Nota a Trib. Oristano, 24 settembre 2025, n. 18.
Il Tribunale di Oristano, in composizione collegiale, con la sentenza n. 18 del 24 settembre 2025, pronunciata nell’ambito di una liquidazione controllata del patrimonio, instaurata su domanda dello stesso debitore, ai sensi ex art. 268, comma 1, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolenza, ha avuto modo di soffermarsi su una questione assai ricorrente ovvero, la “sorte” riservata in tale procedura all’autovettura di proprietà del soggetto sovraindebitato.
Il patrimonio di liquidazione.
È bene ricordare che la “liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e seguenti del Codice della Crisi costituisce procedura concorsuale applicabile al debitore che si trova in stato di sovraindebitamento” quando sussistono i presupposti previsti dalla legge. Quindi, al pari della liquidazione giudiziale, anche con la liquidazione controllata viene a realizzarsi il concorso della generalità dei creditori sulla universalità dei beni del debitore, ferma restando l’esclusione, dal novero dei beni patrimoniali sui quali possono soddisfarsi i creditori, dei crediti e degli altri beni indicati al quarto comma dell’art. 268 del CCII.
Ai sensi dell’art. 268, comma 4, del Codice della Crisi, infatti, «non sono compresi nella liquidazione:
- a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge».
La “sorte dell’autovettura”
Ebbene, nella fattispecie specifica sottoposto all’esame del Tribunale sardo, il patrimonio di liquidazione risultava composto:
- dalle disponibilità liquide depositate su un conto corrente, pari ad euro 517;
- dai redditi futuri eccedenti le spese di sostentamento;
- e da un’autovettura Volkswagen Golf.
L’attenzione dell’organo giudicante, però, si è dovuta soffermare, in particolare, sulla “questione dell’autovettura”, posto che il ricorrente ne ha chiesto l’esclusione dalla liquidazione,
A tal proposito, il Tribunale isolano ricorda che – come già chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di merito – “i beni mobili registrati non possono essere esclusi dalla liquidazione quando non rientrano nella previsione normativa dell’art. 268, comma 4 del Codice della Crisi, tuttavia il tribunale può autorizzare la non immediata consegna quando la disponibilità del veicolo risulti necessaria per soddisfare l’esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana e lavorativa[1]”.
Nel caso specifico, come si legge nel provvedimento in commento, l’“autovettura risulta indispensabile per consentire al ricorrente di raggiungere il posto di lavoro, considerato che gli orari dei mezzi pubblici non permettono spostamenti compatibili con l’attività lavorativa”. Non solo, ma il “valore stimato del veicolo (Euro 3.000,00) appare modesto rispetto all’utilità che lo stesso riveste per la produzione del reddito destinato al soddisfacimento dei creditori”.
All’uopo, l’organo giudicante sottolinea come la giurisprudenza prevalente in più occasione ha riconosciuto “la possibilità di autorizzare il mantenimento temporaneo nella disponibilità del debitore di beni strumentali all’attività lavorativa quando tale conservazione risulti funzionale alla generazione delle risorse destinate al soddisfacimento dei creditori[2]. Analogamente, è stato riconosciuto che sussistono gravi e specifiche ragioni per autorizzare l’utilizzo di autovetture necessarie per recarsi al lavoro, interpretando la normativa alla luce del favor debitors che ispira le norme sul sovraindebitamento[3]”.
Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza più recente, “l’autovettura deve comunque considerarsi appresa alla liquidazione, potendo il liquidatore esigerne la restituzione immediata nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie, fatta salva la facoltà di rinunciare alla liquidazione in caso si manifesta non convenienza[4]”
Sulla base di tali argomentazioni, quindi, il Tribunale di Oristano, dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore istante, ai sensi degli artt. 268 e seguenti del Codice della Crisi, tra le varie disposizioni, ha autorizzato il debitore, “in presenza di gravi e specifiche ragioni (…) ad utilizzare l’autovettura (…) per le esigenze lavorative e familiari, rimanendo fermo che il bene è compreso nella liquidazione e che il liquidatore potrà esigerne la restituzione immediata per improcrastinabili esigenze liquidatorie ovvero rinunciare alla liquidazione in caso di manifesta non convenienza”[5].
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[1] Cfr.: Trib, civ. di Ancona, sent. del 28 luglio 2025.
[2] Cfr.: Trib, civ. di Savona, sent. n. 18 del 8 maggio 2025.
[3] Cfr.: Trib. civ. di Reggio Emilia, sent. n. 49 del 18 aprile 2025.
[4] Cfr.: Trib, civ. di Ancona, sent. n. 22 del 28 febbraio 2025.
[5] Sul punto si vedano anche: Trib. di Ancona, Sent. n. 97/2024 del 12/11/2024; Trib. di Prato, sent. del 02 Agosto 2023. Pres. Brogi. Est. Capanna; Trib. Milano, sent. del 29 gennaio 2021.
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Info sull'autore
Laureata presso Università degli studi di Cagliari, avvocata, iscritta presso l’ordine degli avvocati di Oristano, con pluriennale esperienza nell’ambito del diritto bancario e finanziario (sia nella difesa attiva e passiva degli Istituti di Credito sia, attualmente, nella difesa stragiudiziale e giudiziale degli utenti bancari). Si occupa di contenzioso civile, con un focus particolare nelle cause di diritto bancario e finanziario, diritto dei consumatori, crisi d'impresa e sovraindebitamento, procedure esecutive, diritto del lavoro, diritto di famiglia, responsabilità professionale, usucapioni, locazioni e diritto successorio ed ereditario e recupero crediti. Advisor e legale nelle procedure di sovraindebitamento e di gestione della crisi d’impresa e abilitata come Gestore della Crisi da sovraindebitamento.