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Nota a Trib. Pescara, 24 ottobre 2024.

Segnalazione a cura dell'Avv. Giuseppe Cantagallo.

di Dario Nardone

Studio Legale Nardone

Atteso che la produzione dell’avviso ex art. 58 TUB ha l’unico effetto di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto senza effetto probante dell’avvenuta cessione, non è idoneo a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario il rinvio ad un sito internet o la produzione di un estratto asserito come contenuto del sito internet, quando tale asserzione non è confortata da alcun elemento certo ed incontestabile, trattandosi di documento proveniente dalla stessa parte che se ne avvale[1]

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. Trib. Napoli, 24/5/2019, Trib. Forlì 28/10/2019, Trib. Napoli, 15/10/2021, C.A. Napoli 20/10/2021, Trib. Pescara 23/10/2024.

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