Nota a ABF, Collegio di Bologna, 22 ottobre 2021, n. 22002.
Massima redazionale
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza arbitrale in materia, è necessario che l’intermediario fornisca prova di aver effettivamente eseguito un’istruttoria in corrispondenza di ogni addebito. Trovano, quindi, applicazione l’art. 117bis, comma 2, TUB, nonché l’art. 4, comma 2, decreto CICR n. 644/2012. Entrambe le norme indicano chiaramente che la commissione di istruttoria veloce (c.d. “CIV”) può essere legittimamente applicata solo a fronte dello svolgimento, da parte dell’intermediario, di un’effettiva attività istruttoria, ai cui costi la quantificazione della CIV deve peraltro essere proporzionata. Nella specie, l’intermediario ha mancato di addurre siffatta prova.
Qui la decisione.