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Nota a App. Venezia, Sez. I, 21 ottobre 2025, n. 3023.

Massima redazionale

La verifica degli effetti della prescrizione, eccepita dalla banca convenuta, dev’essere condotta dal giudice, attraverso l’ausiliario, impiegando il più appropriato criterio tecnico, essendo irrilevante che esso non sia stato indicato dalle parti. Non era onere dell’attrice individuare le rimesse irripetibili, perché prescritte, e prospettare i criteri da utilizzare per compiere tale individuazione.

Ciò detto, la Corte territoriale veneziana rileva che il Tribunale, nel recepire i risultati dell’accertamento peritale, si sia attenuto alla regola espressa dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli effetti della prescrizione devono essere indagati dopo avere depurato i saldi dagli addebiti illegittimi[1]. Tale orientamento si è ormai consolidato[2] ed è condiviso anche dalla Corte di Appello giudicante, che ne ha già più volte fatto applicazione.

 

 

 

 

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[1] V. Cass., 16 marzo 2023, n. 7721, per cui: «[…] nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell’azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell’affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo».

[2] Cfr., Cass., 11 aprile 2024, n. 9756.

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