Nota a Trib. Brindisi, 14 aprile 2026.
Massima redazionale
Pur a fronte della non univocità dell’impianto normativo, consegnato, al Codice della Crisi, dal legislatore della riforma, possono essere individuati diversi indici che depongono nel senso che gli effetti del provvedimento di revoca dell’omologa da parte del giudice del gravame maturino immediatamente, ovvero:
- la previsione dell’art. 53, comma 5, CCII, per cui, contestualmente alla revoca dell’omologa, la Corte di appello può aprire la liquidazione giudiziale, prevedendosi che “in caso di revoca dell’omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d’appello, accertati i presupposti di cui all’articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 49, comma 3”. Ove la sentenza di revoca non fosse esecutiva, tale potere non sarebbe prefigurabile perché, logicamente, inibito dalla permanente efficacia della procedura di concordato, da ritenersi ancora pendente;
- la previsione dell’immediata pubblicazione della sentenza di revoca ai sensi dell’art. 51, comma 12 CCI;
- la possibilità, da parte del giudice del gravame, su istanza del debitore, di sospendere alcuni effetti, conseguenti all’aperta procedura di liquidazione, oggetto di espressa previsione e selezione normativa per la loro peculiare invasività per la sfera giudica del soggetto <<liquidato>>. In particolare, l’art. 52 CCI prevede l’operare di un potere cautelare, di tipo funzionale, in capo alla Corte di Appello, stabilendo, con norma di portata generale, che “Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell’attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo, può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l’inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell’attuazione del piano o dei pagamenti”.
- il comma 14 dell’art 51, secondo cui “il ricorso per cassazione non sospende l’efficacia della sentenza. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 52 se il ricorso è promosso contro la sentenza con la quale la Corte di Appello ha rigettato il reclamo”; norma che opera, indifferentemente, per tutti i ricorsi avverso il rigetto di reclami proposti avverso sentenze di apertura della liquidazione e di omologa di concordato. Questa norma rappresenta, a contrario, un ulteriore indice di conferma che, in caso di accoglimento della richiesta di revoca dell’omologa e di contestuale apertura della liquidazione, l’esecuzione del piano concordatario e’ da considerarsi ipso facto sospesa per effetto dell’intervenuta revoca; ragione per cui non vi sarebbero effetti da sospendere in pendenza del giudizio di legittimità;
- la circostanza che, ai sensi dell’art 48 comma 5, anche la sentenza di omologa produca effetti immediati, avendo il legislatore instaurato un regime di simmetria fra provvedimento di omologa della procedura concordataria e quello di revoca degli effetti della stessa.
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Nel formante dottrinale è stata sostenuta la diversa tesi dell’eccezionalità della immediata efficacia della pronuncia di revoca che troverebbe applicazione solo quando già in sede di giudizio di primo grado penda una domanda di liquidazione giudiziale e non anche nella diversa ipotesi in cui difetti il simultaneus processus dei giudizi di liquidazione e omologa, nel qual caso si riespanderebbero i principi processuali generali, fondati sul combinato disposto degli artt. 282 e 474 c.p.c. che ancorano l’esecutività dei provvedimenti dichiarativi e costitutivi – cui dovrebbe ricondursi la pronuncia di revoca – al passaggio in giudicato della relativa statuizione.
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Non si comprende quale possa essere la ragione – logica prima che giuridica – della differenziazione del regime normativo processuale che sarebbe applicabile alle ipotesi del simultaneus processus, da un lato, dei giudizi di liquidazione e omologa e di pendenza esclusiva di tal ultimo, dall’altro; che sono, invece, evidentemente, assimilabili sotto il profilo funzionale e delle esigenze di tutela ad essa sottese anche perché identici problemi di intreccio o sovrapposizione di procedure con il pericolo di effetti giuridici, prima rimossi e, poi, eventualmente, da ripristinare, con le difficoltà di ordine materiale che ne conseguono, si pongono anche nell’ipotesi espressamente contemplata dalla norma del codice della Crisi.
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La soluzione prescelta, ovvero quella della immediata esecutività della sentenza di revoca, che appare più congeniale con il dato testuale della norma, non rappresentq quella più efficiente con la logica del microsistema del Codice della Crisi che, al di là dell’innegabile specialità che lo contraddistingue, non può non essere considerato anche sotto il profilo della sua <<conformazione giuridica multilivello>> e della sua conformità alla Direttiva Insolvency e nella logica del legislatore eurounitario assume un ruolo centrale l’esigenza di favorire non solo l’approvazione delle proposte concordatarie, ma anche la salvezza dei loro effetti, in quanto la prosecuzione dell’attività e’ finalizzata alla tutela dell’impresa, quale valore di rilievo non solo costituzionale ex art. 41 cost., ma anche sovranazionale ed, in particolare, eurounitario: il modello di mercato che e’ fondamento della costruzione comunitaria e’ quello concorrenziale che presuppone il concorso nei processi produttivi e di commercializzazione di una pluralità di soggetti economici, specie appartenenti al novero della P.m.i, la cui sopravvivenza deve essere garantita, prevenendo e, se del caso, componendo la crisi.
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