Sommario: 1. Premessa – 2. La nullità formale: l’assenza del Contratto Quadro come vizio preliminare – 3. Gli scenari probabilistici come misura dell’alea razionale – 4. Dall’indeterminatezza dell’oggetto all’irrazionalità dell’alea: Mark to Market e costi impliciti – 5. La causa in concreto e la deviazione dalla finalità di copertura – 6. La specificità degli IRS “plain vanilla” – 7. Gli effetti della nullità: obblighi restitutori ed interessi – 8. Conclusioni.
1. Premessa.
Le recenti ordinanze della Corte di Cassazione (nn. 2262/2026 e 2358/2026) hanno segnato una significativa evoluzione nel contenzioso sui derivati IRS, riconducendo il sindacato di validità dal piano formale della determinatezza dell’oggetto a quello sostanziale della meritevolezza degli interessi perseguiti. Secondo questo nuovo indirizzo, il fulcro del giudizio di meritevolezza è stato identificato nella sussistenza di una “alea razionale”, intesa come rischio misurabile e consapevolmente assunto dalle parti.
In tale prospettiva, la trasparenza su elementi quali il Mark to Market (MtM), i suoi criteri di calcolo, i costi impliciti e gli “scenari probabilistici” non è più vista solo come un requisito di determinatezza dell’oggetto, ma come il presupposto indispensabile per consentire al cliente di comprendere la portata del rischio e, dunque, per fondare la razionalità dell’alea e la meritevolezza stessa dell’operazione. La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che gli scenari probabilistici devono basarsi su elaborazioni oggettive fondate su dati storici, e non su mere previsioni soggettive. Infine, è stato precisato che il grado di dettaglio informativo richiesto è graduato in funzione della complessità dello strumento, con un approccio meno analitico per i derivati c.d. “plain vanilla”, per i quali i criteri di calcolo possono essere desumibili dalla struttura stessa dell’operazione.[1]
Resta tuttavia aperta una questione centrale: in che modo questi principi vengono concretamente recepiti dalla giurisprudenza di merito?
Il presente contributo intende offrire una prima ricognizione, senza pretesa di esaustività, di alcune recenti pronunce emesse dalle Corti d’Appello di Roma, Milano, Venezia, Napoli e Bari[2], con l’obiettivo di ricostruire i principali percorsi argomentativi seguiti dalla giurisprudenza di merito nell’applicare i principi di legittimità ai casi concreti.
2. La nullità formale: l’assenza del Contratto Quadro come vizio preliminare.
Prima ancora di addentrarsi nelle valutazioni dei profili sostanziali, l’analisi della giurisprudenza di merito evidenzia come un primo, e spesso decisivo, vaglio di validità si concentri sul rispetto dei requisiti formali imposti dal Testo Unico della Finanza.
L’art. 23 del TUF, che impone la forma scritta a pena di nullità per i contratti di investimento, viene applicato con rigore.[3]
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che ogni singolo ordine di esecuzione di un’operazione IRS deve essere preceduto da un “contratto quadro” valido, redatto per iscritto e consegnato al cliente, la cui assenza non si risolve in una mera irregolarità, ma in un vizio genetico che inficia l’intera operatività successiva.[4]
Un esempio emblematico è offerto dalla Corte d’Appello di Venezia (sentenza n. 633/2026), che ha dichiarato la nullità di un contratto risalente al 2006, che ha dichiarato la nullità di un contratto rilevando la mancanza di un contratto quadro coevo, non potendo un accordo successivo sanare un vizio originario.
3. Gli scenari probabilistici come misura dell’alea razionale.
Superato questo vaglio preliminare, l’analisi si deve spostare sul nucleo della recente evoluzione giurisprudenziale: la ricollocazione sistematica del vizio legato alla mancanza di trasparenza.
Come ormai stabilito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la mancata indicazione ex ante del Mark to Market (MtM) e degli scenari probabilistici non rileva più primariamente come un difetto strutturale di indeterminatezza dell’oggetto, bensì come indice di un’alea irrazionale che rende l’operazione immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.[5]
In questa nuova prospettiva, gli scenari probabilistici assumono una funzione cruciale.
Sulla base degli orientamenti della Cassazione, gli scenari probabilistici si concretizzano in rappresentazioni oggettive basate su dati storici, quali rendimento medio e volatilità, funzionali a descrivere le possibili evoluzioni del contratto e a rendere intellegibile il rischio assunto.[6]
Le corti di merito hanno pienamente recepito questa impostazione.
