In una controversia in materia assicurativa, il convenuto eccepiva che la procedura di mediazione era stata introdotta dalla Compagnia assicurativa innanzi ad un organismo di conciliazione incompetente per territorio e per tale ragione, eccepiva l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Il Giudice di Pace di Fermo, con sentenza n 36/2024, ha accolto l’eccezione ed ha rilevato quanto segue:
in generale, la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non è territorialmente competente, non produce effetti e deve essere dichiarata improcedibile;
l’art. 84 del D.L. 69/ 13 (convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 prevede, infatti, che l’istanza di mediazione debba essere presentata presso un organismo che ha sede nel luogo del giudice competente per la controversia;
pertanto, il luogo della mediazione deve corrispondere al luogo del giudizio;
nel caso di specie, la mediazione è stata radicata presso la sede di un organismo territorialmente incompetente;
non rileva che l’organismo di mediazione sia accreditato su tutto il territorio nazionale poiché l’invito alla procedura di mediazione è stato formulato per un incontro presso la sede dell’organismo territorialmente incompetente ed, in particolare, in un luogo diverso rispetto a quello del Giudice territorialmente competente per la causa di merito;
neppure rileva che la mediazione sia stata svolta con modalità telematica poiché la possibilità di partecipare al procedimento anche per via telematica è rimessa alla volontà di chi è chiamato e non può essere strumentalmente utilizzata da chi introduce il procedimento per derogare al disposto dell’art. 4; si tratta, infatti, di una mera modalità di svolgimento dell’incontro che non può incidere e/o vanificare la regola di competenza.
Per tali ragioni, il Giudice ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale per mancato esperimento del procedimento di mediazione.