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Nota a Trib. Taranto, 10 ottobre 2025.

Segnalazione a cura dell'Avv. Giuseppe D'Ippolito.
Massima redazionale

I contratti “unit-linked” o “index-linked” si sostanziano nell’acquisto di uno strumento finanziario; il rischio, assunto dal risparmiatore-investitore, dipende non dal fattore tempo, ma dalle dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell’emittente.

Ebbene, nel caso di “polizza assicurativa sulla vita”, il rischio avente a oggetto un evento che riguarda l’assicurato è assunto dall’assicuratore, mentre, per “l’investimento in strumenti finanziari”, il rischio di “performance” è a carico dell’assicurato. Le polizze “unit-linked(agganciate a un determinato fondo di investimento) e le polizze “index linked (legate ad un particolare indice di borsa o a un paniere di titoli azionari) hanno una connotazione finanziaria o, secondo alcuni interpreti, mista: di talché, sono da ritenersi assoggettate alle disposizioni del TUF e del Regolamento Consob n. 11522-1998, come integrato dalla Delibera n.15961 del 30 maggio 2007.

Orbene, in giurisprudenza, si è affermato che le polizze vita caratterizzate dal rischio finanziario – che, in quelle c.d. “linked” pure, grava interamente sull’assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi – conferiscono all’impresa di assicurazioni, al posto dell’obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l’investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l’andamento del mercato o dei titoli (polizze cc.dd. “unit linked” e cc.dd. “index linked“, il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all’andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In esse, la componente vita e investimento risulta preponderante rispetto a quella demografico previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita c.d. “tradizionali” ex art. 1882 c.c., con la stipulazione delle quali l’assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l’importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto[1].

Ancora, sempre in tema di polizze linked, la Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di investimento (anziché di assicurazione sulla vita ex art. 1882 c.c.) di un contratto nel quale l’assicuratore, in caso di morte, si impegnava a pagare ai beneficiari un indennizzo “del tutto irrisorio[2], nonché di un contratto che prevedeva, nel caso di morte del portatore di rischio “la possibilità di perdere interamente il capitale“, cioè la possibilità che al beneficiario non fosse corrisposto alcun indennizzo, in ragione dell’andamento dei valori mobiliari in cui era investito il premio[3]. Risulta, allora, chiaro che la mancanza della garanzia della conservazione del capitale alla scadenza del rapporto e la perdita (anche parziale) del premio investito costituiscano, nelle polizze in esame, indici sintomatici significativi ed univoci della natura finanziaria dell’operazione nel suo complesso intesa, “siccome innervano la collocazione del rischio assicurato (c.d. rischio di performance) a carico dell’investitore-assicurato, marcando in tal guisa la differenza rispetto al profilo causale del contratto di assicurazione, in cui, per connotato tipico, opera il trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore; difatti, quanto più elevato è il rischio finanziario trasferito, in tutto o in parte, in capo all’assicurato, tanto più ridotto è il rischio demografico corso dall’assicuratore quest’ultimo, infatti, non consiste nella mera previsione del pagamento di una somma di denaro in caso di morte ma postula, di necessità, un indennizzo – parametrato alle tavole di mortalità in base all’età del portatore di rischio – che abbia una reale utilità (cioè rechi un vantaggio apprezzabile, non limitato alla mera restituzione dei premi versati) per l’assicurato nel caso di morte ante tempus[4].

Esaurita questa premessa sistematica, il Tribunale tarantino evidenzia come, posto che le polizze siano da intendere come “prodotti finanziari”, la loro stipulazione debba sempre avvenire successivamente a quella del c.d. contratto-quadro, secondo il disposto dell’art.23 TUF e dell’art.30 del Regolamento attuativo.

Nel caso di specie, l’intermediario convenuto non ha assolto l’onere della prova in ordine alla stipulazione del contratto-quadro prima dell’acquisto della polizza da parte di uno degli attori, sicché la nullità implica l’obbligo dell’intermediario di rifondere all’investitore la differenza tra l’importo versato per la sottoscrizione della polizza e quello riscosso al momento del disinvestimento.

