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Nota a Trib. Brescia, Sez. V, 2 dicembre 2025, n. 5281.

Segnalazione a cura dell'Avv. Angelo Riva.
Massima redazionale

La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che “qualora il correntista agisca per l’accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l’ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell’elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione[1].

Nel caso di specie, parte convenuta richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, in base al quale ritiene come la prescrizione del diritto di ripetizione dell’indebito decorra come regola generale dalla chiusura del rapporto di conto corrente, quale rapporto unitario, e non dalla data di ciascuna annotazione in conto; tale orientamento deve tener conto della precisazione introdotta dalle Sezioni Unite[2], rivolta a distinguere tra rimesse solutorie e meramente ripristinatorie (solo le prime, aventi valenza di pagamento e quindi suscettibili di far decorrere il termine prescrizionale del diritto alla loro ripetizione già dalla data della relativa annotazione).

Il principio giurisprudenziale de quo, pur essendo stato recepito in modo incontrastato tanto dai giudici di merito che dalla Corte di legittimità, è stato sin da subito foriero di numerose incertezze sul piano applicativo, come più volte messo in evidenza in dottrina e di recente recepito in alcune pronunce. Le maggiori contrapposizioni, sulle quali si era concentrata in modo assolutamente prevalente l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza, attenevano alle modalità con le quali la banca dovesse eccepire la prescrizione e, quindi, se fosse o meno suo onere individuare in concreto le rimesse solutorie idonee a far decorrere il termine prescrizionale in costanza di rapporto; siffatta questione deve considerarsi definita, a seguito di altra e ulteriore pronuncia resa dalle Sezioni Unite[3], la quale ha risolto il contrasto giurisprudenziale aderendo alla soluzione giuridicamente più convincente e sicuramente più aderente ai principi generali in materia di prescrizione e più in generale di riparto degli oneri probatori: il massimo consesso ha, difatti, evidenziato come, ai fini dell’eccezione di prescrizione, la parte sia tenuta a fornire la prova degli elementi costitutivi del fatto impeditivo e, quindi, del decorso del tempo in uno con l’allegazione dell’inerzia del titolare del diritto, senza necessità di ulteriori contributi probatori, quale l’individuazione delle rimesse solutorie in costanza di rapporto.

Solo più recentemente l’attenzione delle Corti si è spostata su altri profili più propriamente applicativi dei principi dettati dalle Sezioni Unite nel 2010 in materia di prescrizione, quale in particolare la questione se l’accertamento della natura solutoria o meramente ripristinatoria della rimessa in conto corrente dovesse essere condotta in ragione delle originarie annotazioni in conto esposte dalla banca negli estratti conto o, se, viceversa, dovesse essere operata sui saldi già depurati dagli addebiti riconosciuti come illegittimi. Per lungo tempo, infatti, l’orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza si era assestato sulla prima modalità ricostruttiva, motivata dal fatto che l’individuazione delle rimesse solutorie condotta sui saldi già depurati implicasse una contraddizione logica, in quanto pretendeva di escludere le annotazioni indebite oggetto della domanda ripetitoria, rispetto alla quale la prescrizione era stata eccepita.

Successivamente, recependo le osservazioni critiche mosse da parte della dottrina sul punto, il Tribunale bresciano ha rivisto tale soluzione, alla luce del fatto che, una volta accertata la nullità della clausola contrattuale che aveva dato luogo alle annotazioni contestate e, quindi, da qualificarsi come indebite, pretendere di operare la distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie in forza dei saldi originari esposti dalla banca in conto corrente, avrebbe implicato riconoscere un qualche effetto contabile alla clausola, sebbene dichiarata nulla.

Tale nuova impostazione del problema è stata recepita anche dalla Cassazione[4]. Secondo parte della dottrina quest’ultima pronuncia affronterebbe in modo innovativo anche un altro profilo applicativo della prescrizione in materia di ripetizione di indebiti in conto corrente, ossia l’individuazione dell’oggetto dei pagamenti effettuati tramite la rimessa solutoria.

