Affinché una clausola contrattuale che prevede l’indicizzazione del tasso di interesse variabile al parametro Euribor soddisfi il requisito della determinatezza, è necessario che il contratto delimiti con precisione i criteri di rilevazione dell’Euribor. Se il contratto indica la data di rilevazione e la durata del parametro, ma omette di indicare il divisore (ovvero il numero di giorni da prendere in considerazione per il calcolo), la pattuizione è nulla per indeterminatezza. Tale nullità comporta l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), TUB.
A fronte dell’eccezione sollevata dall’opponente circa l’impiego non esplicitato di un regime di capitalizzazione composto degli interessi (ammortamento alla francese) tale da rendere indeterminato l’ammontare dovuto e generare costi occulti, l’importo degli interessi pattuiti non risulta determinabile se il piano di ammortamento e il contratto omettono di indicare la quota interessi delle rate. In assenza di tali dati e della esplicitazione della metodologia di calcolo applicata per la determinazione degli interessi, si riscontra una carenza di valida indicazione dei criteri pattuiti; ne consegue che l’esatto importo del debito deve essere ricalcolato applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.