“Littera enim occidit, spiritus autem vivificat”
(San Paolo, II Lettera ai Corinzi, 3, 6)
“Preferisco perdere dei lettori, piuttosto che ingannarli”
(George Bernanos, citazione posta in epigrafe di “A futura Memoria. Se la memoria ha un futuro”
di Leonardo Sciascia)
In principio di queste mie brevi considerazioni, pongo talune riflessioni personali che – e me ne scuso anticipatamente – non hanno valenza scientifica, ma personale. Credo, fermamente credo, che uno dei problemi essenziali del contenzioso derivante dal diritto bancario sia che esso, di sovente, discenda da una visione partigiana delle problematiche affrontate e dal costituirsi di opposte tifoserie. La portata e il valore di una pronuncia, di legittimità o di merito che sia, si misura non sulla scorta di una ponderata analisi tecnico-giuridica (perché le sentenze – questo sia chiaro – vanno rispettate, ma possono, talora debbono, essere criticate), ma dalla circostanza che dia ragioni e argomenti a una delle due parti in causa. Pare che sia stato giocando una sorta di partita di calcio disputata nelle aule giudiziarie. Banche contro resto del mondo, sia detto – beninteso e senza ironie – con tutto il rispetto per il resto del mondo (clientela, avvocati che si occupano – assistendo i clienti – di diritto bancario, associazione di consumatori, esperti ragionieri/commercialisti che – nel proprio ruolo di consulenti – hanno posto, tra gli scopi della propria attività professionale, la dimostrazione della natura semplice o composta ovvero dell’usurarietà di questo o quel piano di ammortamento). Ebbene, noi – assai modestamente e umilmente – ci ostiniamo a credere che il diritto non sia questo. Non possa essere questo. Una partita di calcio, intendiamo. Da inguaribili ingenui, quali siamo, continuiamo a credere nella definizione ulpianea (immaginiamo semplicistica per taluni): “Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”. Qualcuno, infinitamente più autorevole di noi, disse: “Sit autem sermo vester: “Est, est”, “Non, non”; quod autem his abundantius est, a Malo est”. Crediamo che quel Qualcuno avesse ragione nella misura in cui, talora, la passione per la sottigliezza (per quanto intellettualmente e culturalmente affascinante) conduca a esiti, per così dire, meritevoli di ulteriori riflessioni e approfondimenti.
Quei pochi, che si sono ostinati a leggere fin qui, si staranno chiedendo il motivo di questo non breve preambolo. Ecco, nonostante io sia un bancario (e – ci tengo a sottolinearlo – esprimendo queste opinioni a titolo meramente personale e non nella mia veste di dipendente di un Istituto di credito), ho avvertito – pur stante la mia qualifica che mi rende, in potenza e in atto, una della parti del suddetto “gioco” – una qualche perplessità nella lettura dell’Ordinanza pronunciata dalla I Sezione Civile della Corte di Cassazione, n. 251/2026 (pubblicata in data 5 gennaio 2026). Tale ordinanza interviene con portata innovativa su una questione centrale nel contenzioso bancario: la natura, il fondamento normativo e i limiti temporali del diritto del cliente a ottenere copia del contratto stipulato con l’istituto di credito. Su quale fondamento normativo poggia il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione contrattuale e, in qual modo, tale diritto si atteggia e si articola nelle relative modalità e tempistiche? Questo il quesito cui gli Ermellini rispondono attestandosi su un’interpretazione del dato normativo (questa la mia personale perplessità) ineccepibile sotto il profilo letterale e formale, ma che a tale profilo – pare – arrestarsi.
La giurisprudenza di merito e di legittimità, finora consolidata in materia, ha costantemente distinto il diritto del cliente a ottenere copia delle singole operazioni afferenti al contratto (discendente dall’art. 119 del Testo Unico Bancario) dal diritto del cliente a ottenere copia del contratto (che troverebbe il proprio fondamento nell’art. 117 del medesimo Testo Unico Bancario nonché in più generali principi dell’ordinamento giuridico: il principio di correttezza nell’adempimento del rapporto obbligatorio ex art. 1175 c.c. e il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.). Sotto tale aspetto, citiamo – a titolo esemplificato – la recente pronuncia della Corte di Appello di Firenze, Sentenza n.2578 del 19 dicembre 2023, la quale afferma che “in particolare, il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti si ricava da una lettura sistematica delle norme ordinamentali dettate in materia. Più specificatamente, l’obbligo di consegna delle singole schede contrattuali consegue al dovere generale della banca di assumere un comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti. Infatti, l’art. 1175 c.c. dispone che “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza” e l’art. 1375 c.c. prevede che “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”. Come affermato dalla Suprema Corte, tali norme impongono “a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (Cass. n. 12093/2001; sull’obbligo di consegna della scheda contrattuale v. anche Cass. n. 11004/2006). Pertanto, il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione gravante sulla banca è stato ravvisato nel principio generale di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c. Chiariti i termini giuridici dell’obbligo di consegna (anche) della documentazione contrattuale, con riferimento ai contratti sottoscritti oltre il decennio a far data dalla richiesta, ritiene questo giudice doversi aderire all’orientamento della giurisprudenza di merito “inaugurato” dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 1796/2012, la quale ha stabilito che “Il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti”. Più precisamente, il diritto alla consegna dei contratti bancari anche oltre il decennio deriverebbe dall’art. 117 T.U.B., il quale, non solo ne prevede la forma scritta ad substantiam (per cui la relativa copia scritta deve essere conservata anche ai fini della dimostrazione della validità del rapporto), ma ne impone altresì la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno pertanto diritto a riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente ad essa, qualora ne facciano espressa richiesta”[1].
Il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione contrattuale (non riconducibile, pertanto, al perimetro del diritto di ottenere copia di singole operazioni) discende non solo dal disposto dell’art. 117 del D.Lgs. 385/1993, ma altresì da generali principi dell’ordinamento giuridico (principi di correttezza e di buona fede), ma altresì da un generale dovere solidaristico (di matrice costituzionale ai sensi dell’artt. 2 Cost.) teso a mantenere inalterato, nel corso e nell’ambito del contratto stesso, un corretto equilibrio sinallagmatico nel rapporto tra le parti. Tanto da assegnare a tale diritto un valore primaziale rispetto a quello di ottenimento di copia delle singole operazioni in quanto afferente all’origine stessa del rapporto contrattuale e, pertanto, al suo momento genetico[2].