Secondo l’orientamento assolutamente prevalente in giurisprudenza, infatti, una volta accertata la natura solutoria di una rimessa, questa, in forza del principio generale di imputazione dei pagamenti – ex art. 1194, secondo comma, c.c. – andrebbe a “coprire” innanzitutto gli interessi e, solo una volta pagati questi, intaccherebbe il capitale a debito; per tale ragione si ritengono pagati con la rimessa solutoria tutti i pregressi addebiti illegittimi a titolo di interessi applicati in conto corrente, sino alla concorrenza della rimessa con valenza solutoria, con l’effetto che la eccepita prescrizione dell’azione di ripetizione rispetto a tali indebiti decorrerebbe dalla data del pagamento, ossia dalla data dell’annotazione della rimessa, secondo quanto insegnato dalle Sezioni Unite nel 2010.

Sennonché così ragionando non si tiene conto del fatto che l’art. 1194 c.c., nel disciplinare l’ordine di imputazione dei pagamenti tra interessi e capitale, necessariamente presuppone la liquidità ed esigibilità tanto del credito in linea capitale che del credito per gli interessi (Cass. 10941/2016, contenente ulteriori richiami di precedenti giurisprudenziali sul punto). L’effetto solutorio di un pagamento, infatti, presuppone la liquidità ed esigibilità del credito che viene in tal modo soddisfatto e ciò deve valere sia per il capitale che per gli interessi. La struttura causale del contratto di conto corrente, infatti, comporta che di regola i versamenti non assumano una funzione solutoria, in quanto il saldo provvisorio del conto per definizione non è esigibile se non quando diviene definitivo, con la chiusura del conto corrente; ciascun versamento, quindi, costituisce una annotazione che concorre a determinare il saldo finale alla data di chiusura del rapporto; solo a questo punto la parte a debito dovrà effettuare il pagamento liberatorio a vantaggio della controparte; perché, quindi, si possa prospettare un pagamento in costanza di rapporto di conto corrente è necessario che il credito che si assume pagato sia già liquido ed esigibile, in quanto altrimenti non si potrà prospettare un pagamento, ma solo una normale annotazione in conto.

Verosimilmente in ragione di tali considerazioni – sia pure non esplicitate – la Cassazione, con la citata ordinanza n. 9141/2020, ha avallato la tesi per cui la rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale in costanza di rapporto di conto corrente, vada a pagare solo gli interessi indebiti applicati ultra-fido, ossia per la porzione di rapporto rispetto alla quale è stata accertata la natura solutoria della rimessa, senza poter estendere l’effetto di pagamento anche ai pregressi interessi indebiti applicati intra-fido, non essendo il relativo credito ancora esigibile[5].

L’applicazione di tali principi in realtà conduce a un effetto ancor più radicale di quello prospettato dalla Corte Suprema con l’ordinanza in esame. Tale pronuncia, infatti, innova in ordine all’individuazione di ciò che viene pagato con la rimessa solutoria, ma sempre ragionando sul presupposto della distinzione fra rimesse solutorie e ripristinatorie, così come introdotta dalle Sezioni Unite con la sentenza 24418/2010. Secondo il giudice bresciano, le considerazioni sopra esposte impongono un ripensamento di tale distinzione e, quindi, per l’effetto, della decorrenza della prescrizione per le azioni di ripetizione di indebiti in conto corrente. Se, infatti, la natura solutoria della rimessa richiede la liquidità ed esigibilità del credito che viene soddisfatto con tale rimessa, ne consegue che le Sezioni Unite nel 2010 abbiano ritenuto esigibile lo scoperto in senso tecnico (ossia l’esposizione ultra-fido o in assenza di fido), in quanto esorbitante rispetto alle pattuizioni contrattuali intercorse fra banca e cliente, ossia in quanto collocato al di fuori di una previsione contrattuale. Diversamente non si spiegherebbe il differente regime introdotto a seconda che l’addebito rientri nel fido accordato o invece sia al di fuori di esso. Così ragionando non si tiene in considerazione il fatto che l’affidamento costituisca un rapporto contrattuale accessorio che si inserisce nel rapporto di conto corrente: l’utilizzo da parte del cliente di somme eccedenti il limite dell’affidamento, infatti, non avviene al di fuori di una qualsiasi disciplina negoziale, ma opera comunque nella cornice del rapporto di conto corrente sottostante, con l’effetto che per tale esubero non potranno trovare applicazione le condizioni economiche pattuite dalle parti con il fido, ma saranno addebitati i maggiori interessi di scoperto, al pari di quanto avviene in caso di saldo debitorio in un conto corrente semplice, ossia non affidato. In sostanza, quindi, l’utilizzo ultra-fido e gli interessi conseguenti che ne discendono costituiscono comunque una annotazione a debito in conto corrente, così come, del resto, avviene per gli utilizzi intra-fido e l’addebito degli interessi pattuiti con il contratto di affidamento. Se così è, il presupposto dell’esigibilità del credito relativo al capitale utilizzato ultra-fido e dei relativi interessi, necessario per giustificare la stessa distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, collide insanabilmente con l’art. 1852 c.c., il quale conferma l’inesigibilità del saldo creditorio per l’istituto di credito sino alla chiusura del rapporto di conto corrente, derogando per il conto corrente bancario al disposto di cui all’art. 1823 c.c. per il conto corrente in generale, nella parte in cui consente solo in favore del correntista l’esigibilità del saldo in costanza di rapporto. Ne discende che nello svolgimento del rapporto di conto corrente, non potendo configurarsi un credito esigibile per la banca neppure con riferimento al capitale e agli interessi ultra-fido, non possa mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale dalla data della sua annotazione. La rimessa effettuata dal correntista successivamente a uno scoperto di conto corrente, infatti, opererà quale mera annotazione in conto, destinata a concorrere alla formazione del saldo finale alla data di chiusura del rapporto; nel frattempo, essa non può implicare alcun pagamento, non essendo esigibile da parte della banca il saldo provvisorio del conto, a prescindere da qualsiasi distinzione tra addebiti intra-fido e ultra-fido.

