Nota a AAS, 23 giugno 2026, n. 553.
Massima redazionale
Nella specie, la polizza assicurativa prodotta sembra descrivere un contratto stipulato dall’Istituto di credito contraente nel proprio interesse, anche se su un bene altrui. Ciò determina che la Banca contraente assuma, nella vicenda in parola, anche le vesti del soggetto assicurato, in quanto vanta sul bene oggetto di assicurazione un diritto reale di garanzia che, tramite la polizza in parola, intende proteggere dalle diminuzioni di valore derivanti da eventuali sinistri che dovessero colpirlo. L’interesse perseguito tramite il contratto di assicurazione, quindi, non è la protezione del diritto di proprietà sul bene immobile vantato dal proprietario/mutuatario ma, al contrario, il valore dell’ipoteca di cui è titolare l’istituto di credito mutuante[1].
Ebbene, fra polizza assicurativa e mutuo sussiste un collegamento negoziale che si individua, in primo luogo, nell’art. 7 punto 5 del contratto di mutuo che, oltre a richiamare le modalità di liquidazione dell’indennizzo contenute nella polizza allegate al medesimo mutuo, impone anche al mutuatario, in caso di sinistro, di rispettare gli obblighi stabiliti all’art. 14 delle CGA. Lo stesso contratto di mutuo prevede, in caso di inadempimento dei suddetti obblighi, la risoluzione del contratto di finanziamento tracciando, quindi, una ulteriore diretta connessione fra polizza assicurativa e mantenimento del valore della garanzia immobiliare ottenuta dall’istituto di credito. In secondo luogo, va sottolineata la presenza del richiamo contenuto all’interno dell’art. 14 delle CGA della polizza al contratto di mutuo stipulato dal ricorrente con l’istituto di credito mutuante e contraente della polizza. In particolare, l’articolo sopra menzionato prevede che, a seguito dell’apertura del sinistro da parte del contraente/assicurato, l’istituto di credito contraente dovrà fornire copia della documentazione relativa al contratto di mutuo, dei relativi piani di ammortamento, nonché della documentazione relativa alle “tracce ed i residui” del sinistro che devono essere conservate da parte del proprietario dell’immobile colpito dal sinistro. Trattasi di richiami reciproci che fanno emergere l’unitarietà dell’operazione negoziale in funzione della quale nessuno dei due contratti potrebbe esistere con i contenuti che li caratterizzano senza la contestuale presenza dell’altro.
In un siffatto quadro, interpretando unitariamente l’operazione giuridica descritta dai due contratti, si comprende il fatto che l’interesse principale oggetto di assicurazione sia quello alla conservazione da parte del mutuante del valore della garanzia reale sull’immobile e, in tale ottica, appare coerente la previsione contenuta nelle CGA ai sensi delle quali in caso di danno totale (intendendo per tale quello che abbia un importo superiore all’80% del valore del bene assicurato oggetto di garanzia), l’indennizzo spetterà all’istituto di credito quale contraente/assicurato. È infatti evidente che un danno di tale entità, svuotando di fatto il valore della garanzia reale sull’immobile, rende conveniente per il mutuante acquisire l’indennizzo al fine di estinguere il finanziamento. Parimenti coerente appare la clausola che, nel disciplinare il danno parziale all’immobile, stabilisce invece che in tali casi l’indennizzo verrà pagato al mutuatario solo previo benestare dell’istituto di credito che potrà di volta in volta valutare se svincolare l’indennizzo in favore del mutuatario o meno. Si tratta di una soluzione ermeneutica che trova conferma anche nel contratto di mutuo il quale, pur non producendo effetti nei confronti dell’impresa, si pone però in una posizione di collegamento negoziale con la polizza contribuendo a descrivere sul piano ermeneutico l’unitario assetto di interessi che caratterizza la presente vicenda economica.
L’art. 7, punto 5, lett. b dello stesso, infatti, ribadisce quanto affermato anche nelle CGA: se il sinistro è totale l’impresa assume l’intera indennità mentre, nel caso in cui sia solo parziale e dietro espressa autorizzazione dell’istituto di credito assicurato, lo stesso potrà essere pagato in favore del mutuatario. A tali disposizioni aggiunge, però, che l’indennizzo potrà essere rivolto a favore del mutuatario solo ove lo stesso esibisca la documentazione comprovante il ripristino del bene oggetto di garanzia. Al di là dell’opponibilità o meno di tale clausola all’impresa, la pattuizione in parola conferma il fatto che, nel caso di specie, la garanzia assicurativa sia rivolta a prevenire il rischio della diminuzione del valore dell’ipoteca gravante sull’immobile assicurato. Il benestare allo svincolo dell’indennizzo in favore del mutuatario, infatti, viene subordinato alla dimostrazione di aver ripristinato l’integrità dell’immobile e, tramite questa, il valore della garanzia.
Fatte tali precisazioni, il Collegio evidenzia che la sussistenza di un interesse primario oggetto di assicurazione (e che, come detto, andrebbe nel caso di specie individuato nella volontà della Banca mutuante di conservare il valore della garanzia immobiliare prestata da parte del ricorrente mutuatario) non permette di escludere la presenza di ulteriori interessi meritevoli di tutela che, risultando funzionalmente collegati a quello principale e strumentali alla realizzazione dello stesso, legittimino altri soggetti diversi dalla Banca contraente/assicurata ad ottenere il pagamento dell’indennizzo assicurativo.