Sulla medesima linea ermeneutica, si muovono i Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario. Osserva il Collegio di Bari, nella propria decisione n. 21344 del 12 ottobre 2021, “che, per costante orientamento dell’Arbitro, il diritto di ottenere copia del contratto discende non già dall’art. 119 T.U.B., bensì dall’art. 117 T.U.B che, oltre a prevedere a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare ai clienti. L’obbligo di consegna della copia della documentazione contrattuale, che costituisce un diritto autonomo, discende direttamente dal dovere generale della banca di comportarsi secondo correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., “con la conseguenza che la condotta di controparte, anche in relazione ai tempi di adempimento, va valutata alla stregua dei menzionati parametri e a prescindere dal termine fissato dall’art. 119 TUB” (così Collegio di Bari nella decisione n. 7382/2020; nello stesso senso, tra le tante, Collegio di Bari, n. 6548/2018; Collegio di Roma, n. 60/2018). Tale obbligo, peraltro, sussiste “anche ove i documenti contrattuali fossero stati regolarmente consegnati al momento della originaria stipulazione e fossero stati successivamente smarriti per negligenza o trascuratezza del cliente, dovendo ritenersi prevalenti le ragioni di protezione di quest’ultimo” (cfr., altresì ex multis, Collegio di Napoli Decisione n. 6685 del 29 giugno 2023 e Collegio di Roma Decisione n. 10644 del 06 novembre 2023).
Del resto, il medesimo Collegio di coordinamento, con propria Decisione n. 15404 del 22 giugno 2021 aveva, sia pure incidentalmente, affermato che “per pacifico orientamento dell’ABF, la richiesta di copia dei documenti contrattuali, che in questa sede, però, non viene in considerazione, non rientra nell’alveo dell’art. 119 T.U.B. ma, semmai, trattandosi di documentazione volta a regolamentare il rapporto bancario nel suo complesso, nell’ambito disciplinato dall’art. 117 TUB, con conseguente applicabilità del termine ordinario di prescrizione decennale dalla chiusura del rapporto ed irrilevanza, a questi fini, del diverso termine di cui all’art. 119 T.U.B. (in proposito, Collegio di Bologna, decisione n. 16516/2017; Collegio di Bari, decisione n. 6548/2018; Collegio di Roma, decisione n. 6137/2021); l’obbligo dell’intermediario si estende, ovviamente, anche ai documenti integrativi del contratto stesso”. E potrebbero ancora citarsi, sempre dell’Arbitro Bancario Finanziario, le Decisioni n. 2078 del 03/03/2023 del Collegio di Torino e n. 690 del 15/01/2024 del Colegio di Napoli.
Fin qui i pregressi orientamenti giurisprudenziali. La portata indubbiamente innovativa della pronuncia della Corte di Cassazione n. 251/2026 si rinviene nella contestazione – rispetto alla posizione consolidata finora esaminata – dell’esistenza di un diritto generale in capo alla clientela in ordine alla consegna del contratto esercitabile fino a dieci anni successivi alla chiusura del rapporto.
“Se il documento contrattuale – sostiene la Suprema Corte – è estraneo alla fattispecie della norma di carattere generale contenuta nell’art. 119, comma 4, t.u.b., non vi è modo di assumere che il correntista abbia un diritto sostanziale al rilascio della scrittura privata, da considerarsi autonomo e ulteriore rispetto a quello che a lui deriva dalla conclusione del negozio: obbligo che la banca deve assolvere in occasione della stipula. Il diritto del correntista di ottenere copia del contratto discende, propriamente, dalla previsione dell’art. 117, comma 1, t.u.b., secondo cui «[i] contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti»: ed è, questo, un diritto ben diverso da quello considerato dall’art. 119, quarto comma, t.u.b.. In forza dell’art. 117, comma 1, t.u.b. il cliente della banca può esigere, in sede di stipula, o anche dopo, che il documento contrattuale gli venga consegnato (e le istruzioni della Banca d’Italia del 2009 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, dispongono che la consegna sia attestata, nel caso di contratto concluso dal consumatore, mediante un’apposita sottoscrizione, da parte di quest’ultimo, ulteriore rispetto alla firma del contratto, da apporsi sull’esemplare del contratto conservato dal finanziatore). Ma la norma del cit. art. 117, comma 1, non prevede affatto che la banca, una volta che abbia provveduto alla consegna al cliente dell’esemplare del contratto, sia tenuta a rilasciargliene ulteriori copie. È ben vero che talune disposizioni, nella prospettiva di tutela del consumatore, contemplano discipline speciali: così, l’art. 126- quinquies, comma 2, t.u.b. prevede l’accesso del consumatore «in qualsiasi momento del rapporto» alle condizioni previste nel contratto quadro dei servizi di pagamento (art. 126-quinquies, comma 2, t.u.b.); in materia di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari trova la sua collocazione il diritto, da parte del consumatore, di ricevere, «[i]n qualsiasi momento del rapporto contrattuale», una copia delle condizioni pattuite «su supporto cartaceo»> [art. 67-undecies, comma 3, c. cons.: disposizione, questa, correlata alla particolare tecnica di conclusione del contratto la quale non esige la presenza fisica simultanea del professionista e del consumatore, giusta l’art. 50, lett. b), c. cons. e che trova, per la verità, la sua giustificazione nel dato per cui le condizioni contrattuali, in questa particolare fattispecie, possono essere comunicate su di un supporto durevole diverso da quello cartaceo ex art. 67-undecies, cit., comma 1]. Si tratta, peraltro, e come è evidente, di dettami particolari che non contraddicono la portata sopra chiarita del cit. art. 119, comma 4, t.u.b., costituendo, piuttosto un complemento prescrittivo di quest’ultima disposizione, nel senso che integrano la disciplina della trasparenza bancaria con regole che sono estranee al perimetro precettivo della norma in discorso. Le considerazioni fin qui svolte portano dunque a negare che il cliente abbia il diritto di esigere dalla banca, in base all’art. 119, comma 4, t.u.b., una copia del contratto da lui già ricevuto. Per conseguenza, delle due l’una: o il cliente ha ricevuto copia del contratto, e allora non potrà pretendere di esercitare una seconda volta il diritto alla consegna, il quale ha già trovato attuazione, protendo al più invocare, nel corso del processo di cui sia parte, che si provveda ex art. 210 c.p.c. all’esibizione del documento che abbia in ipotesi smarrito, e di cui reputi necessaria l’acquisizione (ma questo dell’esibizione è un profilo che nella presente sede non deve essere esaminato); oppure il predetto cliente non ha ricevuto copia del contratto: e in questo caso egli avrà il diritto di ottenerne la consegna, giusta l’art. 117, comma 1, t.u.b., anche a mezzo di decreto ingiuntivo, nel rispetto della prescrizione quella ordinaria decennale che gli venga eventualmente opposta, la quale decorrerà dal momento in cui il diritto in questione poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c., e cioè dal tempo dell’avvenuto perfezionamento del negozio”.
