«A volte, l’utilità di un’azione discende dalla percezione che ne abbiamo più che dall’effettiva attitudine di quell’azione di produrre un effetto desiderato»
(Anonimo)
Di sovente, a fronte del mancato pagamento di un assegno bancario, la clientela – che ricorre all’Arbitro Bancario Finanziario – muove alla Banca trassata la doglianza di non aver curato il protesto del titolo. Ma il protesto del titolo è davvero sempre funzionale alla tutela delle ragioni del creditore?
Procediamo per ordine. Che cos’è il protesto e quale ne è la funzione?
Si legge sul sito della Banca d’Italia (nella sezione dedicata alle FAQ relative ad assegno, carte di pagamento e CAI[1]): “Il protesto è un atto pubblico con il quale viene accertato in modo formale da parte di un notaio o di un ufficiale giudiziario il mancato pagamento di un assegno. Il protesto è importante perché consente a chi ha presentato l’assegno e non abbia ricevuto il pagamento di potere agire per via giudiziaria per ottenere la somma dovuta contro l’emittente, il beneficiario indicato sul titolo, coloro che abbiano fatto circolare l’assegno mediante girata (azione di regresso), nonché nei confronti dei soggetti che hanno garantito il pagamento dell’assegno (avallo). L’atto di protesto presuppone che l’assegno sia stato presentato per il pagamento entro il termine utile. Gli effetti del protesto, inoltre, prevedono la pubblicazione nel Registro informatico dei protesti, curato dai Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e la comunicazione al Prefetto competente per territorio”.
Stabilisce, difatti, l’art. 45 del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (cosiddetta Legge Assegni) che “Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l’assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato: 1° con atto autentico (protesto), oppure 2° con dichiarazione del trattario scritta sull’assegno bancario con l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure 3° con dichiarazione della Banca d’Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti”.
L’assetto legislativo e regolamentare che conduce alla definizione delle modalità di presentazione al pagamento e del protesto in forma elettronica degli assegni bancari e circolari, che è quanto dire all’applicazione della procedura Check Image Truncation (CIT), trova la propria origine nel cosiddetto Decreto Sviluppo 2011 dove – al comma 7 dell’art. 8 rubricato “Impresa e Credito” – sono introdotte novelle e integrazioni agli articoli 31, 45, 61, 66 e 86 del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n.1736 (Legge Assegni). Per la parte di solo interesse ai fini della presente trattazione, «l’art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 (convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011 n. 106)[2] ha introdotto alcune rilevanti modifiche alla Legge Assegni che vanno ad incidere su aspetti qualificanti del processo di presentazione al pagamento degli assegni e su quello di constatazione del mancato pagamento da parte dei pubblici ufficiali (tramite il protesto e la dichiarazione equivalente), prevedendo in particolare che:
- l’assegno bancario e l’assegno circolare possono essere presentati al pagamento in forma sia cartacea sia elettronica (combinato disposto del comma 3, dell’art. 31, della Legge Assegni e del comma 1, dell’art. 86, della medesima legge);
- il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l’assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato: 1) con atto autentico (protesto), oppure; 2) con dichiarazione del trattario scritta sull’assegno bancario con l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione o 3) con dichiarazione della Banca d’Italia, quale gestore delle Stanze di Compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento delle operazioni relative agli assegni, attestante che l’assegno bancario, presentato in forma elettronica, non è stato pagato (art. 45, comma 1, della Legge Assegni);
- il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull’assegno presentato al pagamento in forma elettronica (art. 61, comma 3, della Legge Assegni)».
La norma instaura, pertanto, un palese nesso di funzionalità tra l’esercizio dell’azione di regresso e la levata del protesto. La domanda, allora, è: l’azione esercitata dal portatore del titolo contro il traente dello stesso è azione di regresso. O, e ancora più radicalmente, possono darsi obbligati di regresso in un assegno bancario non trasferibile (che è ormai quasi divenuto la norma nella prassi bancaria)? Se la risposta al quesito è negativa, come lo è, ne discende che la mancata levata del protesto non incide – in modo alcuno – sull’azione che il portatore del titolo conserva verso il traente del titolo che è e resta obbligato principale.
