamento pari al 4,99% (tasso ovviamente noto alle parti in quanto indicato in contratto); – del tipo di ammortamento (alla francese, all’italiana ovvero di altra tipologia) che l’istituto di credito avrebbe in concreto utilizzato; – del regime di capitalizzazione (semplice o composta) adottato dalla banca per l’elaborazione del piano di ammortamento; – del divisore (360 ovvero 365) dell’Euribor 1 mese adottato quale parametro variabile del saggio di interesse corrispettivo…Di conseguenza, trattandosi di mutuo a tasso variabile (mancando del tutto le condizioni minime di standardizzazione), il piano di rimborso e la clausola che lo determina non potranno mai dirsi chiari e univoci.

Nel caso di specie il contratto di mutuo, stipulato a tasso variabile, porta allegato un piano di ammortamento senza indicazione degli interessi. Talché, le omissioni informative evidenziate dal CTU di secondo grado (invero confermative di quelle emerse all’esito dell’istruttoria di primo grado) devono indurre questa Corte a confermare che Nel contratto di mutuo di cui si controverte vi è una aperta violazione di legge e indeterminatezza dell’oggetto, non potendosi pertanto che affermarsi (recte confermarsi) la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto, non potendo il contraente «rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell’ammontare finale dell’importo da restituire», che nel caso di specie è mancata del tutto (ord. n.7382/2025).”

In conclusione, nella vicenda in disamina, come evidenziato dai consulenti contabili del primo e del secondo grado, analizzando il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento allo stesso allegato (cfr. p. 27 contratto di mutuo, all. 3 citazione) emerge che non vi è alcuna, chiara, indicazione di una serie di elementi, considerati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità come fondamentali: manca indicazione del TAEG; dell’importo e della composizione delle rate di rimborso, con ripartizione della quota di capitale e quota di interesse. Dal chè la pronuncia impugnata dovrà essere confermata nella parte in cui ha accertato e dichiarato l’indeterminatezza delle pattuizioni inerenti le condizioni giuridiche ed economiche del contratto con conseguente rilevazione della nullità parziale dello stesso contratto di mutuo per cui è causa ai sensi dell’art. 117 co.4 TUB.».

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