La ricostruzione ermeneutica degli Ermellini appare ineccepibile sotto un profilo formale. L’art. 117 del Testo Unico Bancario recita al suo primo comma “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”. Banca d’Italia nelle “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (Provvedimento del 29 luglio 2009 e ss.mm.ii.) dettaglia le modalità con cui siffatto obbligo di consegna del contratto scritto debba essere assolta e dimostrata: “Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull’esemplare del contratto conservato dall’intermediario. Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, gli intermediari osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o regolamentari specificamente stabilite per l’utilizzo di tali tecniche. In questi casi, la consegna di copia del contratto può avvenire attraverso lo strumento informatico o telematico impiegato, purché su supporto durevole; ne viene acquisita l’attestazione esplicita del cliente, separatamente dalla sottoscrizione, anche in via informatica o telematica”.
La logica “binaria” che parrebbe essere stata introdotta dalla Suprema Corte con la presente pronuncia sulla scorta della quale,
- o il cliente ha già ottenuto copia del documento contrattuale e non gode, pertanto, di un autonomo diritto alla riconsegna se non nel caso di smarrimento (per mezzo del rimedio processuale di cui all’art. 210 c.p.c.);
- o non ha ottenuto copia del contratto e allora, e solo allora, ha il diritto di ottenerne la consegna – iuxta l’art. 117, comma 1, TUB – anche a mezzo di decreto ingiuntivo, nel rispetto della prescrizione ordinaria decennale;
per quanto formalmente condivisibile, potrebbe rischiare di creare nell’ambito del rapporto contrattuale un’asimmetria informativa che, nella sostanza, altera l’equilibrio tra le parti nello svolgimento del rapporto in quanto – e sia pure in prima battuta – rischia di negare a una delle parti la completa e integrale conoscenza delle condizioni normative ed economiche da cui il sinallagma contrattuale è retto e che, dall’originario contratto (fatte salve modifiche medio tempore intervenute) geneticamente discendono come – ci verrebbe da dire – il funzionamento di una società dai relativi atto costitutivo e statuto.
Una tale lettura – a nostro modesto avviso – confligge con un’interpretazione sistematica delle norme e dei principi che regolano la materia, non ultimo in materia di trasparenza. Si considerino sul punto i principi enunciati da Banca d’Italia nelle “Istruzioni di Vigilanza per le banche. Circolare n. 229 del 21 aprile 1999” e, in ispecie, nel Titolo X – Capitolo 1 – Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari – Sezione I – Disposizioni di Carattere Generale” ove, in premessa, al punto 1.2 “Principi generali”, si legge: ”La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni d’affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza. […] Nello svolgimento delle proprie attività le banche considerano l’insieme di queste discipline come un complesso regolamentare integrato e curano il rispetto della regolamentazione nella sua globalità[…]”. Né può sottacersi che, immediatamente a seguire, ove si discorre di fonti normative, tra esse esplicitamente si menziona il “Titolo VI del T.U., concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”. Perché, e questo – ci parrebbe – è uno dei punti dirimenti della fattispecie, l’intero Titolo VI del Testo Unico Bancario rubricato “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con in clienti” (ove l’art. 117 si colloca) è improntato al principio di trasparenza, volto a riequilibrare il rapporto tra banca e cliente. Tale principio si esplica in una serie di obblighi informativi che coprono la fase pre-contrattuale (art. 116 T.U.B. sui fogli informativi), quella contrattuale (art. 117 T.U.B.) e quella di esecuzione del rapporto (art. 119 T.U.B. sulle comunicazioni periodiche).
Come pure occorre evidenziare il senso “profondo” (che è quanto dire la “ratio”) della previsione di cui all’art. 117, comma 1, del D. Lgs. 385/1993 nel suo prevedere che i contratti vengano redatti per iscritto e un esemplare ne sia consegnato ai clienti. “L’introduzione nell’ambito della contrattazione bancaria di una previsione impositiva di un requisito di forma vincolata costituisce, ad avviso dell’orientamento prevalente, una deroga al principio giuridico della libertà delle forme vigente nel nostro ordinamento […] e si inserisce in quel trend legislativo che fa largamente ricorso al formalismo, quale strumento di tutela della parte contraente debole. La dottrina discorre, al riguardo, di “neoformalismo negoziale” richiamando con tale espressione un ritorno al formalismo con funzione generalmente protettiva e specificamente informativa e ne deriva il riconoscimento di un vero e proprio obbligo giuridico di informare (cui corrisponde il diritto di essere informati) sulla natura del contratto e sulle cluasole in esso contenute, al fine di poter meglio esplicare il diritto di autodeterminazione del singolo nelle relazioni negoziali, in applicazione degli artt. 2 e 41 cost.”.[3]
Invero, prevedere una così rigorosa forma di tutela per il cliente in sede contrattuale (tanto da far discendere una sia pur particolare forma di nullità di protezione dalla mancata adozione della forma scritta e/o dalla consegna di copia del contratto al cliente) e, poi, sottoporre la consegna di documentazione contrattuale a questa o quella condizione restrittiva, equivarrebbe a un ridimensionamento dei già richiamati principi di correttezza e buona fede nonché di un generale vincolo solidaristico costituzionalmente radicato.