In tale prospettiva si colloca la Corte d’Appello di Roma che, nella sentenza n. 2281/2026, ha valorizzato il rilievo degli scenari probabilistici quali strumenti indispensabili per rendere “concretamente misurabile e comprensibile” l’alea dell’operazione. La Corte capitolina non si è limitata a rilevare come il contratto fosse privo di una corretta descrizione di tali scenari – definiti come la “stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento” – ma ha censurato la banca per avere fornito al cliente previsioni di crescita dei tassi di interesse ritenute distoniche rispetto al contesto di mercato esistente al momento della stipula dello strumento finanziario.[7]
Nella medesima direzione si pone anche la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 941/2026, che – nel prendere atto del mutamento di prospettiva operato dalla Cassazione – ha evidenziato come l’assenza di informazioni sugli scenari probabilistici abbia impedito una valutazione effettiva dei rischi, traducendosi in una carenza di alea razionale che rileva come difetto di meritevolezza.[8]
4. Dall’indeterminatezza dell’oggetto all’irrazionalità dell’alea: Mark to Market e costi impliciti.
Questo nesso tra trasparenza e meritevolezza trova la sua massima espressione nell’analisi del Mark to Market.
Le corti territoriali, pur con qualche oscillazione e divergenza terminologica, convergono su un punto sostanziale: l’opacità sui criteri di calcolo del MtM e la conseguente discrezionalità dell’intermediario trasformano il contratto in una scommessa inaccettabile.
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 941/2026, nel dichiarare la nullità, non si limita a constatare l’assenza della formula matematica per il calcolo del MtM, ma ne trae la diretta conseguenza in termini di irrazionalità dell’alea. Nel richiamare i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità[9], la Corte afferma infatti che, senza una formula pattuita, il valore del contratto rimarrebbe unilateralmente quantificabile con il rischio che la valutazione sia rimessa alla discrezionalità ed all’arbitrio della parte contrattuale più forte. La Corte accoglie quindi l’impostazione secondo cui l’omissione della formula impedisce di misurare concretamente l’alea dell’operazione.[10]
Analogamente, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2281/2026, pur muovendo formalmente dalla categoria dell’indeterminabilità dell’oggetto[11], fonda la sua decisione su argomenti che attengono alla comprensione e misurabilità del rischio. La Corte ha invero giudicato la clausola sul MtM “del tutto generica” e tale da rimettere “all’intermediario il calcolo del valore di sostituzione del prodotto, sulla base di criteri unilateralmente determinati, in assenza di qualsiasi parametro negoziale”. La conseguenza diretta di questa opacità, secondo la stessa Corte, è che il cliente è stato posto nell’impossibilità di “cogliere il senso preciso delle operazioni in derivati compiute e il rischio correlato”.[12]
Un dato particolarmente significativo è che corti diverse giungono, nella sostanza, alla medesima conclusione pur attraverso differenti qualificazioni giuridiche del vizio.
La Corte d’Appello di Venezia (n. 633/2026) ha dichiarato la nullità del derivato per illiceità, in quanto immeritevole, valorizzando – in una prospettiva sostanziale – la genericità della clausola avente ad oggetto le modalità di calcolo del MtM, ritenuta rilevante ai fini della determinazione dell’alea. In particolare, il rinvio a modelli matematici non specificati ed a soggetti terzi rimessi alla scelta unilaterale dell’intermediario è stato ritenuto idoneo a compromettere la trasparenza e la misurabilità del rischio, incidendo così sulla razionalità dell’alea e, conseguentemente, sulla meritevolezza dell’operazione.[13]
La Corte d’Appello di Bari (n. 170/2026) ha evidenziato come la mancata conoscibilità dei criteri di calcolo del MtM incida sulla possibilità di valutare l’alea dell’operazione, qualificando il vizio come indeterminatezza dell’oggetto ma fondandolo su di una ragione sostanziale che attiene alla misurabilità del rischio.[14]
La Corte d’Appello di Napoli (n. 1674/2026), richiamando i principi posti dai giudici di legittimità[15], ha affermato che senza la preventiva conoscibilità degli elementi per determinare il MtM, la causa del contratto rimane sostanzialmente indeterminabile. Peraltro, in questa pronuncia la Corte ha valorizzato in modo decisivo anche la mancata indicazione dei costi impliciti incorporati nel derivato, osservando come la banca non avesse chiarito al cliente che il valore iniziale dello strumento comprendeva anche componenti di costo dell’intermediario, senza distinguerli dal fair value del contratto. Tale omissione è stata ritenuta idonea a incidere sulla possibilità per il cliente di comprendere appieno il contenuto economico e l’effettiva rischiosità del contratto.[16]
Sebbene i riferimenti impiegati dalle corti di merito oscillino tra l’indeterminatezza dell’oggetto e l’immeritevolezza della causa, a parere di chi scrive, il principio sottostante pare essere unitario: un contratto derivato è meritevole di tutela solo se l’alea è misurabile e comprensibile per entrambe le parti e la trasparenza sui criteri di calcolo del Mark to Market e sui costi impliciti, oltre che sugli scenari probabilistici, si pone come il mezzo indispensabile per raggiungere tale risultato.