Ma la soluzione si risolve all’ambito esclusivamente giuridico o involge ulteriori considerazioni che pure si riflettono nell’ambito giuridico? Il Collegio di Coordinamento dell’ABF, investito di analoga questione, proprio a fronte di un contrasto giurisprudenziale determinatosi tra i diversi Collegi territoriali, ebbe a dirimere la questione con Decisione n. 2567 del 10 maggio 2013, non senza aver previamente rappresentato le opposte posizioni.
“Il Collegio di Napoli, a partire dalla decisione n. 670/10, appare fermo nell’escludere l’illegittimità del mancato protesto in caso di assenza di obbligati in via di regresso (tra le più recenti: dec. nn. 1612 e 1977/11; nn. 2518 e 3652/12). Opposto è l’orientamento del Collegio di Milano, costante nell’affermare che “la levata del protesto, oltre alla finalità di impedire la decadenza dalle azioni di regresso, ha anche la funzione di far attestare in forma pubblica, e ad ogni altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte dell’obbligato”; e che l’omissione di tale adempimento impedisce “al creditore di poter contare sull’efficacia coercitiva del protesto, connessa al regime di pubblicità che gli è proprio, esponendolo al disagio ed al costo di doversi attivare per recuperare il suo credito”, dando luogo ad un danno che deve essere risarcito (dec. n. 1548 e 1635/11; n. 434/12). Nella prima di tali decisioni si afferma che la mancanza del protesto non potrebbe ritenersi surrogata dalla segnalazione in CAI, da ritenersi dotata di minore forza costrittiva. Il Collegio di Roma – che in un primo tempo si era espresso nello stesso senso del Collegio di Napoli, escludendo che “l’effetto di deterrenza” della levata del protesto rilevasse al punto da configurare tale adempimento come obbligatorio a tutela degli interessi del soggetto legittimato alla riscossione del titolo (dec. n. 1087/10) – con altre pronunce, emesse in data più recente (n. 248/11, 186 e 2902/12), ha escluso l’illegittimità della mancata levata del protesto con una motivazione più articolata, fondata anche sul rilievo alla circostanza che la banca trattaria aveva attivato le procedure per la segnalazione del nominativo del traente in CAI”.
Il percorso logico-normativo seguito dal Collegio di coordinamento trae origine proprio dalla funzione del protesto alla stregua delle vigenti disposizioni normative che parrebbero non esaurire la funzione dello stesso alla sua funzionalità rispetto all’azione di regresso. “L’art. 45, R.D. n. 1736/33, indicando il protesto quale presupposto formale dell’azione di regresso nei confronti dei giranti, risponde all’esigenza di rilevare il rifiuto del pagamento del titolo, con l’efficacia dell’atto pubblico (art. 2700 c.c.), onde dare a tali soggetti “certezza” circa l’effettivo verificarsi del presupposto sostanziale della loro responsabilità. Questa finalità non è tuttavia esclusiva. Altre disposizioni lasciano intendere, infatti, che detta formalità è prevista anche nell’interesse del portatore del titolo. È questo il caso dell’art. 64 del citato decreto, il quale prevede che solo con il consenso del portatore del titolo il debitore può sottrarsi agli effetti negativi della pubblicità del protesto, offrendo una forma di attestazione (la dichiarazione sostitutiva firmata dal trattario) parimenti idonea a conservare l’azione di regresso. Considerazioni analoghe valgono per l’art. 3, l. 12 febbraio 1955, 77, che fa obbligo ai pubblici ufficiali di trasmettere periodicamente l’elenco dei protesti al Presidente della Camera di commercio competente per territorio al fine della pubblicazione nel registro informatico dei protesti: trattasi invero di un obbligo la cui previsione nulla ha a che vedere con la tutela dell’interesse degli obbligati in via di regresso ad acquisire certezza circa il mancato pagamento del titolo e che appare invece chiaramente finalizzato ad esercitare una pressione psicologica sul debitore per indurlo all’adempimento, onde evitare il discredito derivante dalla pubblicità data al mancato pagamento del titolo. La tutela dell’interesse del portatore del titolo non può dirsi quindi estranea alle finalità di tutela delle norme che disciplinano il protesto. Ed è quindi indubbio che la sua levata, in mancanza di giranti obbligati in via di regresso, sia da ritenersi, non solo pienamente legittima (Cass. 10 gennaio 2000, n. 2742[3]), ma anche “doverosa” per la banca trattaria – alla stregua dei principi di correttezza e buona fede che gli intermediari sono tenuti ad osservare nelle loro relazioni d’affari (Banca d’Italia, Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, 29 luglio 2009, Sez. I, § 1.3[4]) – tutte le volte che le circostanze del caso concreto facciano ritenere opportuno il ricorso a tale formalità al fine di indurre il debitore al pagamento di quanto dovuto, evitando al portatore del titolo “il disagio e il costo” di doversi attivare per recuperare il suo credito”.
