Secondo il principio generale di cui all’art. 2697 c.c., incombe sul soggetto che agisce in giudizio quale cessionario provare la propria titolarità, e ciò tanto più quando essa sia stata specificamente contestata fin dall’origine del giudizio[1]. Ne deriva che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione, fornendo la prova documentale della propria titolarità sostanziale, salvo riconoscimento espresso o implicito del debitore[2].
Sotto questo profilo la ricognizione di debito, malgrado non abbia natura giuridica di confessione, neppure se titolata, deve pur sempre provenire da un soggetto legittimato sotto il profilo sostanziale a disporre del patrimonio sul quale incide l’obbligazione dichiarata, trattandosi di un atto avente carattere negoziale[3], e comunque, se effettuata da uno dei debitori in solido, non ha effetto riguardo agli altri, come espressamente previsto dall’art. 1309 c.c. Sicché, una volta contestata la titolarità del credito in capo al cessionario, essa non può essere dimostrata mediante presunzioni semplici o documentazione generica, ove il debitore contesti specificamente l’inclusione del credito nell’operazione di cessione in blocco[4].
La Corte territoriale, di contro, ha attribuito efficacia pregiudizievole nei confronti della parte opponente in riferimento a un riconoscimento o comportamento proveniente dal debitore principale o da altro garante solidale: il tutto in diretto contrasto con l’art. 1309 c.c., secondo cui il riconoscimento del debito effettuato da un condebitore solidale non ha effetto nei confronti degli altri.
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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951.
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5190; Cass. Civ., Sez. I, 22 giugno 2023, n. 17944.
[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. 1, n. 20689/2016; Cass. Civ., Sez. II, 24 aprile 2012, n. 6473; Cass. Civ., Sez. III, 28 febbraio 1984, n. 1438; Cass. Civ., Sez. I, 21 giugno 1974, n. 1834.
[4] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 5 aprile 2023, n. 9412.