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Nota a Trib. Modena, Sez. III, 20 febbraio 2026, n. 425.

Studio Mascellaro Fanelli

1. Il fatto.

Il Tribunale di Modena, in data 20/02/2024 ha emesso la sentenza n.425, resa in un giudizio di opposizione a precetto avente ad oggetto un mutuo ipotecario in cui si contestava la nullità dell’atto di precetto per l’indeterminatezza delle somme per mancata indicazione del regime finanziario di calcolo applicato e si chiedeva l’eliminazione delle somme illegittimamente capitalizzate.

 

2. Va rigettata la perizia di parte che non individui l’ammontare degli interessi in contestazione.

La sentenza in esame ha precisato che nel caso in cui sia la contestazione riguardi un credito “consacrato in un titolo esecutivo” come un mutuo stipulato per atto pubblico, è parte opponente gravata della prova di fatti che possono aver modificato e/o addirittura estinto la pretesa del creditore.

Precisa, inoltre, l’attento Magistrato che per poter effettuare l’eventuale ricalcolo degli interessi presunti illegittimi, rientra in tale onus probandi, la produzione della documentazione contabile a supporto dei pagamenti rateali effettuati e contestati.

 

3. Se manca la prova di quanto contestato, la CTU è da ritenersi esplorativa.

Il Magistrato emiliano rilevato che non è stata provata in tutto o in parte l’inesistenza del credito precettato, che non è stato contestato il mancato pagamento delle rate pagate nel primo anno di ammortamento e che non è stato offerto “adeguato substrato probatorio” ha ritenuto evidentemente esplorativa l’eventuale ctu contabile.

Aggiunge inoltre la sentenza che la perizia di parte indicata nell’atto degli opponenti è stata di una mera ricognizione delle condizioni economiche pattizie che ab origine erano rispettose del tasso soglia usura.

 

4. Non vi è indeterminatezza del tasso di interesse variabile pattuito con rinvio all’Euribor.

Il Tribunale emiliano rigetta la domanda degli opponenti di presunta indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo pattuito in misura variabile con rinvio al parametro di indicizzazione dell’Euribor.

Elegante e dotto il richiamo del Magistrato ai principi della Suprema Corte di Cassazione che con la sent.n.3968 del 19/02/2014 aveva già chiarito che “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale; dall’altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l’applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria)”.

 

5. Il piano di ammortamento alla francese è legittimo.

La sentenza in commento ha chiarito con accuratezza esemplare che è legittimo il piano di ammortamento alla francese, in quanto la misura della rata costante discende dalla formula matematica i cui tre elementi del capitale dato in prestito, del tasso di interesse corrispettivo pattuito e del periodo di ammortamento, sono sufficientemente determinati ex ante e non danno luogo a fenomeni di illegittima capitalizzazione.

Accortezza esemplare del Magistrato anche nel chiarire che la formula matematica de quoindividua quale sia quell’unica rata costante capace di rimborsare quel prestito (euro x al tasso d’interesse y) con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti (ad esempio, z), di guisa che la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali (il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo)”.

Prosegue inoltre nella motivazione il premuroso Magistrato e chiarisce che è proprio la ricostruzione del piano di ammortamento che dimostra come “tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi (consentito, come ben noto, anche nei contratti di mutuo nei soli limiti di cui all’art. 1283 cod. civ.: cfr. Cass. 20 febbraio 2003, n. 2593)”.

Ricostruzione del piano di rimborso che il Magistrato si premura di ribadire “1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata; 2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata; 3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo; 4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata; 5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata; 6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo sui cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all’ultima rata.”

Fa ancor di più il Magistrato precisando che proprio il metodo francese comporta che gli interessi sono calcolati solo sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo di ciascuna rata.

Viene inoltre offerto interessante spunto in merito al sistema progressivo in cui ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento solo e di tutti gli interessi ‘semplici’ dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce; tale importo viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.

Ciò non determina però alcuna capitalizzazione degli interessi, in quanto gli interessi inclusi nella successiva rata vengono pur sempre calcolati sul capitale residuo.

 

6. L’ISC/TAEG non è un tasso di interesse e la sua erronea indicazione non determina alcuna nullità contrattuale.

La sentenza puntualizza in maniera limpida che l’ISC/TAEG non è un tasso di interesse, non è una specifica condizione economica da applicare, non comporta una maggiore onerosità del finanziamento.

Viene inoltre specificato che l’ISC/TAEG ha solo funzione informativa affinché il cliente, prima di contrattualizzarlo, conosca il costo finale del finanziamento e che tutt’al più rappresenta una erronea indicazione del costo complessivo, il che non comporta nessuna nullità contrattuale.

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