“L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, dopo “rispetto” nel 2024, ha scelto “fiducia” come parola dell’anno del 2025 per la sua attualità e rilevanza sociale. In un anno segnato da incertezze geopolitiche e sociali, la fiducia emerge come risposta essenziale al diffuso bisogno di guardare al futuro con aspettative positive. Questo desiderio si fonda sulla forza delle relazioni umane: sviluppare legami solidi, affidabili e duraturi non solo tra individui, ma anche tra i cittadini e le istituzioni. Nelle sue diverse accezioni, la parola “fiducia” è un concetto fondamentale per l’esperienza umana perché pone in risalto la dimensione relazionale dell’individuo, manifestandosi nell’ambito personale (fiducia in sé stessi) e in quello comunitario (fiducia nel prossimo, nella comunità, nella società). Essa implica sempre la percezione e il riconoscimento di un legame o di una situazione come affidabile. Il Dizionario dell’italiano Treccani definisce la fiducia come «l’atteggiamento di tranquilla sicurezza che nasce da una valutazione positiva di una persona o di un gruppo di persone, verso altri o verso sé stessi». […] Parola antica, ereditata dal latino, e sviluppatasi nella tradizione medievale, la fiducia – fides, fidelitas – è uno dei termini più ricorrenti quando si parla di affidamento, confidenza, fedeltà, fede, responsabilità e speranza nell’avvenire: «fiducia erecti et confirmati», nella fiducia edificati e confermati, scrive Adamo Scoto. Per questo Treccani invita a considerarla non solo un sentimento, ma una pratica quotidiana: un patrimonio condiviso che nutre il vivere insieme”.[4]
Ebbene, questo mio contributo vuol essere un tributo alla fiducia, alla necessità che ciascuno – a prescindere dal proprio ruolo o, forse, proprio in funzione di questo non considerato, però, in un’ottica di parte – sia disponibile a confronti sereni e pacati per il raggiungimento di relazioni umane fondate su principi condivisi e – per quanto sia possibile – nella vita di tutti i giorni alla verità (e stiamo qui discorrendo, come ovvio, di una verità fenomenica e giuridica, non certo metafisica). Ci piace, pertanto, chiudere queste righe con una citazione (almeno in tale versione attribuita ad Aristotele «Amicus Plato, amicus Socrates, sed prehonoranda veritas».
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[1] Sulla medesima linea interpretativa e, anzi, sottolineando che il diritto del cliente ad ottenere la documentazione stricto sensu contrattuale costituisce un diritto ben superiore a quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni, Tribunale di Firenze, Sentenza n.1299 del 21 aprile 2024. “Il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione (e dei contratti, per quanto qui trattato) gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c. (che così recita: “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi”). Peraltro, è lo stesso (art. 117) che ‐ dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto ‐ ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna (Cass. Civ., sez. V, Sentenza n. 3863/2019) e senza i limiti temporali stabiliti dall’art. 119 TUB. Quindi, il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, il quale trova fondamento, per un verso, nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e, per altro verso, nella disposizione dell’art. 119 comma 4^ del D.Lgs n.385/1993 […]. Va inoltre precisato che il diritto del cliente ad ottenere la documentazione stricto sensu contrattuale, costituendo un diritto ben superiore a quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dalla art. 119, non è soggetto al limite della decennalità previsto per la documentazione contabile del rapporto. L’obbligo della banca di consegnare i contratti (e della documentazione integrativa dello stesso) trova infatti diretto fondamento negli obblighi di solidarietà sociale che gravano su entrambi i contraenti durante la fase di esecuzione del rapporto (art. 2 cost), oltre che nei principi di buona fede e correttezza ex art.1175 e 1375 cc. Non risulta inoltre necessario che siano rese note le ragioni per le quali la richiesta è avanzata, atteso che il diritto previsto dal quarto comma dagli artt. 117 e 119 TUB si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è garantita come situazione giuridica finale, e non strumentale, per il riconoscimento della quale non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione richiesta (Cass. 11773/99)”.
[2] Cfr. Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n.759 del 5 Marzo 2025. “Del resto, espressione di tale dovere di correttezza e buona fede si rinviene nell’art. 117 T.U.B. che, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto – ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna. Tali principi sono stati enunciati dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte d’Appello di Milano, n. 1796/2012) la quale ha affermato che la banca è obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto all’art. 119 T.U.B. per la sola documentazione bancaria (estratti-conto). In particolare, la giurisprudenza di merito, condivisa da questo Giudice, ha affermato il principio per il quale a) il limite temporale di cui trattasi si applica solo alla richiesta di rilascio di copia della documentazione contabile, che anche secondo il disposto dell’art. 2220 c.c. deve essere conservata per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione; b) il contratto di conto corrente bancario non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell’art.117 commi 1° e 3° T.U.B. costituisce la prova scritta richiesta ad substantiam ed, a pena di nullità, dell’esistenza del rapporto di conto corrente bancario e deve indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizioni praticati. In difetto di prova scritta in ordine all’esistenza del contratto di conto corrente bancario e, quindi, delle pattuizioni intercorse tra le parti, la banca non avrebbe alcun titolo per addebitare alla società correntista somma alcuna, sia a titolo di interessi convenzionali eccedenti il tasso legale, sia a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese per le operazioni effettuate (cfr. ancora, “tra i doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (Cass. n. 12093/01; cfr. anche Cass. n.1004/06, per cui “il diritto alla copia dei contratti è pertanto un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall’obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede”). Il diritto del cliente alla consegna di copia dei contratti da parte dell’istituto deve estendersi anche a fattispecie contrattuali la cui redazione risalga ad epoca anteriore alla normativa sulla trasparenza bancaria, vigendo comunque anche in relazione alla relativa esecuzione il dovere generale di buona fede ed, anzi, dovendosi ritenere maggiormente giustificabile il mancato possesso della copia del contratto da parte del cliente proprio con riferimento alle stipule anteriori all’introduzione dell’obbligo normativo di consegna della copia da parte dell’istituto bancario”. In sostanza il limite temporale dei dieci anni previsto dall’art. 119 T.U.B. non riguarda i contratti ma le singole operazioni bancarie perché il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti. Ne consegue che il diritto del cliente di chiedere alla banca copia del contratto permane anche dopo lo scioglimento del rapporto (cfr. Trib. Monza, n.95/2016). Concluso definitivamente il rapporto contrattuale, l’obbligo di conservazione del contratto da parte della banca finisce soltanto con il decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, a far data dalla chiusura (ex art. 2946 c.c.), non potendo sussistere successivamente alcun diritto azionabile dal cliente (a meno che il cliente non abbia proceduto all’interruzione della prescrizione, dovendo la banca, in tale eventualità, conservare ulteriormente il contratto)”.
[3] Sido Bonfatti, Commentario al Testo Unico Bancario (coordinato da Giovanni Falcone), Pacini Giuridica, 2021, pagg. 765-775.
