Con sentenza del 02/07/2026 la Corte d’Appello di Torino ha – per la prima volta in Italia – recepito l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito del consumatore.
La pronuncia in commento rileva che il momento iniziale dal quale comincia a decorrere il termine di prescrizione del diritto c.d. exordium praescriptionis non può coincidere con la data dei singoli pagamenti o della stipula: deve essere fissato al momento in cui il consumatore acquisisce effettiva conoscenza del vizio (abusività o violazione degli obblighi di trasparenza) e del correlato diritto alla restituzione, secondo il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E..
La decisione si fonda sui principi eurounitari derivanti dalle direttive sul credito al consumo (87/102/CEE, 2008/48/CE, ora 2023/2225) e dalla direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nonché, come detto, sull’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali, in tema di effettività della tutela e decorrenza della prescrizione.