5. La causa in concreto e la deviazione dalla finalità di copertura.
Il controllo giurisdizionale si estende, inoltre, alla “causa in concreto” del contratto, ovvero alla sua effettiva idoneità a realizzare lo scopo pratico perseguito dalle parti.
La Corte d’Appello di Roma, nella pronuncia n. 2281/2026, ha accertato la nullità del contratto IRS stipulato a copertura di un leasing per mancanza di causa concreta, rilevando come il derivato per la sua struttura esponesse il cliente ad un rischio significativamente maggiore rispetto a quello che avrebbe dovuto coprire in ragione della disparità nei meccanismi di calcolo e della sproporzione degli esborsi.[17]
Valutazioni analoghe sono state svolte anche dalla Corte d’Appello di Napoli (sentenza n. 1674/2026), che hanno evidenziato, rispettivamente, la presenza di una finalità sostanzialmente speculativa ed uno squilibrio strutturale nella distribuzione del rischio, tali da incidere sulla funzione concreta dell’operazione.[18]
In quest’ottica l’analisi sulla funzione di copertura si salda con il già menzionato giudizio di meritevolezza: uno strumento derivato che, pur presentandosi formalmente come scudo, finisca in concreto per generare un rischio nuovo, maggiore e non adeguatamente misurabile per il cliente, manifesta un’alea non più “razionale”, che ne inficia la validità.
6. La specificità degli IRS “plain vanilla”.
Un’ulteriore precisazione si impone con riferimento ai contratti di IRS c.d. plain vanilla.
La giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in ragione della loro struttura non complessa, gli obblighi di trasparenza non impongono necessariamente un livello di dettaglio analitico equivalente a quello richiesto per i derivati strutturati, potendo i criteri di valorizzazione risultare anche desumibili dalla struttura dell’operazione e dall’impiego di modelli standardizzati.[19]
Tuttavia, dall’analisi delle sentenze di merito emerge che tale attenuazione non si traduce in un’esenzione dagli obblighi informativi.
Come evidenziato dalla Corte d’Appello di Milano (sentenza n. 941/2026), la possibile qualificazione dell’operazione in termini di plain vanilla – prospettata dalle parti – non è stata ritenuta di per sé sufficiente a escludere la nullità del contratto a fronte della sussistenza di carenze informative rilevanti. In particolare, la Corte ha ritenuto che l’assenza o incompletezza delle informazioni sul MtM e sugli scenari probabilistici impedisse al cliente di compiere una valutazione effettiva dei rischi, compromettendo la misurabilità dell’alea e traducendosi in un difetto di meritevolezza del risultato pratico perseguito.
In termini ulteriormente chiarificatori, la Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 2281/2026) ha dato prevalenza ad una valutazione in concreto della struttura e della funzione del derivato. Nel caso esaminato, infatti, pur a fronte di una configurazione contrattuale apparentemente riconducibile a uno schema di IRS semplice, la Corte ha ritenuto che l’asimmetria del rischio, l’opacità e l’indeterminatezza degli elementi essenziali dell’operazione fossero incompatibili con un’effettiva funzione di copertura e con la configurabilità di un IRS plain vanilla.
Se, dunque, per gli strumenti strutturalmente più semplici la giurisprudenza di legittimità sembra ammettere che i criteri di valorizzazione possano risultare desumibili dalla struttura dell’operazione e dal ricorso a modelli standardizzati, resta fermo l’accertamento in concreto circa l’effettiva trasparenza dell’operazione e la concreta comprensibilità dell’alea.