[4] PER LA TRECCANI È “FIDUCIA” LA PAROLA DELL’ANNO 2025 – Treccani
di Luca Cardi
Banca Popolare di Fondi - Servizi Legali“Littera enim occidit, spiritus autem vivificat”
(San Paolo, II Lettera ai Corinzi, 3, 6)
“Preferisco perdere dei lettori, piuttosto che ingannarli”
(George Bernanos, citazione posta in epigrafe di “A futura Memoria. Se la memoria ha un futuro”
di Leonardo Sciascia)
In principio di queste mie brevi considerazioni, pongo talune riflessioni personali che – e me ne scuso anticipatamente – non hanno valenza scientifica, ma personale. Credo, fermamente credo, che uno dei problemi essenziali del contenzioso derivante dal diritto bancario sia che esso, di sovente, discenda da una visione partigiana delle problematiche affrontate e dal costituirsi di opposte tifoserie. La portata e il valore di una pronuncia, di legittimità o di merito che sia, si misura non sulla scorta di una ponderata analisi tecnico-giuridica (perché le sentenze – questo sia chiaro – vanno rispettate, ma possono, talora debbono, essere criticate), ma dalla circostanza che dia ragioni e argomenti a una delle due parti in causa. Pare che sia stato giocando una sorta di partita di calcio disputata nelle aule giudiziarie. Banche contro resto del mondo, sia detto – beninteso e senza ironie – con tutto il rispetto per il resto del mondo (clientela, avvocati che si occupano – assistendo i clienti – di diritto bancario, associazione di consumatori, esperti ragionieri/commercialisti che – nel proprio ruolo di consulenti – hanno posto, tra gli scopi della propria attività professionale, la dimostrazione della natura semplice o composta ovvero dell’usurarietà di questo o quel piano di ammortamento). Ebbene, noi – assai modestamente e umilmente – ci ostiniamo a credere che il diritto non sia questo. Non possa essere questo. Una partita di calcio, intendiamo. Da inguaribili ingenui, quali siamo, continuiamo a credere nella definizione ulpianea (immaginiamo semplicistica per taluni): “Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”. Qualcuno, infinitamente più autorevole di noi, disse: “Sit autem sermo vester: “Est, est”, “Non, non”; quod autem his abundantius est, a Malo est”. Crediamo che quel Qualcuno avesse ragione nella misura in cui, talora, la passione per la sottigliezza (per quanto intellettualmente e culturalmente affascinante) conduca a esiti, per così dire, meritevoli di ulteriori riflessioni e approfondimenti.
Quei pochi, che si sono ostinati a leggere fin qui, si staranno chiedendo il motivo di questo non breve preambolo. Ecco, nonostante io sia un bancario (e – ci tengo a sottolinearlo – esprimendo queste opinioni a titolo meramente personale e non nella mia veste di dipendente di un Istituto di credito), ho avvertito – pur stante la mia qualifica che mi rende, in potenza e in atto, una della parti del suddetto “gioco” – una qualche perplessità nella lettura dell’Ordinanza pronunciata dalla I Sezione Civile della Corte di Cassazione, n. 251/2026 (pubblicata in data 5 gennaio 2026). Tale ordinanza interviene con portata innovativa su una questione centrale nel contenzioso bancario: la natura, il fondamento normativo e i limiti temporali del diritto del cliente a ottenere copia del contratto stipulato con l’istituto di credito. Su quale fondamento normativo poggia il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione contrattuale e, in qual modo, tale diritto si atteggia e si articola nelle relative modalità e tempistiche? Questo il quesito cui gli Ermellini rispondono attestandosi su un’interpretazione del dato normativo (questa la mia personale perplessità) ineccepibile sotto il profilo letterale e formale, ma che a tale profilo – pare – arrestarsi.
La giurisprudenza di merito e di legittimità, finora consolidata in materia, ha costantemente distinto il diritto del cliente a ottenere copia delle singole operazioni afferenti al contratto (discendente dall’art. 119 del Testo Unico Bancario) dal diritto del cliente a ottenere copia del contratto (che troverebbe il proprio fondamento nell’art. 117 del medesimo Testo Unico Bancario nonché in più generali principi dell’ordinamento giuridico: il principio di correttezza nell’adempimento del rapporto obbligatorio ex art. 1175 c.c. e il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.). Sotto tale aspetto, citiamo – a titolo esemplificato – la recente pronuncia della Corte di Appello di Firenze, Sentenza n.2578 del 19 dicembre 2023, la quale afferma che “in particolare, il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti si ricava da una lettura sistematica delle norme ordinamentali dettate in materia. Più specificatamente, l’obbligo di consegna delle singole schede contrattuali consegue al dovere generale della banca di assumere un comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti. Infatti, l’art. 1175 c.c. dispone che “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza” e l’art. 1375 c.c. prevede che “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”. Come affermato dalla Suprema Corte, tali norme impongono “a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (Cass. n. 12093/2001; sull’obbligo di consegna della scheda contrattuale v. anche Cass. n. 11004/2006). Pertanto, il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione gravante sulla banca è stato ravvisato nel principio generale di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c. Chiariti i termini giuridici dell’obbligo di consegna (anche) della documentazione contrattuale, con riferimento ai contratti sottoscritti oltre il decennio a far data dalla richiesta, ritiene questo giudice doversi aderire all’orientamento della giurisprudenza di merito “inaugurato” dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 1796/2012, la quale ha stabilito che “Il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti”. Più precisamente, il diritto alla consegna dei contratti bancari anche oltre il decennio deriverebbe dall’art. 117 T.U.B., il quale, non solo ne prevede la forma scritta ad substantiam (per cui la relativa copia scritta deve essere conservata anche ai fini della dimostrazione della validità del rapporto), ma ne impone altresì la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno pertanto diritto a riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente ad essa, qualora ne facciano espressa richiesta”[1].
Il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione contrattuale (non riconducibile, pertanto, al perimetro del diritto di ottenere copia di singole operazioni) discende non solo dal disposto dell’art. 117 del D.Lgs. 385/1993, ma altresì da generali principi dell’ordinamento giuridico (principi di correttezza e di buona fede), ma altresì da un generale dovere solidaristico (di matrice costituzionale ai sensi dell’artt. 2 Cost.) teso a mantenere inalterato, nel corso e nell’ambito del contratto stesso, un corretto equilibrio sinallagmatico nel rapporto tra le parti. Tanto da assegnare a tale diritto un valore primaziale rispetto a quello di ottenimento di copia delle singole operazioni in quanto afferente all’origine stessa del rapporto contrattuale e, pertanto, al suo momento genetico[2].
