Nota a Trib. Napoli, Sez. II, 17 luglio 2026.
Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di pagamento formulata da una società veicolo di cartolarizzazione nei confronti dei fideiussori della debitrice principale, ritenendo non adeguatamente dimostrata la titolarità del credito azionato.
La decisione interviene su uno dei temi più ricorrenti nel contenzioso bancario e finanziario: l’individuazione della documentazione necessaria affinché il soggetto che agisce quale cessionario di crediti in blocco possa dimostrare di essere effettivamente subentrato nello specifico rapporto dedotto in giudizio.
La pronuncia assume particolare interesse poiché distingue nettamente due profili frequentemente sovrapposti: da un lato, la pubblicità della cessione e la sua opponibilità al debitore ceduto; dall’altro, la prova dell’esistenza del contratto traslativo, del suo contenuto e dell’inclusione, nel relativo perimetro, del singolo credito concretamente azionato.
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La vicenda processuale.
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di due fideiussori, ai quali era stato richiesto il pagamento del saldo derivante da un rapporto di finanziamento concluso con l’originario istituto di credito.
La società ricorrente affermava di essere divenuta titolare del credito per effetto di una cessione in blocco intervenuta con la banca originaria ai sensi dell’art. 58 T.U.B.
A seguito dell’opposizione proposta dai fideiussori consumatori, il giudice inizialmente adito dichiarava la propria incompetenza territoriale e revocava il provvedimento monitorio.
Il processo veniva quindi tempestivamente riassunto dinanzi al giudice individuato come competente. In tale sede, gli opponenti contestavano, tra gli altri profili, l’effettiva titolarità del credito in capo alla società cessionaria.
Il Tribunale, dopo aver esaminato la documentazione ritualmente acquisita, riteneva non dimostrato l’effettivo trasferimento dello specifico credito oggetto della domanda e rigettava conseguentemente la pretesa di pagamento.
La riassunzione quale prosecuzione del processo originario.
La decisione affronta preliminarmente gli effetti processuali derivanti dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente.
Quando il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza, il provvedimento monitorio viene necessariamente revocato; ciò non determina, tuttavia, la definitiva estinzione della controversia relativa al credito, qualora la causa venga tempestivamente riassunta.
Dinanzi al giudice competente prosegue un ordinario giudizio di cognizione avente a oggetto l’accertamento della pretesa originariamente dedotta nella fase monitoria.
La riassunzione disciplinata dall’art. 50 c.p.c. non comporta l’instaurazione di un nuovo processo, ma costituisce la prosecuzione di quello originario secondo il meccanismo della translatio iudicii.
Restano pertanto fermi gli effetti sostanziali e processuali già prodotti, le decadenze maturate e l’efficacia delle prove ritualmente acquisite dinanzi al giudice successivamente dichiarato incompetente.
Da tale principio discende una conseguenza particolarmente rilevante sul piano istruttorio: la parte non può utilizzare la riassunzione per introdurre documenti che avrebbe dovuto produrre entro i termini già maturati nella precedente fase processuale.
La trasmigrazione del processo non determina, infatti, una rimessione in termini e non riapre le preclusioni istruttorie già verificatesi.
La decisione conferma così che la continuità del processo opera in entrambe le direzioni: conserva gli effetti della domanda originaria, ma mantiene ferme anche le decadenze e le preclusioni maturate.
La titolarità del credito è elemento costitutivo della domanda.
Il nucleo centrale della pronuncia riguarda la distinzione tra legittimazione processuale e titolarità sostanziale del diritto.
La legittimazione ad agire viene verificata sulla base della prospettazione contenuta nella domanda. È sufficiente, sotto tale profilo, che l’attore affermi di essere titolare del diritto dedotto in giudizio.
Diversa è la questione relativa all’effettiva appartenenza del diritto azionato. La titolarità della posizione soggettiva attiene al merito della controversia e costituisce un elemento costitutivo della domanda.
Il soggetto che chiede l’adempimento di un credito deve pertanto dimostrare che quel diritto gli appartiene.
Quando la pretesa venga esercitata da un soggetto diverso dal creditore originario, la prova deve riguardare anche il fatto traslativo in forza del quale il nuovo soggetto assume di essere subentrato nel rapporto.
In applicazione dell’art. 2697 c.c., il cessionario ha dunque l’onere di dimostrare non soltanto l’esistenza originaria del credito, ma anche l’intervenuto acquisto dello specifico rapporto dedotto in giudizio.
La contestazione della titolarità non integra un’eccezione in senso stretto, ma una mera difesa. Essa non è quindi assoggettata alle decadenze previste per le eccezioni riservate alla parte.
La carenza di titolarità può inoltre essere rilevata d’ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del processo, quando emerga dagli atti ritualmente acquisiti.
Il principio risponde all’esigenza fondamentale di evitare che una condanna venga pronunciata in favore di un soggetto che non abbia dimostrato di essere effettivamente titolare del diritto fatto valere.
