Nota a App. Ancona, Sez. I, 25 maggio 2025, n. 750.
La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza n. 750/2025 del 25.05.2025, affronta – tra le varie questioni – quella relativa alla validità della clausola di indicizzazione degli interessi al parametro Euribor nei contratti di mutuo a tasso variabile, alla luce delle decisioni della Commissione Antitrust Europea del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, che hanno accertato condotte di manipolazione del suddetto indice.
Pur non essendo espressamente menzionata nella motivazione, assume rilievo anche la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 12 gennaio 2023 (causa C-883/19), che contribuisce a delineare il contesto interpretativo della vicenda.
È significativo rilevare come il mutuo oggetto di causa sia stato stipulato nell’aprile 2011, dunque al di fuori dell’arco temporale – compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 – in cui le autorità europee hanno accertato condotte manipolative sull’indice Euribor. Tale circostanza, verosimilmente, ha inciso anch’essa sull’esito della decisione, tenuto conto del fatto che i contrasti giurisprudenziali risultano particolarmente accentuati proprio in relazione ai contratti conclusi fuori da tale periodo.
La parte appellante, parrebbe in modo generico e senza offrire documentazione probatoria adeguata, aveva contestato la clausola di determinazione degli interessi basata sull’Euribor a 6 mesi, invocando la nullità del parametro in quanto viziato dai noti fenomeni di manipolazione accertati a livello europeo. La Corte, richiamando la natura oggettiva e trasparente dell’indice, ha sottolineato che il contratto indicava chiaramente scadenza, divisore, metodo di media e fonte di rilevazione, garantendo così la verificabilità ex ante e rendendo il tasso non contestabile.
Particolarmente rilevante è il passaggio in cui il Collegio, seppur indirettamente, si confronta con l’attuale dibattito giurisprudenziale: da un lato, quella linea “di rottura” (tra tutte, Corte di Appello di Sassari, sentenze nn. 260/2022 e 262/2022) che dichiara nulla la clausola indicizzata a un indice manipolato, pur in assenza di coinvolgimento diretto dell’Istituto convenuto; dall’altro, la tesi più restrittiva che richiede la prova concreta dell’effettivo nocumento subito dal mutuatario a causa dell’alterazione del tasso e che esclude l’esistenza di un collegamento funzionale tra le intese anticoncorrenziali a monte e il finanziamento a valle.
La Corte di Appello di Ancona, aderendo al secondo orientamento citato, ha ritenuto che soltanto una dimostrazione puntuale del nesso causale tra manipolazione e tasso dovuto possa giustificare la nullità. È stato poi osservato come l’appellante non avesse allegato i provvedimenti Antitrust, reputati dalla Corte documenti non soggetti al principio iura novit curia, benché utili ai fini probatori ex art. 2697 c.c.
Non convince, a parere di chi scrive, né la pretesa distinzione tra il mercato dei derivati e quello dei finanziamenti che si rintraccia nella pronuncia, né l’omesso riferimento al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa C-60/25, sollevato dalla Corte d’Appello di Cagliari, ove verrà chiarito se, e in quali limiti, la violazione dell’art. 101 TFUE possa tradursi in invalidità delle clausole contrattuali che recepiscono l’indice manipolato.
Il principio che emerge è tuttavia chiaro: la clausola indicizzata è valida se rinvia a criteri esterni non suscettibili di arbitrio, anche se tali criteri abbiano subito alterazioni in passato, a meno che non si dimostri l’impatto diretto sull’accordo contrattuale. Una posizione che sembrerebbe, quanto meno all’apparenza, tutelare l’equilibrio del mercato e la certezza del diritto, ma che potrebbe dover fare i conti – a breve – con la nuova lettura comunitaria in arrivo.
D’altronde, anche le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, chiamate ad esprimersi sulla medesima tematica, hanno preferito rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso in attesa che si pronunci sul punto la CGUE.
Nel frattempo, il parametro Euribor continua a essere al centro del contenzioso giudiziario. Resta tuttavia una domanda irrisolta: la sua passata manipolazione può dirsi davvero priva di rilievo sul piano civilistico? La risposta dipenderà da come sarà scritta – e interpretata – la prossima pronuncia.
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