Nota a Trib. Firenze, Sez. III, 23 gennaio 2026, n. 257.
La controversia presa in esame, nell’ambito dell’acquisto di azioni MPS, affronta il tema dell’utilizzo dell’esperienza e della conoscenza in materia di investimenti del cliente come parametro per valutare il corretto assolvimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario.
Nel dettaglio, l’attore, in occasione dell’acquisto di titoli azionari di cui sopra, ha contestato all’Intermediario odierno convenuto, il mancato assolvimento degli obblighi di informativa attiva, sia ex ante sia ex post, riferiti alle operazioni di acquisto anzidette.
In particolare, secondo il giudice adito, la carenza informativa dell’Intermediario si è concretizzata nel non aver reso consapevole il cliente dell’eccessiva volatilità dei titoli azionari in oggetto, dovuta alla critica situazione economico patrimoniale della banca emittente, interessata da una profonda crisi finanziaria, e nell’aver omesso, per tutta la durata del rapporto di investimento con il cliente, le dovute informazioni circa il continuo deprezzamento dei titoli azionari oggetto di investimento.
In tale contesto, il giudice a quo ha sottolineato l’importanza dell’informazione come mezzo per consentire al cliente di assumere iniziative di investimento e/o disinvestimento finalizzate alla tutela dei propri risparmi investiti.
Ciò premesso, l’intermediario è tenuto ad adempiere ai propri obblighi informativi con la diligenza dovuta. Tale dovere permane anche qualora l’investimento risulti adeguato al profilo del cliente, ovvero laddove quest’ultimo abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto quadro, una solida esperienza finanziaria, un’elevata propensione al rischio e ingenti disponibilità patrimoniali.
L’adeguatezza dell’operazione al profilo del cliente non esonera dunque l’intermediario dall’assolvimento degli obblighi informativi, finalizzati a colmare l’asimmetria informativa che sussiste ontologicamente tra intermediario e cliente, a prescindere dal profilo di quest’ultimo.
In proposito, giova menzionare il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità[1], secondo cui le valutazioni di adeguatezza degli investimenti al profilo di rischio del cliente e alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non incidono sulla gravità dell’inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, dal momento che l’investitore, pur propenso al rischio, deve avere la possibilità di selezionare, tra investimenti rischiosi, quelli che egli ritiene più profittevoli, aiutato proprio dalle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli.
Il rispetto degli obblighi informativi anzidetti deve essere garantito anche ove l’investitore retail, ancorché esperto, si avvalga di internet per l’esecuzione delle singole operazioni di investimento. Nel caso di investimenti effettuati dal cliente tramite la piattaforma di home banking, secondo il giudice adito, non può ritenersi sufficiente la mera presenza di un link cliccabile all’interno della piattaforma online, in quanto tale modalità costringe il cliente a tenere un comportamento attivo per l’acquisizione delle informazioni, violando il diritto di ricevere le informazioni dall’intermediario.
In tal caso, il giudice a quo ha precisato che l’Intermediario è tenuto ad assolvere i predetti obblighi informativi con modalità del tutto equivalenti a quelle previste nel caso di servizio erogato in presenza, che siano in grado di eguagliare la consegna materiale al cliente del documento informativo al momento delle operazioni di investimento effettuate da quest’ultimo. Per esempio, costituiscono condotte equipollenti alla consegna materiale al cliente del documento informativo la visualizzazione della scheda prodotto quale passaggio obbligato per poter disporre l’investimento, con la presa visione e accettazione della stessa per poter impartire l’ordine di acquisto oppure la presenza di un link che permette di scaricare il documento, con contestuale implementazione di una funzionalità bloccante, che renda cioè possibile impartire l’ordine solo previo richiamo di attenzione del cliente e presa d’atto di aver preso visione della documentazione informativa.
Orbene, il Tribunale di Firenze, avendo ravvisato nella condotta dell’Intermediario odierno convenuto gli estremi della gravità dell’inadempimento per la violazione degli obblighi di informazione attiva, cui il medesimo è tenuto ai sensi dell’art. 21 TUF e ai sensi del Reg. CONSOB n. 16190/2007, ha dichiarato la risoluzione del contratto quadro e ha condannato l’Intermediario al risarcimento del danno.
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[1] Cfr. Cass., Sez. VI, n. 570, del 11.01.2023.
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Info sull'autore
Impiegata di primo livello presso la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e, in precedenza, tirocinante ACF Consob, si è laureata presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con tesi in diritto commerciale. Durante il suo percorso universitario ha conseguito conoscenze specifiche nel settore del diritto commerciale, bancario e dei mercati finanziari. Nelle suindicate materie, è inoltre autrice di pubblicazioni scientifiche