Il principio di non contestazione non supplisce alla prova della cessione.
La pronuncia esclude che la titolarità del credito possa essere desunta automaticamente dalla mancata contestazione della cessione.
Il principio di non contestazione, previsto dall’art. 115 c.p.c., opera con riferimento ai fatti conosciuti o ragionevolmente conoscibili dalla parte sulla quale dovrebbe gravare l’onere di contestarli.
Il debitore ceduto è però estraneo al contratto concluso tra cedente e cessionario. Non partecipa alla formazione dell’accordo traslativo e, di regola, non dispone della relativa documentazione.
Non può quindi presumersi che egli conosca il contenuto integrale del contratto di cessione, i criteri utilizzati per delimitare il portafoglio trasferito o i codici interni impiegati dagli istituti coinvolti nell’operazione.
La mancata contestazione non può trasformare in fatto pacifico una circostanza che appartiene alla sfera negoziale di soggetti diversi dal debitore.
Quest’ultimo conserva, peraltro, un interesse concreto e attuale a verificare l’effettiva titolarità del soggetto che richiede il pagamento.
Il pagamento eseguito in favore di chi non abbia realmente acquistato il credito potrebbe non produrre effetti liberatori nei confronti dell’effettivo titolare.
La richiesta di prova della cessione non costituisce pertanto una contestazione meramente esplorativa o dilatoria, ma risponde all’esigenza di verificare che il pagamento venga richiesto e ricevuto dal soggetto effettivamente legittimato sul piano sostanziale.
Pubblicità della cessione e prova del trasferimento.
L’art. 58 T.U.B. introduce una disciplina speciale destinata ad agevolare il trasferimento in blocco di rapporti giuridici bancari.
La norma consente di sostituire la notificazione individuale della cessione ai singoli debitori con la pubblicazione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Tale pubblicazione produce gli effetti previsti dall’art. 1264 c.c. e rende la cessione opponibile ai debitori ceduti.
Il Tribunale evidenzia, tuttavia, che la funzione pubblicitaria dell’avviso non deve essere confusa con la prova dell’esistenza e del contenuto dell’operazione negoziale.
La pubblicazione rappresenta un adempimento successivo rispetto all’atto dispositivo. Essa non ha efficacia costitutiva, non determina di per sé il trasferimento del credito e non è idonea a sanare eventuali vizi o carenze del contratto.
Una cosa è l’avviso con il quale viene resa pubblica l’avvenuta conclusione di un’operazione di cessione; altra cosa è la prova che il contratto sia stato effettivamente concluso, che abbia un determinato contenuto e che ricomprenda proprio il credito dedotto nel singolo giudizio.
L’avviso in Gazzetta Ufficiale può assolvere anche una funzione probatoria quando contenga criteri sufficientemente chiari, specifici e verificabili, tali da consentire l’individuazione del credito senza la necessità di ricorrere a elementi estranei al documento.
Non è invece sufficiente quando descriva il portafoglio in termini generici oppure rinvii, per l’esatta individuazione dei rapporti trasferiti, a liste separate, certificazioni o codici identificativi non prodotti in giudizio.
In tali ipotesi, il cessionario deve integrare la documentazione, dimostrando che lo specifico rapporto azionato rientri effettivamente nel perimetro della cessione.
La pubblicazione sostituisce dunque la notificazione individuale, ma non sostituisce necessariamente la prova della titolarità del credito.
L’individuazione dello specifico credito ceduto.
Nel caso esaminato, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale attestava l’avvenuta conclusione di un’operazione di cessione in blocco, ma non consentiva di individuare direttamente e in modo univoco tutti i crediti trasferiti.
Per l’esatta identificazione delle posizioni cedute, l’avviso rinviava a una lista separata, contenente i codici identificativi dei rapporti.
Tale elenco non risultava ritualmente prodotto entro i termini istruttori.
La documentazione integrativa successivamente depositata non poteva essere utilizzata, poiché introdotta soltanto dopo la riassunzione, quando le relative preclusioni processuali erano già maturate.
Il Tribunale ha inoltre osservato che la lista prodotta non presentava caratteristiche sufficienti a garantirne la provenienza e l’attendibilità.
Si trattava, infatti, di una schermata priva di intestazione e sottoscrizione, contenente codici interni che non apparivano univocamente riferibili al rapporto di finanziamento dedotto in giudizio.
La questione non si esauriva quindi in un difetto meramente formale.
Mancava una correlazione documentale verificabile tra il rapporto originario, il debitore, il contratto di finanziamento e la posizione inclusa nel portafoglio trasferito.
La semplice indicazione di codici interni, non accompagnata da elementi idonei a spiegarne il significato e a ricondurli allo specifico rapporto, non consente al giudice di ricostruire con sufficiente certezza la catena traslativa del credito.