Sulla medesima linea ermeneutica, si muovono i Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario. Osserva il Collegio di Bari, nella propria decisione n. 21344 del 12 ottobre 2021, “che, per costante orientamento dell’Arbitro, il diritto di ottenere copia del contratto discende non già dall’art. 119 T.U.B., bensì dall’art. 117 T.U.B che, oltre a prevedere a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare ai clienti. L’obbligo di consegna della copia della documentazione contrattuale, che costituisce un diritto autonomo, discende direttamente dal dovere generale della banca di comportarsi secondo correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., “con la conseguenza che la condotta di controparte, anche in relazione ai tempi di adempimento, va valutata alla stregua dei menzionati parametri e a prescindere dal termine fissato dall’art. 119 TUB” (così Collegio di Bari nella decisione n. 7382/2020; nello stesso senso, tra le tante, Collegio di Bari, n. 6548/2018; Collegio di Roma, n. 60/2018). Tale obbligo, peraltro, sussiste “anche ove i documenti contrattuali fossero stati regolarmente consegnati al momento della originaria stipulazione e fossero stati successivamente smarriti per negligenza o trascuratezza del cliente, dovendo ritenersi prevalenti le ragioni di protezione di quest’ultimo” (cfr., altresì ex multis, Collegio di Napoli Decisione n. 6685 del 29 giugno 2023 e Collegio di Roma Decisione n. 10644 del 06 novembre 2023).
Del resto, il medesimo Collegio di coordinamento, con propria Decisione n. 15404 del 22 giugno 2021 aveva, sia pure incidentalmente, affermato che “per pacifico orientamento dell’ABF, la richiesta di copia dei documenti contrattuali, che in questa sede, però, non viene in considerazione, non rientra nell’alveo dell’art. 119 T.U.B. ma, semmai, trattandosi di documentazione volta a regolamentare il rapporto bancario nel suo complesso, nell’ambito disciplinato dall’art. 117 TUB, con conseguente applicabilità del termine ordinario di prescrizione decennale dalla chiusura del rapporto ed irrilevanza, a questi fini, del diverso termine di cui all’art. 119 T.U.B. (in proposito, Collegio di Bologna, decisione n. 16516/2017; Collegio di Bari, decisione n. 6548/2018; Collegio di Roma, decisione n. 6137/2021); l’obbligo dell’intermediario si estende, ovviamente, anche ai documenti integrativi del contratto stesso”. E potrebbero ancora citarsi, sempre dell’Arbitro Bancario Finanziario, le Decisioni n. 2078 del 03/03/2023 del Collegio di Torino e n. 690 del 15/01/2024 del Colegio di Napoli.
Fin qui i pregressi orientamenti giurisprudenziali. La portata indubbiamente innovativa della pronuncia della Corte di Cassazione n. 251/2026 si rinviene nella contestazione – rispetto alla posizione consolidata finora esaminata – dell’esistenza di un diritto generale in capo alla clientela in ordine alla consegna del contratto esercitabile fino a dieci anni successivi alla chiusura del rapporto.
“Se il documento contrattuale – sostiene la Suprema Corte – è estraneo alla fattispecie della norma di carattere generale contenuta nell’art. 119, comma 4, t.u.b., non vi è modo di assumere che il correntista abbia un diritto sostanziale al rilascio della scrittura privata, da considerarsi autonomo e ulteriore rispetto a quello che a lui deriva dalla conclusione del negozio: obbligo che la banca deve assolvere in occasione della stipula. Il diritto del correntista di ottenere copia del contratto discende, propriamente, dalla previsione dell’art. 117, comma 1, t.u.b., secondo cui «[i] contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti»: ed è, questo, un diritto ben diverso da quello considerato dall’art. 119, quarto comma, t.u.b.. In forza dell’art. 117, comma 1, t.u.b. il cliente della banca può esigere, in sede di stipula, o anche dopo, che il documento contrattuale gli venga consegnato (e le istruzioni della Banca d’Italia del 2009 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, dispongono che la consegna sia attestata, nel caso di contratto concluso dal consumatore, mediante un’apposita sottoscrizione, da parte di quest’ultimo, ulteriore rispetto alla firma del contratto, da apporsi sull’esemplare del contratto conservato dal finanziatore). Ma la norma del cit. art. 117, comma 1, non prevede affatto che la banca, una volta che abbia provveduto alla consegna al cliente dell’esemplare del contratto, sia tenuta a rilasciargliene ulteriori copie. È ben vero che talune disposizioni, nella prospettiva di tutela del consumatore, contemplano discipline speciali: così, l’art. 126- quinquies, comma 2, t.u.b. prevede l’accesso del consumatore «in qualsiasi momento del rapporto» alle condizioni previste nel contratto quadro dei servizi di pagamento (art. 126-quinquies, comma 2, t.u.b.); in materia di commercializzazione a distanza dei servizi finanziari trova la sua collocazione il diritto, da parte del consumatore, di ricevere, «[i]n qualsiasi momento del rapporto contrattuale», una copia delle condizioni pattuite «su supporto cartaceo»> [art. 67-undecies, comma 3, c. cons.: disposizione, questa, correlata alla particolare tecnica di conclusione del contratto la quale non esige la presenza fisica simultanea del professionista e del consumatore, giusta l’art. 50, lett. b), c. cons. e che trova, per la verità, la sua giustificazione nel dato per cui le condizioni contrattuali, in questa particolare fattispecie, possono essere comunicate su di un supporto durevole diverso da quello cartaceo ex art. 67-undecies, cit., comma 1]. Si tratta, peraltro, e come è evidente, di dettami particolari che non contraddicono la portata sopra chiarita del cit. art. 119, comma 4, t.u.b., costituendo, piuttosto un complemento prescrittivo di quest’ultima disposizione, nel senso che integrano la disciplina della trasparenza bancaria con regole che sono estranee al perimetro precettivo della norma in discorso. Le considerazioni fin qui svolte portano dunque a negare che il cliente abbia il diritto di esigere dalla banca, in base all’art. 119, comma 4, t.u.b., una copia del contratto da lui già ricevuto. Per conseguenza, delle due l’una: o il cliente ha ricevuto copia del contratto, e allora non potrà pretendere di esercitare una seconda volta il diritto alla consegna, il quale ha già trovato attuazione, protendo al più invocare, nel corso del processo di cui sia parte, che si provveda ex art. 210 c.p.c. all’esibizione del documento che abbia in ipotesi smarrito, e di cui reputi necessaria l’acquisizione (ma questo dell’esibizione è un profilo che nella presente sede non deve essere esaminato); oppure il predetto cliente non ha ricevuto copia del contratto: e in questo caso egli avrà il diritto di ottenerne la consegna, giusta l’art. 117, comma 1, t.u.b., anche a mezzo di decreto ingiuntivo, nel rispetto della prescrizione quella ordinaria decennale che gli venga eventualmente opposta, la quale decorrerà dal momento in cui il diritto in questione poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c., e cioè dal tempo dell’avvenuto perfezionamento del negozio”.
