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Nota a Trib. Macerata,15 aprile 2026, n. 248.

di Giulia Turato

Avvocato

La controversia oggetto del presente commento trova la propria genesi in un atto di precetto notificato dalla mandataria della cessionaria di un credito derivante da contratto di mutuo.

L’opponente eccepiva: i) il difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente per mancata produzione dell’atto di cessione, omessa prova dell’inclusione del credito ceduto e difetto di iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 58 TUB; ii) l’indeterminatezza e la non debenza delle somme precettate; iii) l’inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo per difetto di prova della traditio della somma ex art. 474 c.p.c.; iv) la nullità o inefficacia della clausola floor prevista dal contratto di mutuo ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 206/2005; v) l’inammissibilità o improponibilità della domanda per mancata iscrizione della mandataria all’albo ex art. 106 TUB.

Si può anticipare sin d’ora che il Tribunale ha rigettato integralmente l’opposizione, ritenendo infondati tutti i motivi dedotti dall’opponente. Le ragioni meritano di essere esaminate. Vediamo perché.

1.   L’irrilevanza civilistica dell’art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999.

L’opponente ha evidentemente inteso aderire all’orientamento secondo cui la natura imperativa dell’art. 2, comma 6, della L. n. 130/1999 comporterebbe la nullità degli atti posti in essere da soggetti non autorizzati.

Il Tribunale, invece, con richiamo a Cass., sez. III, sent. 18 marzo 2024, n. 7243, ha ritenuto che “Il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell’albo di cui all’art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l’art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all’autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l’omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici[1]”.

Conseguenza di siffatta impostazione è che il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale, di per sé, a qualificare in termini imperativi tutte le disposizioni contenute nel TUB, le quali, in taluni casi, risultano prive di immediata valenza civilistica, attenendo piuttosto alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie. Pertanto, secondo il Tribunale, gli atti posti in essere da un soggetto non iscritto all’albo devono ritenersi validi ed efficaci.

2. Il vaglio giudiziale della documentazione prodotta.

Veniamo poi alle questioni che, nelle controversie relative alle cessioni in blocco ex art. 58 TUB, si ripropongono ormai in maniera seriale e che ruotano, essenzialmente, attorno al tema della determinatezza dell’oggetto della cessione e della prova della titolarità del credito in capo al cessionario.

Il Tribunale, condivisibilmente e in via preliminare, distingue il piano della legittimazione ad agire da quello della titolarità del diritto sostanziale. Nel caso di specie, ciò che rileva è la titolarità del diritto sostanziale, considerato che a fronte della specifica contestazione dell’opponente, grava sulla parte convenuta che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un’operazione di cessione in blocco, provare l’inclusione del credito stesso in questa operazione, in modo tale da fornire la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale.

Ed è proprio a questo punto che si apre il consueto scenario delle controversie in materia di cessioni in blocco: il giudice è chiamato a verificare in concreto la documentazione prodotta dalla cessionaria, al fine di accertare tanto l’esistenza del contratto di cessione quanto l’effettiva inclusione del credito azionato nell’operazione traslativa. Del resto, la prova della cessione del credito non è soggetta, di regola, a particolari vincoli di forma e può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche indiziario, con conseguente rimessione del relativo apprezzamento alla libera valutazione del giudice di merito[2].

Il Giudice adito, verificate le produzioni, unitamente al possesso della documentazione contrattuale e di corrispondenza, riteneva provata la titolarità del credito. Vale la pena, sottolineare che il giudice specifica: “D’altra parte, va considerato che l’attore non ha allegato le ragioni per le quali il credito azionato non sarebbe incluso tra quelli indicati nell’avviso.” Circostanza che, ça va sans dire, ha ulteriormente corroborato il quadro probatorio offerto dalla parte opposta.

3. Il richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte sui requisiti formali dell’atto di precetto.

Rigettata anche la doglianza di nullità del precetto per omessa indicazione delle somme dovute dal debitore. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 2022 n. 8906; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013, Rv. 625297 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11281 del 16/11/1993, Rv. 484341 – 01) ha ritenuto non necessario che l’atto di precetto contenesse il procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico.