Rileva, tuttavia il Collegio di coordinamento, che la medesima finalità di esercitare una pressione sul debitore al fine di indurlo al pagamento del titolo, viene svolta per aliam viam (e in maniera potremmo dire ancor più stringente) dall’iscrizione del medesimo nel segmento CAPRI della Centrale d’Allarme Interbancaria ove il titolo sia tratto in difetto di provvista e al debitore medesimo sia, pertanto, concesso un periodo di sessanta giorni (preceduto dall’invio di un preavviso di revoca) per la regolarizzazione della propria posizione. Dal mancato pagamento del titolo, derivano – anzi, nel caso di specie – conseguenze ancor più dannose per il traente del titolo non onorato, essendo prevista una revoca di sistema della durata di sei messi con l’impossibilità medio tempore di intrattenere qualsivoglia convenzione di assegno con il sistema bancario[5].
In altri termini, sottolinea, il Collegio arbitrale “l’incidenza negativa e della segnalazione in CAI nella vita di relazione del debitore inadempiente è quindi ben più grave di quella determinata dalla pubblicazione del protesto, i cui effetti sono destinati ad operare solo sul piano reputazionale. La sua “potenziale idoneità” ad indurre il traente a far fronte alla propria obbligazione non può pertanto essere ritenuta minore di quella del protesto, pur considerando che l’iscrizione nel Registro Informatico conferisce al mancato adempimento una visibilità maggiore, estesa all’intera collettività. E deve pertanto escludersi che l’omissione della levata del protesto, in caso di mancato pagamento dell’assegno, quando siano avviate le procedure per la segnalazione in CAI, possa essere ritenuta ingiustamente lesiva degli interessi del portatore del titolo e, come tale illegittima, in quanto contraria a buona fede. Ciò è ancor più evidente quando come nel caso di specie, l’avvio della procedura per la segnalazione sia determinata dal mancato pagamento per difetto di provvista. In questo caso, infatti, la segnalazione è preceduta da un “preavviso di revoca” diretto ad offrire al traente la possibilità di evitare l’iscrizione in CAI effettuando il pagamento dell’importo facciale dell’assegno maggiorato degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la costatazione equivalente – entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo (art. 9 bis, comma 1, l. 386/90). Trattasi indubbiamente di un beneficio che si è inteso accordare al debitore, in considerazione delle gravi conseguenze che derivano dalla segnalazione. Ma non può negarsi che tale previsione, risolvendosi in un incentivo al volontario (e sollecito) adempimento della prestazione, possa risultare vantaggiosa anche per il creditore. La disciplina del protesto non contiene una disposizione analoga. Non varrebbe richiamarsi all’art. 4, l. 12 febbraio 1955, n. 77, che accorda “al debitore che, entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario”, unitamente agli interessi e alle spese, “il diritto” di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti. Trattasi infatti di disposizione il cui ambito di applicazione non può essere esteso in via interpretativa agli assegni bancari in considerazione delle profonde diversità strutturali e funzionali che tali titoli presentano rispetto a quelli cambiari (C. Cost. 19 gennaio 1993, n. 14; 14 marzo 2003, n. 70). Nel caso di specie l’attivazione delle procedure relative alla segnalazione in CAI del mancato pagamento dell’assegno per difetto di provvista non è controversa (retro, n. 4) e deve quindi escludersi che la mancata levata del protesto, da parte dell’intermediario, possa essere qualificata come illegittima”.
Tale linea interpretativa ha finito per consolidarsi nella giurisprudenza arbitrale, la quale in una pluralità di decisioni (cfr., ex multis, e tra le più recenti: Collegio di Torino Decisione n. 6027 del 17 maggio 2024 e Collegio di Palermo Decisione n. 1490 dell’11 febbraio 2025) ha ribadito il medesimo principio propendendo per la legittimità della mancata levata del protesto (e ciò sia nel caso di assegno insoluto per difetto di provvista sia nel caso di mancanza di autorizzazione).
