1 min read

Nota a Trib. Livorno, 18 marzo 2025, n. 3583.

di Dario Nardone

Studio Legale Nardone

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025, hanno affermato:

  • che il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l’obbligazione univoca ed espressa di restituire la somma mutuata, che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
  • che, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l’obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito o in pegno irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario e che prevede l’obbligazione del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti, è di per sé idoneo a fondare l’esecuzione forzata.

Pertanto, qualora la banca si sia riservata la facoltà di risoluzione del contratto nel caso che il mutuatario non provveda agli adempimenti indicati in contratto – che assurgono ad eventi futuri ed incerti – deve concludersi che il mutuo non ha generato da sé solo l’obbligazione restitutoria della somma mutuata, essendo, di contro, necessario che venga integrato da un atto pubblico o una scrittura privata attestante l’avveramento delle condizioni; sicché, in mancanza, non può validamente costituire titolo esecutivo.

Seguici sui social: