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Nota a Trib. Lecce, 22 luglio 2025, n. 2301.

di Stefano Pagliara

Avvocato

Il Tribunale di Lecce, con la recentissima sentenza in oggetto, ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda, dichiarando la legittimazione passiva dell’avallante, ricollegandosi al principio della Cassazione in materia, per cui «la sottoscrizione di un assegno bancario (o di una cambiale) per avallo comporta che la garanzia prestata dal terzo non si estende, salva la dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale e, quindi, […] non può essere invocata dal creditore che esercita l’azione causale. Tuttavia, alla dichiarazione di avallo può affiancarsi una promessa extracambiaria di garanzia personale per l’adempimento del debito portato dall’assegno (nella specie, dalla cambiale) o di quello risultante da un rapporto causale sottostante, tuttavia l’esistenza di tale obbligazione fideiussoria non è desumibile, in via presuntiva, dalla sola dichiarazione di avallo, dovendo essere fornita la prova di una volontà espressamente diretta ad assumerla, in conformità di quanto previsto all’art. 1937 c.c..” (cfr. Cass. n. 5086/2010; si veda anche Cass. n. 3031/2005).».

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