7. Gli effetti della nullità: obblighi restitutori e regime degli interessi.
Infine, sul piano degli effetti pratici della nullità, le Corti d’Appello di Milano e Venezia hanno confermato che su tali somme decorrono gli interessi moratori al saggio previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. (il cosiddetto “tasso legale commerciale”), a partire dalla data della domanda giudiziale.[20] [21]
Tuttavia, è essenziale notare che l’applicazione di tale saggio maggiorato non è automatica. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. devono costituire oggetto di una espressa e tempestiva domanda di parte, in assenza della quale si applicheranno gli interessi legali ordinari dalla data della domanda giudiziale.[22]
8. Conclusioni.
Da quanto esposto emerge che, pur attraverso percorsi argomentativi non sempre coincidenti, le corti di merito stanno recependo i più recenti principi affermati dalla Corte di Cassazione, convergendo su un punto centrale: la validità di un contratto IRS non può essere valutata in modo puramente formale, ma richiede una verifica concreta della effettiva sussistenza e comprensibilità da parte del cliente dell’ “alea razionale” al momento della stipula.
In questa prospettiva, Mark to Market, scenari probabilistici e costi impliciti non vengono più considerati meri elementi informativi o clausole da verificare astrattamente, ma strumenti indispensabili per la misurabilità del rischio, la cui opacità inficia la meritevolezza stessa del contratto ai sensi dell’art. 1322 c.c.
Restano tuttavia differenze nel modo in cui tali vizi vengono qualificati sul piano giuridico. In alcuni casi le corti riconducono il difetto alla nullità per immeritevolezza dell’operazione; in altri all’indeterminatezza dell’oggetto; in altri ancora utilizzano entrambe le categorie, pur fondando la decisione sulla medesima esigenza sostanziale di trasparenza, misurabilità e comprensibilità del rischio.
Nel complesso, le pronunce esaminate mostrano una giurisprudenza di merito ormai orientata verso un approccio sostanziale, che pone al centro la razionalità dell’alea e la tutela della consapevolezza del cliente, pur nella non uniformità delle qualificazioni giuridiche adottate per sanzionare il medesimo difetto di trasparenza.
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[1] Cass. Civ., Sez. I, n. 2262 del 03/02/2026; Cass. Civ., Sez. I, n. 2358 del 04/02/2026.
[2] Corte d’Appello di Roma, Sez. IV Civ., sentenza n. 2281 del 19/03/2026; Corte d’Appello di Milano, Sez. I Civ., sentenza n. 941 del 31/03/2026; Corte d’Appello di Venezia, Sez. I Civ., sentenza n. 633 del 24/03/2026; Corte d’Appello di Napoli, Sez. VII Civ., sentenza n. 1674 del 04/03/2026; Corte d’Appello di Bari, Sez. II Civ, sentenza n. 170 del 09/02/2026.
[3] Art. 23, comma 1, TUF: “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”.
[4] Cass. Civ., n. 7283 del 22/03/2013, che ha affermato che: “sono nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell’investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto <<contratto quadro>>, senza che sia possibile una ratifica tacita, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma. Quando il legislatore richiede la forma scritta per meglio tutelare una delle parti del contratto, sarebbe manifestamente contraddittorio ammettere che quel difetto di forma sia rimediabile mediante atti privi anch’essi di forma scritta.”; in senso conforme, Tribunale di Bologna, Sez. IV Civ., sentenza n. 460/2017 secondo cui: “la mancanza di pregresso accordo normativo comporta la nullità delle operazioni in derivati del 2003 e del 2005, tenuto conto della struttura di derivazione necessaria dell’ordine di negoziazione in strumenti finanziari dal contratto-quadro, costituente il titolo legittimante dell’operazione. D’altro canto, non può farsi discendere la validità degli ordini di acquisto dall’eventuale perfezionamento soltanto successivo del contratto-quadro, neppure sotto il profilo della convalida, stante il principio dell’inammissibilità della convalida del contratto nullo ex art. 1423 c.c.; inoltre, tale violazione va ben oltre il difetto di forma, arrivando a violare norme imperative la cui ratio non può dirsi soddisfatta allorché il contratto-quadro sopravvenga all’ordine di investimento (Tribunale Verbania 23.07.2015)”.
[5] Cass. Civ., Sez. I, n. 2262 del 03/02/2026 che ha sottolineato il legame inscindibile tra questi elementi: “In proposito vale anzitutto osservare che mark to market e scenari probabilistici sono, nell’ottica delle Sezioni Unite, avvinti in endiadi: l’uno sostanzialmente privo di significanza in assenza dei secondi, ed entrambi concorrenti ad individuare l’‘alea razionale’ che rende meritevole l’IRS”.
[6] Cass. Civ., Sez. I, n. 2262 del 03/02/2026; Cass. Civ., Sez. I, n. 2358 del 04/02/2026.
[7] Corte d’Appello di Roma, Sez. IV Civ., sentenza n. 2281/2026 in cui si legge: “Premesso che, secondo l’insegnamento consolidato della S.C., l’individuazione dei c.d. “scenari probabilistici” nel regolamento negoziale è essenziale ai fini della validità del contratto, trattandosi di un elemento indispensabile per la misurazione qualitativa e quantitativa dell’alea, determinata in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo (Cass. ord. n. 417/2025; Cass. ord. n. 24654/2022; Cass. S.U. n. 8770/2020 cit.), la sentenza gravata deve essere confermata, quindi, anche nella parte in cui ha accertato la nullità del derivato sul rilievo della mancata indicazione del suddetto elemento.”.
[8] Corte d’Appello di Milano, Sez. I Civ., sentenza n. 941/2026, in cui viene statuito che: “Non ignora questo collegio che la Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 2262 e 2358 del 2026 ha precisato che il parametro dell’alea razionale assume rilievo anzitutto sul piano della meritevolezza del contratto ai sensi dell’art. 1322, c. 2 c.c., e non come criterio che incide in modo automatico sui requisiti dell’oggetto o della causa. L’assenza di un’alea razionale, intesa come consapevolezza della misura qualitativa e quantitativa del rischio assunto, rileva dunque in via principale come difetto di meritevolezza del risultato pratico perseguito, mentre la nullità per indeterminabilità dell’oggetto resta circoscritta ai casi in cui manchino gli elementi strutturali necessari a individuare le reciproche prestazioni e, in particolare, gli elementi essenziali indicati dalle Sezioni Unite (nozionale, date, misura degli interessi). […] occorre evidenziare che – benché i tassi Euribor siano di pubblico dominio – anche nei derivati di minore complessità è necessaria, come precisato dalla Suprema Corte, l’indicazione degli scenari probabilistici, ancorché la stessa non esiga una profonda analiticità. Ciò posto, appare evidente che l’incompletezza delle informazioni fornite dalle banche in ordine alla specifica rischiosità del contratto concluso non ha consentito alla controparte di compiere una compiuta valutazione dei rischi dell’operazione e di acquisire la giusta consapevolezza della «misura qualitativa e quantitativa dell’alea», con conseguente assenza di un’alea razionale, che rileverebbe – secondo le ultime pronunce della Suprema Corte – come difetto di meritevolezza del risultato pratico perseguito.”.
[9] Cass. Civ., Sez. I, n. 21830 del 29/07/2021.
[10] Corte d’Appello di Milano, Sez. I Civ., sentenza n. 941/2026.
[11] Corte d’Appello di Roma, Sez. IV Civ., sentenza n. 2281/2026 in cui si legge che la clausola contrattuale prevedeva che la quantificazione della somma da corrispondere in caso di scioglimento anticipato del contratto sarebbe stata: “[…] determinata dalla Banca, sulla base delle condizioni disponibili in quel momento sul mercato, tenuto conto dei valori dei parametri finanziari di riferimento alla Data di Scioglimento Anticipato e costituirà piena prova, nei confronti del Cliente, salvo errore manifesto”. La Corte, supportata dalle risultanze della CTU, ha confermato che nel contratto mancava “il modello di calcolo per il c.d. mark to market, che pertanto è unilateralmente determinato dalla Banca” e che “non viene indicato l’algoritmo di calcolo dello stesso per determinarne univocamente l’esatto valore”.
[12] Corte d’Appello di Roma, Sez. IV Civ., sentenza n. 2281/2026.
