Atteso che la produzione dell’avviso ex art. 58 TUB ha l’unico effetto di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto senza effetto probante dell’avvenuta cessione, non è idoneo a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario il rinvio ad un sito internet o la produzione di un estratto asserito come contenuto del sito internet, quando tale asserzione non è confortata da alcun elemento certo ed incontestabile, trattandosi di documento proveniente dalla stessa parte che se ne avvale[1].
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[1] Cfr. Trib. Napoli, 24/5/2019, Trib. Forlì 28/10/2019, Trib. Napoli, 15/10/2021, C.A. Napoli 20/10/2021, Trib. Pescara 23/10/2024.