La ricostruzione ermeneutica degli Ermellini appare ineccepibile sotto un profilo formale. L’art. 117 del Testo Unico Bancario recita al suo primo comma “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”. Banca d’Italia nelle “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (Provvedimento del 29 luglio 2009 e ss.mm.ii.) dettaglia le modalità con cui siffatto obbligo di consegna del contratto scritto debba essere assolta e dimostrata: “Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull’esemplare del contratto conservato dall’intermediario. Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, gli intermediari osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o regolamentari specificamente stabilite per l’utilizzo di tali tecniche. In questi casi, la consegna di copia del contratto può avvenire attraverso lo strumento informatico o telematico impiegato, purché su supporto durevole; ne viene acquisita l’attestazione esplicita del cliente, separatamente dalla sottoscrizione, anche in via informatica o telematica”.
La logica “binaria” che parrebbe essere stata introdotta dalla Suprema Corte con la presente pronuncia sulla scorta della quale,
per quanto formalmente condivisibile, potrebbe rischiare di creare nell’ambito del rapporto contrattuale un’asimmetria informativa che, nella sostanza, altera l’equilibrio tra le parti nello svolgimento del rapporto in quanto – e sia pure in prima battuta – rischia di negare a una delle parti la completa e integrale conoscenza delle condizioni normative ed economiche da cui il sinallagma contrattuale è retto e che, dall’originario contratto (fatte salve modifiche medio tempore intervenute) geneticamente discendono come – ci verrebbe da dire – il funzionamento di una società dai relativi atto costitutivo e statuto.
Una tale lettura – a nostro modesto avviso – confligge con un’interpretazione sistematica delle norme e dei principi che regolano la materia, non ultimo in materia di trasparenza. Si considerino sul punto i principi enunciati da Banca d’Italia nelle “Istruzioni di Vigilanza per le banche. Circolare n. 229 del 21 aprile 1999” e, in ispecie, nel Titolo X – Capitolo 1 – Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari – Sezione I – Disposizioni di Carattere Generale” ove, in premessa, al punto 1.2 “Principi generali”, si legge: ”La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni d’affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza. […] Nello svolgimento delle proprie attività le banche considerano l’insieme di queste discipline come un complesso regolamentare integrato e curano il rispetto della regolamentazione nella sua globalità[…]”. Né può sottacersi che, immediatamente a seguire, ove si discorre di fonti normative, tra esse esplicitamente si menziona il “Titolo VI del T.U., concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”. Perché, e questo – ci parrebbe – è uno dei punti dirimenti della fattispecie, l’intero Titolo VI del Testo Unico Bancario rubricato “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con in clienti” (ove l’art. 117 si colloca) è improntato al principio di trasparenza, volto a riequilibrare il rapporto tra banca e cliente. Tale principio si esplica in una serie di obblighi informativi che coprono la fase pre-contrattuale (art. 116 T.U.B. sui fogli informativi), quella contrattuale (art. 117 T.U.B.) e quella di esecuzione del rapporto (art. 119 T.U.B. sulle comunicazioni periodiche).
Come pure occorre evidenziare il senso “profondo” (che è quanto dire la “ratio”) della previsione di cui all’art. 117, comma 1, del D. Lgs. 385/1993 nel suo prevedere che i contratti vengano redatti per iscritto e un esemplare ne sia consegnato ai clienti. “L’introduzione nell’ambito della contrattazione bancaria di una previsione impositiva di un requisito di forma vincolata costituisce, ad avviso dell’orientamento prevalente, una deroga al principio giuridico della libertà delle forme vigente nel nostro ordinamento […] e si inserisce in quel trend legislativo che fa largamente ricorso al formalismo, quale strumento di tutela della parte contraente debole. La dottrina discorre, al riguardo, di “neoformalismo negoziale” richiamando con tale espressione un ritorno al formalismo con funzione generalmente protettiva e specificamente informativa e ne deriva il riconoscimento di un vero e proprio obbligo giuridico di informare (cui corrisponde il diritto di essere informati) sulla natura del contratto e sulle cluasole in esso contenute, al fine di poter meglio esplicare il diritto di autodeterminazione del singolo nelle relazioni negoziali, in applicazione degli artt. 2 e 41 cost.”.[3]
Invero, prevedere una così rigorosa forma di tutela per il cliente in sede contrattuale (tanto da far discendere una sia pur particolare forma di nullità di protezione dalla mancata adozione della forma scritta e/o dalla consegna di copia del contratto al cliente) e, poi, sottoporre la consegna di documentazione contrattuale a questa o quella condizione restrittiva, equivarrebbe a un ridimensionamento dei già richiamati principi di correttezza e buona fede nonché di un generale vincolo solidaristico costituzionalmente radicato.
