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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5415.

di Valentino Vecchi

Valentino Vecchi & Partners

Con sentenza n. 5415 del 29.02.2024, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della società correntista, ha chiarito che il recesso per giusta causa non può essere intimato dalla banca senza indicazione della causa che lo sorregge.

Secondo la Corte, difatti, “la giusta causa è coessenziale alla fattispecie negoziale di cui trattasi” – per l’appunto il recesso per giusta causa – che si differenzia dal recesso ad nutum, che può essere esercitato anche in assenza di una giusta causa.

Con tale motivazione, il Supremo Collegio ha riformato la sentenza della Corte territoriale che (riformando a sua volta la pronuncia di primo grado che aveva dato ragione alla correntista) aveva accolto il gravame dell’istituto di credito sul presupposto che la causa del recesso era comunque conosciuta dalla correntista (coinvolta in un’azione penale per fatti di reato commessi ai danni di alcune banche tra cui la stessa controparte del giudizio civile, azione poi conclusasi con assoluzione) o da essa facilmente conoscibile. Secondo la Corte d’Appello, difatti, da un lato era inverosimile che la correntista non avesse posto in relazione il recesso con il processo penale pendente, dall’altro lato la società avrebbe comunque potuto richiedere chiarimenti alla banca.

Le motivazioni della Corte d’Appello non sono però state condivise dalla Cassazione, secondo la quale “non potrebbe dirsi perfezionata una manifestazione di volontà di recedere “per giusta causa”, che non indichi tale causa”.

Del resto, soggiunge la Corte, “la necessità di detta indicazione nell’atto di recesso si connette direttamente al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e all’esigenza che la controparte, cui il recesso è rivolto, sia posta in condizione di difendersi e di contestarlo efficacemente in giudizio”.

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