La dichiarazione proveniente dal cedente.
Un ulteriore passaggio di particolare interesse riguarda la dichiarazione con la quale il cedente aveva attestato l’inclusione del credito nell’operazione di trasferimento.
Il Tribunale esclude che tale dichiarazione possa assumere valore confessorio.
La confessione, ai sensi dell’art. 2730 c.c., presuppone una dichiarazione proveniente da una parte del processo e avente a oggetto fatti a essa sfavorevoli e favorevoli alla controparte.
Quando il cedente è estraneo al giudizio, la dichiarazione non è suscettibile di produrre nei suoi confronti un pregiudizio processuale e non può pertanto essere qualificata come confessione.
Secondo la decisione, essa potrebbe assumere, al più, il valore di una testimonianza scritta.
La prova testimoniale deve tuttavia essere acquisita secondo le forme previste dal codice di procedura civile. Una dichiarazione predisposta unilateralmente e depositata come documento non può essere utilizzata per eludere le regole sull’assunzione della testimonianza.
La dichiarazione del cedente non è stata quindi ritenuta idonea, da sola, a dimostrare l’inclusione del credito nella cessione.
La pronuncia adotta, sul punto, un’impostazione rigorosa.
Non è sufficiente che il precedente titolare affermi genericamente di avere trasferito il credito. Occorre che tale affermazione sia inserita in un quadro documentale coerente, verificabile e idoneo a collegare senza incertezze lo specifico rapporto all’operazione traslativa.
La dichiarazione unilaterale non può supplire alla mancata produzione del contratto, della lista richiamata nell’avviso o di altra documentazione capace di dimostrare il trasferimento.
La documentazione necessaria per dimostrare la titolarità.
Dalla sentenza emerge un principio operativo di particolare rilievo per il contenzioso relativo alle cessioni in blocco.
Il soggetto che agisce quale cessionario deve essere in grado di ricostruire documentalmente la catena di titolarità del credito.
Non è necessariamente indispensabile produrre il contratto di cessione nella sua versione integrale, soprattutto quando esso contenga informazioni riservate o riguardi una pluralità molto ampia di rapporti.
È tuttavia necessario che la documentazione offerta consenta di accertare, in modo sufficientemente univoco, l’esistenza dell’operazione traslativa, l’identità del cedente e del cessionario, il momento di efficacia della cessione, i criteri oggettivi di individuazione dei rapporti trasferiti e la corrispondenza tra tali criteri e lo specifico credito azionato.
Quando l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non contiene elementi sufficienti, il cessionario deve produrre la documentazione integrativa richiamata dall’avviso stesso.
Possono assumere rilievo, a seconda delle caratteristiche dell’operazione, gli elenchi dei rapporti trasferiti, le certificazioni notarili, gli estratti delle scritture contabili, le attestazioni accompagnate da documenti oggettivi o altri elementi idonei a collegare il singolo credito al portafoglio ceduto.
Tali documenti devono essere tempestivamente depositati e devono presentare caratteristiche che ne consentano la riconducibilità ai soggetti dell’operazione.
Devono inoltre risultare leggibili e comprensibili.
Quando vengano utilizzati codici interni, il cessionario deve offrire gli elementi necessari per decodificarli e per dimostrare la loro corrispondenza con il rapporto contrattuale azionato.
Una schermata priva di intestazione o sottoscrizione, contenente riferimenti non spiegati, non è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio.
Considerazioni conclusive.
La decisione del Tribunale di Napoli si inserisce nell’orientamento che attribuisce all’art. 58 T.U.B. una funzione di semplificazione delle modalità di pubblicità della cessione, ma non una funzione di automatica certificazione della titolarità del credito.
L’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale esonera il cessionario dalla notificazione individuale al debitore ceduto, ma non trasforma una generica comunicazione di cessione in prova incontrovertibile dell’acquisto di qualsiasi credito successivamente azionato.
Quando l’avviso non consente di individuare direttamente il rapporto, la prova deve essere integrata mediante documenti idonei e tempestivamente prodotti.
La pronuncia richiama pertanto l’attenzione sulla necessità di distinguere l’opponibilità della cessione dalla titolarità sostanziale del diritto.
La prima riguarda gli effetti dell’operazione nei confronti del debitore ceduto; la seconda concerne la dimostrazione che il soggetto che agisce sia effettivamente divenuto titolare proprio del credito oggetto della domanda.
La distinzione assume particolare importanza nel contenzioso relativo ai crediti deteriorati e alle operazioni di cartolarizzazione, nei quali il debitore si confronta frequentemente con soggetti diversi dal creditore originario e con una pluralità di successivi passaggi della posizione creditoria.
La disciplina speciale agevola la circolazione in massa dei rapporti bancari, ma non elimina il principio generale stabilito dall’art. 2697 c.c.: chi domanda l’adempimento di un credito deve dimostrare che quel credito gli appartiene.
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