4. Il contratto di mutuo valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, co. 2, n. 2.

La pronuncia si colloca nel solco della giurisprudenza che ritiene il contratto di mutuo valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, co. 2, n. 2 tutte le volte in cui la somma sia stata effettivamente posta nella disponibilità del mutuatario, anche mediante operazioni meramente contabili, purché quest’ultimo abbia assunto un’obbligazione restitutoria certa, espressa ed incondizionata[3].

Dunque,. Il Giudice, procede alla verifica attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.

Nel caso di specie, il Tribunale ha valorizzato le clausole contrattuali dalle quali emergeva: i) la dichiarazione del mutuatario di aver ricevuto la somma mutuata con contestuale rilascio di quietanza; ii) la successiva costituzione delle somme in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante; iii) l’assunzione immediata dell’obbligo restitutorio secondo il piano di ammortamento allegato al contratto[4].

 

5. La nullità della clausola floor

Con riferimento alla doglianza relativa alla nullità della cd Clausola floor anche qui nel solco della recente giurisprudenza il Tribunale ha preso in considerazione la formulazione in termini chiari, univoci e immediatamente intelligibili per il mutuatario, valorizzando il richiamo espresso nel documento di sintesi allegato al contratto. Sul punto, sia consentito rinviare anche a quanto osservato in “Ciò che è solido resiste al tempo e alla prova: la Corte d’Appello di Roma in tema di clausole floor, mutuo solutorio e determinatezza degli interessi”, pubblicato su Diritto del Risparmio.

6. Indeterminatezza del contratto di mutuo e alla mancata allegazione del piano di ammortamento.

Le ulteriori censure attengono all’indeterminatezza del contratto di mutuo e alla mancata allegazione del piano di ammortamento.

Il Giudice adito ha richiamato i principi affermati da Cass., SS.UU., sent. 29 maggio 2024, n. 15130, secondo cui la mancata esplicitazione del regime di capitalizzazione composto in un mutuo con ammortamento “alla francese” non determina, ex se, la nullità del contratto.

In senso sistematico, sul tema dell’indeterminatezza della clausola interessi in assenza di indicazione della ripartizione tra quota capitale e quota interessi, v. anche Dario Nardone, “In assenza di ripartizione tra quota capitale e interessi c’è l’indeterminatezza della clausola di pattuizione”.

In conclusione, i richiami riportati nella presente nota, unitamente al contenuto della pronuncia in commento, confermano, ancora una volta, quanto sia indispensabile impostare la difesa in maniera chirurgica mediante un’attenta analisi della concreta struttura del rapporto negoziale, della documentazione prodotta e dell’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali rilevanti.

 

 

 

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[1] Massima estratta da ItalgiureWeb, relativa a Cass., sez. III, sent. 18 marzo 2024, n. 7243.

[2] Sul tema, v. anche la nota redazionale pubblicata su Diritto del Risparmio, “La Cassazione cala il tris sulle cessioni in blocco: sul mero possesso della documentazione e sulla prova del passaggio intermedio”, 5 settembre 2025.

[3] Cfr. Corte di Cassazione sentenza del 06.03.2025 n. 5968

[4] “La come sopra rappresentata, concede a titolo di mutuo ex art 38 TUB alla Parte finanziata, che accetta, la somma di € 60.000….La parte finanziata dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma, rilasciandone ampia quietanza con il presente atto” e l’ art. 2 prevede “La Banca e la Parte finanziata danno atto della riconsegna da parte di quest’ultima della somma mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima Parte finanziata dal presente contratto e relativi allegati. In particolare, la Parte finanziata si obbliga a fornire alla entro il termine di giorni 30 (trenta) da oggi la prova: […]. La entro il medesimo termine di 30 giorni da oggi, si impegna, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, ad effettuare lo svincolo della somma mutuata a favore della Parte Finanziata).

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