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Nota a App. Torino, Sez. I, 11 novembre 2025, n. 971.

Studio Legale Alfonzo

di Alessandro Alfonzo

Studio Legale Alfonzo

Con la sentenza n. 971/2025, pubblicata l’11 novembre 2025, la Corte d’Appello di Torino, Prima Sezione Civile (Pres. Orlando, est. Conca), ha rigettato l’appello proposto da Poste Italiane S.p.A. confermando la condanna della società per violazione degli obblighi informativi in relazione a buoni fruttiferi postali della serie “18S”.

 

Il caso.

Nel marzo 2007 una risparmiatrice sottoscriveva tre buoni fruttiferi postali per un controvalore complessivo di 15.000 euro.

I titoli, emessi su moduli appartenenti alla serie “18” e successivamente ridenominati “18S”, non riportavano alcuna indicazione circa la durata o il termine di prescrizione del diritto al rimborso.

All’atto della richiesta di liquidazione, avanzata molti anni dopo, l’intermediario eccepiva l’intervenuta prescrizione decennale decorrente dalla scadenza dei buoni, sostenendo di avere adempiuto agli obblighi informativi mediante la pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale e la messa a disposizione del foglio informativo presso gli uffici postali.

Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 30 novembre 2023, aveva invece riconosciuto la responsabilità contrattuale dell’intermediario ai sensi degli artt. 1175, 1176 e 1218 c.c., condannando Poste Italiane al risarcimento del danno corrispondente al capitale investito, oltre interessi legali.

 

Le difese in appello.

Poste Italiane impugnava la decisione, sostenendo che la normativa vigente non imponesse la consegna individuale del foglio informativo ma soltanto la sua disponibilità presso gli uffici postali.

La difesa della risparmiatrice insisteva, invece, sul carattere sostanziale dell’obbligo informativo e sulla corretta applicazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale da parte del primo giudice.

 

La decisione della Corte d’Appello.

La Corte d’Appello di Torino ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado, riaffermando principi di diritto di notevole rilievo:

1. Obbligo di consegna effettiva del foglio informativo.

L’informativa prevista dagli artt. 3 e 6 del D.M. 19 dicembre 2000 e ribadita dal D.M. 6 ottobre 2004 non può ritenersi adempiuta con la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o la generica disponibilità presso gli sportelli.

L’obbligo richiede una consegna individuale e concreta al momento della sottoscrizione, quale garanzia di un consenso informato e consapevole.

2. Ripartizione dell’onere della prova.

In tema di responsabilità contrattuale, accertata la conclusione del rapporto, grava sull’emittente la prova dell’esatto adempimento degli obblighi informativi.

Il risparmiatore può limitarsi ad allegarne l’inadempimento, mentre l’intermediario deve dimostrare di avere consegnato il foglio informativo o comunque fornito informazione equivalente.

3. Rilevanza causale dell’omissione.

La mancata consegna del foglio informativo incide sul diritto del risparmiatore a conoscere la durata e la prescrizione dei titoli, determinando un vulnus alla consapevolezza negoziale e alla possibilità di attivarsi per tempo.

L’inadempimento informativo assume pertanto efficacia causale diretta nella perdita del capitale investito.

4. Danno risarcibile.

Il danno da inadempimento è identificato nella perdita della somma investita, in quanto conseguenza immediata e diretta della condotta omissiva dell’intermediario.

È stato quindi confermato il risarcimento pari al valore nominale dei buoni (15.000 euro) oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.

 

I riferimenti giurisprudenziali.

La Corte ha richiamato, tra gli altri, il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 3963/2019, secondo cui gli obblighi di trasparenza integrano la prestazione contrattuale dovuta e la prova dell’adempimento grava sul debitore.

Il Collegio ha inoltre dato continuità alla precedente sentenza n. 392/2025 della stessa Corte e alla Corte d’Appello di Milano n. 2388/2025, che hanno ribadito la necessità di una informazione effettiva e personalizzata a tutela del risparmiatore.

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