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[1] V. bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cai/faq-assegno/index.html.
[2] Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, Semestre Europeo – Prime Disposizioni Urgenti per l’Economia (in G.U. n. 110 del 13/05/2011), convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 (in G.U. n. 160 del 12/07/2011).
[3] Cfr. Cass. civ., Sez. I, 10/03/2000, n. 2742: “La funzione del protesto non è soltanto quella – ancorché primaria e fondamentale – di impedire (attraverso la tempestiva levata) la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili (cd. funzione conservativa), potendo esso venir levato, del tutto legittimamente, anche al solo scopo di far attestare, in forma pubblica, e ad ogni altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte dell’obbligato ex titulo“.
[4] Cfr. Banca d’Italia, Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, 29 luglio 2009, Sez. I, § 1.3 (disciplina vigente ratione temporis): “La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni d’affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza. Essa, inoltre, si affianca alle disposizioni previste da altri comparti dell’ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela. Nello svolgimento delle proprie attività gli intermediari considerano l’insieme di queste discipline come un complesso regolamentare integrato e curano il rispetto della regolamentazione nella sua globalità, adottando le misure necessarie. Vengono in rilievo, ad esempio, le norme concernenti la distribuzione di prodotti di altri settori (mobiliare, assicurativo, ecc.), le clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, la pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali scorrette nonché la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, il commercio elettronico, il recesso dai rapporti di durata, l’estinzione anticipata dei mutui immobiliari e la portabilità dei finanziamenti, i diritti e gli obblighi relativi alla prestazione e all’uso di servizi di pagamento”.
[5] Cfr. ABF, Collegio di coordinamento, Decisione n. 2567/2013: “Nel caso di specie non è controverso che la banca trattaria aveva dato seguito alla procedura prevista per la segnalazione nella Centrale d’Allarme Interbancaria (d’ora innanzi: CAI) in caso di mancato pagamento dell’assegno per difetto di provvista, secondo le modalità prescritte dagli artt. 8 bis e 9 bis, l. 15 dicembre 1990, n. 386. A differenza della pubblicazione nell’elenco dei protesti cambiari previsto dall’art. 1, l. 12 febbraio 1955, n. 77 (cui ora si provvede mediante il registro informatico dei protesti: art. 3 bis, d.l. 18 settembre n. 1995, n. 381, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 15 novembre 1995, n. 480), che ha come unica finalità quella di dare notizia del mancato pagamento del titolo, la segnalazione in CAI del mancato pagamento degli assegni è diretta a rendere efficace ed operativa la sanzione della “revoca di sistema” che – aggiungendosi a quella di carattere pecuniario, irrogata dal Prefetto ai sensi dell’part. 8 bis, l. 386/90 cit. – comporta, per il soggetto segnalato, la revoca di “ogni” autorizzazione all’emissione di assegni bancari per un periodo di sei mesi, nonché il divieto, “per qualunque banca e ufficio postale”, di stipulare nuove convenzioni di assegno con lo stesso soggetto e di pagare gli assegni da lui tratti dopo l’iscrizione nell’archivio, “anche se emessi nei limiti della provvista” (art. 9, commi 3 e 4, l. 386/90, cit.). Tali misure – a differenza della revoca ”aziendale”, precedentemente prevista dal testo originario dell’art. 9 l. 386/90, che limitava i propri effetti alla sola banca trattaria nei confronti della quale l’assegno era stato emesso – si estendono pertanto a “tutte” le autorizzazioni ad emettere assegni connesse a rapporti intrattenuti dal soggetto segnalato con “qualunque” banca od ufficio postale, comportandone il temporaneo allontanamento dal sistema bancario. Né minor rilievo assume la circostanza che la revoca non si limita a “sospendere” gli effetti delle autorizzazioni in essere, ma ne determina la cessazione definitiva; con la conseguenza che il riacquisto del potere di emettere gli assegni, da parte del soggetto segnalato, non si verifica automaticamente alla scadenza del periodo di revoca, ma richiede il rilascio di una “nuova” autorizzazione (art. 9, comma 3, l. 386/90) e, quindi, il compimento di un atto lasciato alla libera determinazione dell’intermediario, sia pure nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede”.
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