[13] Corte d’Appello di Venezia, Sez. I Civ., sentenza n. 633 del 24/03/2026: “A prescindere da ogni considerazione – in assenza di eccezione di parte – sulla validità della specifica sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c. (il rinvio è all’art. 16 intitolato semplicemente “recesso e risoluzione del contratto” senza espresso riferimento nel titolo alle modalità di determinazione del mark to market), la clausola non risulta in ogni caso sufficientemente indicativa della determinazione del mark to market, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati. Nello specifico, anche volendo inquadrare il derivato del 2011 fra quelli a complessità bassa, la clausola sopra richiamata contiene una duplice incognita in merito alla determinazione del mark to market: la prima attiene alla troppo generica indicazione di modelli matematici “di uso comune”, non meglio specificati; la seconda, ancora più rilevante, riguarda i soggetti cui è affidata la determinazione dei valori, indicati semplicemente come “tre primari operatori del mercato degli strumenti finanziari derivati” (non potendo tale giudizio di indeterminatezza essere superato dalla successiva previsione secondo 36 cui la scelta degli operatori potrà essere effettuata dalla CP_1posto che non vengono neppure indicati gli eventuali criteri da impiegare per tale eventuale scelta unilaterale). Ne consegue che anche il derivato del 2011 deve ritenersi nullo per illiceità, in quanto immeritevole.”
[14] Corte d’Appello di Bari, Sez. II Civ., sentenza n. 170/2026, nella quale viene richiamato il principio, espresso da Cass. civ., sez. I, 7 novembre 2022, n. 32705, secondo cui: “[…] ai fini della validità del contratto di interest rate swap, devono essere preventivamente conoscibili, nella loro totalità, gli elementi e i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market, pena la sostanziale indeterminabilità dell’oggetto del negozio, con conseguente nullità strutturale originaria del contratto derivato medesimo.” ed ancora “[…] l’approdo giurisprudenziale dal quale questa Corte non può prescindere (e che ormai evidentemente non può più ritenersi limitato alle ipotesi di derivati sottoscritti da Enti Locali – fattispecie trattata dalle Sezioni Unite nel 2020 – ma esteso a tutte i casi generali di interest rate swap), qualifica l’assenza degli indicatori e degli elementi necessari perché l’investitore possa valutare pienamente la misura dell’alea (imprescindibile) come una indeterminatezza dell’oggetto del contratto, misura cui consegue la nullità del medesimo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1346 c.c., e non una violazione degli obblighi informativi o una illiceità o immeritevolezza della causa contrattuale in astratto o in concreto. Nel caso specifico, le consistenti perdite determinare dall’esecuzione dello swap devono far ritenere che la società contraente non fosse assolutamente in grado di conoscerne le condizioni e, conseguentemente, di valutarne l’alea”.
[15] Cass. Civ., Sez. I, n. 4076 del 17/02/2025.
[16] Corte d’Appello di Napoli, Sez. VII Civ., sentenza n. 1674/2026 in cui si legge: “La Suprema Corte di Cassazione SS.UU. n. 8770/2020, in particolare, afferma che la misura quantitativa e qualitativa dell’alea deve evidenziare i costi pur impliciti, precisando che i contratti IRS possono essere conclusi “solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell’oggetto contrattuale, comprensiva sia del criterio del mark to market sia degli scenari probabilistici, sia dei c.d. costi occulti…”. Il suddetto principio trova precipua applicazione nel caso di specie, in quanto nei due contratti del 28.06.2011 e 27.09.2011 non risultano inseriti gli scenari probabilistici, né i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market che, come abbiamo visto, secondo la Cassazione a Sezioni Unite, costituiscono requisito essenziale dei contratti IRS. Pertanto, deve essere senza dubbio confermata la decisione del Tribunale di Napoli nella parte in cui afferma che “Non risulta che nei due contratti del 28/6/2011 e del 27/9/2011 siano stati inseriti gli scenari probabilistici che secondo la Cassazione a Sezioni Unite costituiscono requisito essenziale dei contratti di IRS, mancando i quali detto scenario è nullo (…) Di più si consideri che, come rilevato dal CTU, nei contratti di cui si discute non vengono distinti fair value (valore intrinseco dell’attività finanziaria) e costi, laddove Cass. SS.UU. 8770/2020 afferma che la misura quantitativa e qualitativa dell’alea deve evidenziare i costi pur impliciti”.
