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Nota a AAS, 10 luglio 2026, n. 662.

Massima redazionale

La controversia riguarda la validità del contratto pluriennale di polizza, la possibilità di recedere antecedentemente alla scadenza e la possibilità di annullamento dello stesso qualora ricorrano determinate condizioni.

L’art. 1899 c.c. dispone che: “L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita”. La disciplina attualmente vigente è stata introdotta dall’art. 21, comma 3, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha nuovamente consentito la stipulazione di polizze poliennali, subordinandola al riconoscimento di un vantaggio economico per il contraente mediante riduzione del premio rispetto alla corrispondente copertura annuale.

L’IVASS, con Lettera al mercato del 5 novembre 2013, ha richiamato le imprese alla necessità di indicare in polizza, “in modo specifico e con adeguata evidenza grafica”, sia la misura dello sconto riconosciuto in ragione della poliennalità, sia la circostanza che, “a fronte della suddetta riduzione di premio, il contraente non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale”. In termini analoghi si è espressa la giurisprudenza di merito, secondo cui, nei contratti assicurativi poliennali, grava sull’impresa l’onere di indicare “in modo chiaro ed esplicito” la riduzione del premio applicata rispetto ad analoga polizza annuale; in difetto, il contraente può recedere prima del quinquennio[1]. La Corte di Cassazione ha, inoltre, evidenziato la necessità che le limitazioni al recesso e il correlato vantaggio economico derivante dalla poliennalità risultino chiaramente esplicitati nella documentazione contrattuale, anche alla luce degli obblighi di correttezza e trasparenza di cui all’art. 183 del Codice delle assicurazioni private[2].

Ebbene, dalla documentazione presente in atti si evince chiaramente:

  1. il frontespizio di polizza prevede che il contratto ha effetto dal 7 dicembre 2021 al 7 giugno 2027, con conseguente durata complessiva superiore al quinquennio. Nella medesima sezione risulta, altresì, espressamente prevista la clausola di tacito rinnovo. Nella sezione dedicata alle informazioni relative ai premi, è espressamente previsto il riconoscimento, in favore del contraente, di una riduzione tariffaria del 4% correlata alla natura poliennale del rapporto, con contestuale richiamo alla disciplina di cui all’art. 1899 cod. civ. in materia di recesso dai contratti di durata superiore a cinque anni;
  2. nel DIP Danni, consegnato al ricorrente, sono altresì riportate specifiche informazioni in ordine alle modalità di scioglimento del rapporto contrattuale. In particolare, la documentazione informativa precisa che, in caso di contratto stipulato con durata poliennale, il contraente può esercitare il recesso solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, con preavviso di trenta giorni, richiamando espressamente la disciplina di cui all’art. 1899 cod. civ. Viene, inoltre, chiarito che, per i contratti di durata pari o inferiore a cinque anni, non è consentito il recesso anticipato prima della naturale scadenza;
  3. nel DIP aggiuntivo, consegnato al ricorrente, nella sezione dedicata alle modalità di scioglimento del rapporto (“Come posso disdire la polizza?”), non risultano, invece, riportate specifiche indicazioni in ordine al regime del recesso nei contratti di durata poliennale ai sensi dell’art. 1899 c.c., essendo ivi richiamata unicamente l’assenza di facoltà di recesso per ripensamento successivamente alla stipulazione del contratto e la mancata previsione contrattuale di ipotesi di risoluzione;
  4. gli artt. 1.2 (“Durata del contratto e sconto per poliennalità”) e 1.3 (“Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del premio alla scadenza”) delle condizioni di assicurazione richiamano espressamente la natura poliennale del contratto, precisando che la durata superiore all’anno comporta l’applicazione di uno sconto sul premio e che, nei contratti di durata superiore a cinque anni, il contraente può esercitare il recesso solo decorso il primo quinquennio contrattuale, con preavviso di trenta giorni, ai sensi dell’art. 1899 cod. civ. È inoltre prevista la proroga tacita del contratto in mancanza di disdetta comunicata nei termini indicati dalle condizioni contrattuali.

Le clausole de quibus risultano avere la doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.

Il Collegio, pertanto, ritiene che il contratto ed il materiale informativo consegnato al ricorrente siano completi ed esaustivi di tutte le condizioni previste ex lege affinché un contratto pluriennale sia valido ed efficace.

Ultima considerazione e valutazione deve essere effettuata circa la doglianza del ricorrente sulle violazioni, da parte dell’impresa, dei canoni di buona fede, correttezza e trasparenza nella gestione della disdetta e della successiva richiesta di pagamento rispetto alla debenza del premio richiesto per l’annualità successiva. Il Collegio rileva che, nel caso che ci occupa, poiché il ricorrente non ha formulato domande restitutorie o risarcitorie, il dedotto mancato riscontro alla comunicazione di disdetta non può comunque incidere sulla permanenza dell’obbligo di pagamento del premio relativo all’annualità successiva. Infatti, quand’anche l’impresa avesse risposto alla disdetta – che ricordiamo è un atto unilaterale – nulla sarebbe cambiato in ordine alla debenza del premio assicurativo per l’annualità 2025.

 

 

 

 

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[1] Cfr. Trib. Ancona, Sez. II, 19 gennaio 2017, n. 95.

[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17958.

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