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Nota a Trib. Ferrara, 23 giugno 2026, n. 569.

Segnalazione a cura dell'Avv. Alessandro Corvino.

di Valentino Vecchi

Valentino Vecchi & Partners

Con sentenza n. 569 emessa in data odierna (23.06.2026), il Tribunale di Ferrara, accogliendo l’opposizione spiegata ex art. 615 c.p.c. dal fideiussore, ha dichiarato estinta la garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. in ragione di due distinte considerazioni (la seconda assumente carattere subordinato).

La prima, che merita approfondimento, concerne il contrasto interpretativo tra la clausola del contratto di mutuo fondiario che prevede la deroga al secondo comma dell’art. 1957 c.c. (art. 12 bis, lettera f), comma primo) e l’art. 6 del “capitolato delle condizioni generali di contratto”, che, di contro, prevede l’inapplicabilità ai consumatori della deroga all’art. 1957 c.c..

Pertanto, essendo pacifica, nel caso di specie, la qualifica di consumatore del fideiussore, il Tribunale ha ritenuto che il contrasto tra le due norme contrattuali dovesse risolversi nel senso più favorevole al consumatore ex art. 35, comma secondo, C.d.C..

In via subordinata, ancorchè l’eccezione sia rimasta assorbita, il Tribunale ha comunque affermato che la deroga sarebbe stata nulla per vessatorietà della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., non avendo la banca fornito prova dell’esistenza di trattative individuali propedeutiche alla sottoscrizione della clausola contestata.

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