[17] Corte d’Appello di Roma, Sez. IV Civ., sentenza n. 2281/2026 in cui il contratto derivato è stato ritenuto “[…] strutturalmente carente, atteso che, per effetto della sua esecuzione, CP_1 […] è stata esposta a un rischio irrazionale; ciò in quanto il differenziale che era ragionevole attendersi, alla luce degli andamenti di mercato passati e prospettici, non poteva che risolversi a suo esclusivo svantaggio, essendo stato ad essa “garantito”, mediante la sottoscrizione del contratto, di tenere costante il costo dell’operazione (leasing + derivato) al 6,33 % e, dunque, a un tasso che non era mai stato registrato prima nelle rilevazioni dell’Euribor (v. c.t.u., pp. 19 e 33) e che era nettamente maggiore rispetto al costo del leasing (v. raccomandazione personalizzata, p. 11). Ad analoghe considerazioni si perviene considerando che la differente base di calcolo del differenziale (rispetto all’indicizzazione del leasing) ha determinato, nell’immediato, un rischio finanziario nettamente maggiore rispetto a quello a cui si voleva ovviare; sicché, già all’atto della conclusione del contratto, il cliente era esposto a una ingente perdita sia in caso di diminuzione dell’Euribor sia in caso di un suo incremento (sino a quando l’Euribor non avesse superato il 4%; momento a partire dal quale il differenziale del derivato avrebbe eguagliato il conguaglio del leasing eccedente il 6,26% del capitale).”.
[18] Corte d’Appello di Napoli, Sez. VII Civ., sentenza n. 1674/2026 in cui si legge: “Lo squilibrio contrattuale a discapito della società e sbilanciamento dell’alea a carico del cliente deriva, come innanzi detto, anche dalla circostanza che, a fronte di una ristrettissima capacità di copertura del rischio di rialzo dei tassi, è preclusa all’azienda la possibilità di trarre beneficio da eventuali riduzioni del tasso variabile di interesse (nella specie euribor act/360 sei mesi). Inoltre, per ottenere tale estremamente limitata copertura, il cliente rinuncia ad ogni possibile beneficio economico derivante da una eventuale futura riduzione del tasso variabile previsto in contratto (euribor a sei mesi), rimanendo comunque sempre obbligato a pagare gli interessi secondo tale tasso iniziale anche in caso di sua riduzione nel corso del rapporto. Appare dunque evidente che i contratti in oggetto abbiano una ridottissima capacità per il cliente di copertura e garanzia dal rischio di rialzi dei tassi di interesse e dunque una limitatissima funzione di “Risk management” in quanto, per le ragioni sopra esposte, proteggono l’utente solo da ristrette variazioni al rialzo del tasso di interesse euribor, lasciando invece priva di garanzia la società in caso di aumenti del tasso di interesse di importo rilevante e come tali quindi molto più rischiosi. Inoltre, ulteriore squilibrio contrattuale a discapito della società e sbilanciamento dell’alea a carico del cliente deriva, come innanzi detto, anche dalla circostanza che, a fronte di tale ristrettissima capacità di copertura del rischio di rialzo dei tassi, è preclusa alla azienda la possibilità di trarre beneficio da eventuali riduzioni del tasso variabile di interesse (euribor a sei mesi).”.
[19] Cass. Civ., Sez. I, n. 2262 del 03/02/2026; Cass. Civ., Sez. 1, n. 2358 del 04/02/2026.
[20] Corte d’Appello di Milano, Sez. I Civ., sentenza n. 941/2026, in cui viene statuito: “Risultano infine dovuti gli interessi ex art. 1284 co 4 c.c. in quanto, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, il saggio d’interessi previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale – che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura – a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d’applicazione (cfr. Cass. 7677/2025; Cass. 21806/25; Cass. n. 61/2023; Cass. 13145/2021; Cass. 28409/2018).”.
[21] Corte d’Appello di Venezia, Sez. I Civ., sentenza n. 633/2026 secondo cui: “In conclusione, l’appello dev’essere parzialmente accolto e la sentenza di primo grado va riformata. Conseguentemente: 1) il saldo del conto corrente dev’essere rideterminato in € 95.105,48 a debito della correntista; 2) accertata la nullità dei contratti derivati stipulati nel 2006 e nel 2011, la CP_1 dev’essere condannata a restituire in favore della correntista il differenziale pagato in esecuzione dei due derivati, pari ad € 211.907,94, oltre interessi nella misura di cui all’art. 1284, comma 1 dalla messa in mora alla domanda e comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.”.
[22] Cass. civ., sez. Unite, sent., 7 maggio 2024, n. 12449 che ha espresso il seguente principio di diritto: “Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
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