Tali considerazioni, inoltre, per forza di cose si estendono a qualsiasi addebito illegittimo operato in conto corrente, non giustificando un differente trattamento a seconda che l’indebito riguardi interessi piuttosto che oneri o competenze di altra natura.

Né tali considerazioni potrebbero essere superate in forza dell’art. 1845 c.c., il quale prevede per la banca l’esigibilità del saldo derivante da una apertura di credito, in seguito al recesso operato dall’istituto di credito: la norma, infatti, disciplina il contratto di apertura di credito bancario per così dire puro; ma se le parti, come normalmente avviene, convengano una apertura di credito in conto corrente, al recesso dall’affidamento non conseguirà l’esigibilità del credito dell’istituto bancario, ma semplicemente deriverà l’effetto che il cliente non potrà ulteriormente utilizzare le somme messe a sua disposizione e che l’eventuale importo già utilizzato e non ancora restituito, continuerà a costituire oggetto di una annotazione in conto corrente, il cui saldo sarà esigibile solo dopo il recesso da tale rapporto.

Per tali ragioni, deve ritenersi che i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, quanto meno sino all’entrata in vigore della versione attuale del secondo comma della art. 120 TUB, non possano operare e che, pertanto, la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito relativamente agli addebiti illegittimi in conto corrente decorra sempre e comunque dalla data di chiusura del rapporto. Il quadro muta in parte, limitatamente agli interessi illegittimi eventualmente addebitati sotto la vigenza dell’art. 120 secondo comma T.U.B., così come modificato dal D.L. 18/2016, convertito con modifiche dalla Legge 49/2016, avendo il legislatore previsto che il credito relativo agli interessi debitori diventi esigibile dal primo di marzo dell’anno successivo al loro conteggio: senza entrare in questa sede nel merito della possibilità per il correntista di autorizzare il loro addebito in conto corrente e, in tal modo, la loro capitalizzazione, la dichiarata esigibilità di tale credito, sia pure in costanza di rapporto, comporta una parziale deroga all’art. 1852 c.c. e, rispetto a tali interessi, si potrebbe prospettare una rimessa solutoria successiva da parte del correntista debitore. I diritti azionati dalla società non possono pertanto considerarsi prescritti.

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 9756/2024.

[2] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., n. 24418/2010.

[3] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., n. 15895/2019.

[4] Il riferimento è a Cass. n. 9141/2020.

[5] Così la Cassazione sul punto: “Inoltre, del tutto infondata è l’affermazione dell’istituto di credito formulata in termini puramente astratti – secondo cui gli interessi intrafido sarebbero esigibili “alle scadenze pattuite (nella specie trimestralmente)” e che l’inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi pattuiti come corrispettivo dell’utilizzazione del finanziamento. Non vi è dubbio che il debito per interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell’anatocismo. Nel caso di specie, in difetto anche della mera allegazione da parte della banca dell’esistenza di una tale pattuizione, la Corte d’Appello ha correttamente individuato le rimesse solutorie eliminando dal conto corrente gli addebiti per la porzione di interessi maturati sul capitale intrafido”.

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