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Nota a Trib. Ragusa, 25 febbraio 2026.

Renna Studio Legale
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1. Il provvedimento.

Con ordinanza del 25 febbraio 2026, il Tribunale di Ragusa, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una società debitrice e dai fideiussori in relazione a un finanziamento assistito da garanzia del Medio Credito Centrale, ha rigettato l’istanza di concessione della provvisoria esecutività avanzata dall’istituto di credito opposto, in ragione della sussistenza di plurime contestazioni attinenti alla corretta determinazione del credito azionato.

In particolare, il giudice ha espressamente richiamato, tra gli elementi ostativi alla concessione dell’efficacia esecutiva anticipata, la mancata contabilizzazione di somme già recuperate mediante escussione di un pegno e mediante attivazione della garanzia pubblica MCC, ritenendo tali circostanze idonee a incidere, allo stato, sulla configurabilità dei presupposti richiesti dall’art. 648 c.p.c.

 

2. La fattispecie: garanzia MCC e fideiussioni non conformi allo schema ABI.

La controversia si caratterizza dalla presenza di garanzie personali che non presentavano, insolitamente, profili di conformità rispetto allo schema ABI oggetto del noto provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 e non consentivano, pertanto, di fondare la difesa su un’eccezione di nullità immediatamente predicabile secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

In tale contesto, la contestazione si è concentrata principalmente sulla ricostruzione del rapporto, sulla corretta determinazione del credito residuo e sulle vicende che hanno interessato il rapporto medesimo, quali il recesso della banca dal rapporto di conto corrente e la intervenuta dichiarazione della banca di decadenza dal beneficio del termine, anche alla luce delle vicende successive all’erogazione del finanziamento.

 

3. L’escussione della garanzia MCC e la corretta imputazione delle somme recuperate.

Uno dei profili espressamente valorizzati dal Tribunale riguarda la mancata contabilizzazione delle somme corrisposte da Medio Credito Centrale a seguito dell’escussione della garanzia.

La questione assume rilievo alla luce del meccanismo di surrogazione previsto dall’art. 1203 c.c. e della disciplina speciale del Fondo di Garanzia, che comporta il subentro del garante pubblico nei diritti del creditore originario per la quota corrisposta.

Ne consegue che la corretta imputazione delle somme recuperate costituisce un passaggio necessario ai fini della determinazione del credito residuo, e la relativa incertezza è idonea a incidere sulla valutazione dei requisiti di certezza e liquidità del credito.

Il Tribunale ha ritenuto che tale profilo, unitamente alla mancata contabilizzazione delle somme derivanti dall’escussione di un pegno, rendesse il credito privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, escludendo la possibilità di attribuire al decreto ingiuntivo efficacia esecutiva anticipata e ritenendo, altresì, la causa matura per la decisione, fissando all’uopo un’udienza nel giugno 2028.

 

4. Le ulteriori contestazioni relative alla gestione e alla determinazione del rapporto.

Accanto ai profili attinenti all’imputazione delle somme recuperate, sono state prospettate ulteriori contestazioni concernenti la gestione del rapporto e le modalità di esercizio delle facoltà contrattuali da parte dell’istituto di credito, tra cui la legittimità delle determinazioni relative allo scioglimento del rapporto, alla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e alla complessiva determinazione del saldo.

Il provvedimento conferma, in tale prospettiva, come la verifica della corretta determinazione del credito e della coerente imputazione delle somme recuperate continui a rappresentare un profilo centrale nella fase monitoria e nella successiva opposizione, anche in situazioni nelle quali non risultino immediatamente configurabili invalidità delle garanzie personali.

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