Il ricorrente/mutuatario, in quanto soggetto legittimato a ricevere la prestazione assicurativa in caso di danni parziali all’immobile assicurato, assume la qualità di “cliente” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b del Decreto in quanto “soggetto che ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative” purché, ovviamente, ricorrano le condizioni stabilite nel contratto di assicurazione. Va, inoltre, sottolineato, a conferma di quanto detto, che l’art. 14 delle CGA faccia gravare sul mutuatario un obbligo squisitamente assicurativo quale quello di salvataggio previsto dall’art. 1914 c.c. Può, quindi, affermarsi la sussistenza della legittimazione ad agire del ricorrente in quanto interessato a veder accertate le condizioni di fatto e di diritto che gli permetterebbero, ai sensi della polizza, di ricevere l’indennizzo derivante dal sinistro oggetto di denuncia. In tali circostanze, il conseguimento dell’indennizzo oltre a soddisfare l’interesse del mutuante alla conservazione del valore della garanzia tramite il ripristino del bene danneggiato, realizza anche l’interesse convergente del ricorrente alla riparazione del danno subito dall’immobile di sua proprietà.
Ricostruito il piano della legittimazione ad agire del ricorrente, va ora verificata nel merito la fondatezza delle pretese dallo stesso formulate. Va ricordato sul punto che le CGA prevedono che, in caso di danno parziale all’immobile, “previo benestare del Contraente, l’indennizzo, ridotto se e in quanto operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile, verrà erogato direttamente al Mutuatario”. Con tale clausola contrattuale, quindi, le parti hanno inteso destinare l’indennizzo assicurativo al mutuatario purché vi sia un danno parziale all’immobile – intendendo per tale un pregiudizio inferiore all’80% del valore dell’immobile ma facendo permanere, però, un potere di controllo su tale pagamento in capo al mutuatario/contraente chiamato ad esprimere il benestare per lo svincolo dell’indennizzo. Tale articolazione del rapporto assicurativo appare, in primo luogo, coerente con gli interessi sottesi all’operazione economica complessivamente intesa posto che il benestare del mutuante/contraente verrà prestato solo ove il pagamento dell’indennizzo al mutuatario attuale ricorrente – risulti funzionale al mantenimento dell’integrità del valore della garanzia reale che il mutuante/contraente vanta sul bene immobile assicurato.
Nel caso di specie, l’Istituto di credito contraente della polizza, quale soggetto assicurato, non risulta abbia dato il benestare alla liquidazione dell’indennizzo in favore del mutuatario né, a quanto risulta, sarebbe tenuto a darlo stante l’assenza della prova circa il rispristino dell’immobile. Fermo restando che non può essere oggetto della presente controversia l’analisi delle condotte di soggetti estranei alla stessa, non si può certo dubitare che la previsione contenuta all’art. 7, punto 5, lett. b del contratto di finanziamento, pur non risultando opponibile all’impresa, vincoli però il mutuante ed il mutuatario. In tale descrizione del rapporto negoziale, la banca mutuante, in quanto contraente/assicurato, avrà interesse ad esprimere il benestare solo nell’ipotesi in cui ciò si renda necessario al fine di preservare il valore della garanzia e, quindi, previo ripristino dei danni subiti dall’immobile. Ciò che in tale sede può essere oggetto di accertamento è, come ribadito, solo la corretta esecuzione da parte dell’impresa degli obblighi contenuti all’interno della polizza la quale, come sopra detto, impone alla stessa di pagare l’indennizzo al mutuatario solo a condizione che il mutuante abbia dato il proprio benestare. Nel caso di specie, però, è pacifico fra le parti che l’impresa non abbia ricevuto il benestare da parte del mutuante/contraente e, dunque, alla stessa risulti precluso ai sensi del contratto di assicurazione erogare direttamente l’indennizzo in favore del ricorrente/mutuatario.
_________________________________________________________
[1] Indici di ciò possono rinvenirsi nelle CGA allegate ove, infatti, sembra chiara la finalità che porta l’istituto di credito, quale contraente, a stipulare la polizza. Si legge infatti nelle CGA che l’istituto di credito, nella sua qualità di ente mutuante, “ha interesse alla conservazione di tutti i fabbricati posti a garanzia dei mutui”. Tale affermazione viene confermata dallo stesso art. 14 delle CGA che, nel descrivere gli obblighi che gravano sulle parti in caso di produzione del sinistro, obbliga il mutuatario proprietario dell’immobile a comunicare al mutuante/contraente, e non all’impresa, l’avvenuto sinistro ed a “conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna”. Spetterà poi all’istituto di credito, quale contraente/assicurato, denunciare il sinistro all’impresa mettendo a disposizione della stessa, fra le altre cose, il contratto di mutuo concluso con il mutuatario proprietario dell’immobile assicurato.
Seguici sui social:
Info sull'autore