Al contempo, il giudice pugliese si sofferma sull’atteggiarsi degli obblighi informativi. Nei contratti in esame, il rischio finanziario si evince dalla destinazione del capitale investito a “fondi interni”, agganciati a valori azionari e obbligazionari. Dal documento negoziale (sezione “caratteristiche del contratto”) emerge testualmente che “è una polizza di tipo unit-linked, la cui durata coincide con la vita dell’assicurato, salva la possibilità di rimborso anticipato; consente di investire il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi in quote di Fondi Interni dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal contratto”. Dai documenti prodotti in atti e dall’esito della prova testimoniale non sembra che, prima della sottoscrizione di polizze così peculiari, sia stato garantito il dovuto apporto informativo ex art. 21 TUF nei confronti di soggetti privi di competenza in materia finanziaria. Peraltro, l’informativa sullo strumento finanziario ha una sua precisa autonomia e va distinta dalle valutazioni che l’intermediario è tenuto a compiere in punto di appropriatezza ed adeguatezza; infatti, la prima deve porre l’investitore nelle condizioni di conoscere le caratteristiche del prodotto finanziario e di apprezzare i rischi che l’operazione comporta, mentre, le seconde si basano sul rapporto tra la tipologia dell’investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente in termini di livello di esperienza e di conoscenza (per l’appropriatezza), nonché degli obiettivi di investimento e della capacità finanziaria (per l’adeguatezza).

Per i fini che qui rilevano, deve richiamarsi la posizione esegetica espressa dalla Suprema Corte del seguente tenore: “dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo gravante sull’intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati[5]; anche in quest’ultima prospettiva, tuttavia, la banca può vincere la presunzione offrendo prova contraria, quantunque essa non possa essere desunta esclusivamente dalla generica rischiosità degli investimenti pregressi: l’obbligo informativo sussiste anche se l’intermediario non sia tenuto per contratto a prestare, in favore del cliente, un servizio di consulenza: infatti, ove l’investitore affidi all’intermediario il solo incarico di eseguire degli ordini, ma non anche quello di consulenza in relazione alla scelta dei prodotti finanziari da acquistare, l’intermediario è comunque tenuto a fornire al primo adeguate informazioni sulle operazioni in sé, oltre che in ordine alla loro adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio[6].

Gli obblighi informativi devono essere particolarmente estesi e penetranti, in quanto diretti a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l’intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l’intermediario deve fornire in ragione dell’investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell’investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l’investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini[7], sicché, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie[8], l’intermediario deve esemplificativamente rendere edotto l’investitore del rating, della eventuale offering circolare delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato[9], di eventuali situazioni di grey market[10], e se del caso finanche del rischio di default dell’emittente, con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori, in modo effettivamente consapevole, per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali[11], senza che un deficit informativo si possa giustificare sulla base della dimensione locale dell’intermediario medesimo e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli[12] o nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati[13].

In conclusione – considerando che “gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell’investitore, sussistendo pertanto una presunzione legale in ordine alla esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all’investitore, in relazione alla quale l’intermediario può offrire prova contraria che, però, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l’investitore speculativamente orientato, e disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che l’intermediario gli deve segnalare[14]l’intermediario, non assolvendo adeguatamente l’obbligo informativo e il compito di collocare i prodotti finanziari in maniera adeguata al tipo di investitori (in questo caso, privi di propensione al rischio), deve essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale da liquidare nella differenza tra gli importi versati per le polizze e quelli conseguiti in sede di disinvestimento.

 

 

 

 

 

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[1] Così, Cass. 22/10/2021, n. 29583; Cass. 31/01/2024, n. 2922.

[2] Cfr. Cass. 12/02/2024, n. 3785, ovvero “trascurabile“: Cass. 24/07/2023, n. 22008.

[3] Cfr. Cass. 27/07/2023, n. 22961.

[4] Cfr. Cass. 26/07/2024, n. 21022.

[5] Cfr. Cass. 17 aprile 2020, n. 7905.

[6] Cfr. Cass. 23 settembre 2016, n. 18702.

[7] Cfr. Cass. n. 14884/2017.

[8] Cfr. Cass. n. 8619/2017.

[9] Cfr. Cass. n. 8619/2017.

[10] Cfr. Cass. n. 8314/2017.

[11] Cfr. Cass. n. 12544/2017; Cass. n. 1376/2016.

[12] Cfr. Cass. n. 8619/2017; Cass. n.15936/2018; Cass. n. 9460/2020.

[13] Cfr. Cass. n. 16126/2020; Cass. n. 18153/2020; Cass. n. 12990/2023.

[14] Cfr. Cass. n. 7905/21; Cass. n.11724/2024.

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