“L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, dopo “rispetto” nel 2024, ha scelto “fiducia” come parola dell’anno del 2025 per la sua attualità e rilevanza sociale. In un anno segnato da incertezze geopolitiche e sociali, la fiducia emerge come risposta essenziale al diffuso bisogno di guardare al futuro con aspettative positive. Questo desiderio si fonda sulla forza delle relazioni umane: sviluppare legami solidi, affidabili e duraturi non solo tra individui, ma anche tra i cittadini e le istituzioni. Nelle sue diverse accezioni, la parola “fiducia” è un concetto fondamentale per l’esperienza umana perché pone in risalto la dimensione relazionale dell’individuo, manifestandosi nell’ambito personale (fiducia in sé stessi) e in quello comunitario (fiducia nel prossimo, nella comunità, nella società). Essa implica sempre la percezione e il riconoscimento di un legame o di una situazione come affidabile. Il Dizionario dell’italiano Treccani definisce la fiducia come «l’atteggiamento di tranquilla sicurezza che nasce da una valutazione positiva di una persona o di un gruppo di persone, verso altri o verso sé stessi». […] Parola antica, ereditata dal latino, e sviluppatasi nella tradizione medievale, la fiducia – fides, fidelitas – è uno dei termini più ricorrenti quando si parla di affidamento, confidenza, fedeltà, fede, responsabilità e speranza nell’avvenire: «fiducia erecti et confirmati», nella fiducia edificati e confermati, scrive Adamo Scoto. Per questo Treccani invita a considerarla non solo un sentimento, ma una pratica quotidiana: un patrimonio condiviso che nutre il vivere insieme”.[4]
Ebbene, questo mio contributo vuol essere un tributo alla fiducia, alla necessità che ciascuno – a prescindere dal proprio ruolo o, forse, proprio in funzione di questo non considerato, però, in un’ottica di parte – sia disponibile a confronti sereni e pacati per il raggiungimento di relazioni umane fondate su principi condivisi e – per quanto sia possibile – nella vita di tutti i giorni alla verità (e stiamo qui discorrendo, come ovvio, di una verità fenomenica e giuridica, non certo metafisica). Ci piace, pertanto, chiudere queste righe con una citazione (almeno in tale versione attribuita ad Aristotele «Amicus Plato, amicus Socrates, sed prehonoranda veritas».
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[1] Sulla medesima linea interpretativa e, anzi, sottolineando che il diritto del cliente ad ottenere la documentazione stricto sensu contrattuale costituisce un diritto ben superiore a quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni, Tribunale di Firenze, Sentenza n.1299 del 21 aprile 2024. “Il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione (e dei contratti, per quanto qui trattato) gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c. (che così recita: “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi”). Peraltro, è lo stesso (art. 117) che ‐ dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto ‐ ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna (Cass. Civ., sez. V, Sentenza n. 3863/2019) e senza i limiti temporali stabiliti dall’art. 119 TUB. Quindi, il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, il quale trova fondamento, per un verso, nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e, per altro verso, nella disposizione dell’art. 119 comma 4^ del D.Lgs n.385/1993 […]. Va inoltre precisato che il diritto del cliente ad ottenere la documentazione stricto sensu contrattuale, costituendo un diritto ben superiore a quello di ricevere copia della documentazione relativa a “singole operazioni” compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dalla art. 119, non è soggetto al limite della decennalità previsto per la documentazione contabile del rapporto. L’obbligo della banca di consegnare i contratti (e della documentazione integrativa dello stesso) trova infatti diretto fondamento negli obblighi di solidarietà sociale che gravano su entrambi i contraenti durante la fase di esecuzione del rapporto (art. 2 cost), oltre che nei principi di buona fede e correttezza ex art.1175 e 1375 cc. Non risulta inoltre necessario che siano rese note le ragioni per le quali la richiesta è avanzata, atteso che il diritto previsto dal quarto comma dagli artt. 117 e 119 TUB si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è garantita come situazione giuridica finale, e non strumentale, per il riconoscimento della quale non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione richiesta (Cass. 11773/99)”.
[2] Cfr. Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n.759 del 5 Marzo 2025. “Del resto, espressione di tale dovere di correttezza e buona fede si rinviene nell’art. 117 T.U.B. che, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto – ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna. Tali principi sono stati enunciati dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte d’Appello di Milano, n. 1796/2012) la quale ha affermato che la banca è obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto all’art. 119 T.U.B. per la sola documentazione bancaria (estratti-conto). In particolare, la giurisprudenza di merito, condivisa da questo Giudice, ha affermato il principio per il quale a) il limite temporale di cui trattasi si applica solo alla richiesta di rilascio di copia della documentazione contabile, che anche secondo il disposto dell’art. 2220 c.c. deve essere conservata per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione; b) il contratto di conto corrente bancario non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell’art.117 commi 1° e 3° T.U.B. costituisce la prova scritta richiesta ad substantiam ed, a pena di nullità, dell’esistenza del rapporto di conto corrente bancario e deve indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizioni praticati. In difetto di prova scritta in ordine all’esistenza del contratto di conto corrente bancario e, quindi, delle pattuizioni intercorse tra le parti, la banca non avrebbe alcun titolo per addebitare alla società correntista somma alcuna, sia a titolo di interessi convenzionali eccedenti il tasso legale, sia a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese per le operazioni effettuate (cfr. ancora, “tra i doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (Cass. n. 12093/01; cfr. anche Cass. n.1004/06, per cui “il diritto alla copia dei contratti è pertanto un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall’obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede”). Il diritto del cliente alla consegna di copia dei contratti da parte dell’istituto deve estendersi anche a fattispecie contrattuali la cui redazione risalga ad epoca anteriore alla normativa sulla trasparenza bancaria, vigendo comunque anche in relazione alla relativa esecuzione il dovere generale di buona fede ed, anzi, dovendosi ritenere maggiormente giustificabile il mancato possesso della copia del contratto da parte del cliente proprio con riferimento alle stipule anteriori all’introduzione dell’obbligo normativo di consegna della copia da parte dell’istituto bancario”. In sostanza il limite temporale dei dieci anni previsto dall’art. 119 T.U.B. non riguarda i contratti ma le singole operazioni bancarie perché il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti. Ne consegue che il diritto del cliente di chiedere alla banca copia del contratto permane anche dopo lo scioglimento del rapporto (cfr. Trib. Monza, n.95/2016). Concluso definitivamente il rapporto contrattuale, l’obbligo di conservazione del contratto da parte della banca finisce soltanto con il decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, a far data dalla chiusura (ex art. 2946 c.c.), non potendo sussistere successivamente alcun diritto azionabile dal cliente (a meno che il cliente non abbia proceduto all’interruzione della prescrizione, dovendo la banca, in tale eventualità, conservare ulteriormente il contratto)”.
[3] Sido Bonfatti, Commentario al Testo Unico Bancario (coordinato da Giovanni Falcone), Pacini Giuridica, 2021, pagg. 765-775.
[4] PER LA TRECCANI È “FIDUCIA” LA PAROLA DELL’ANNO 2025 – Treccani
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