Nota a ACF, 2 novembre 2020, n. 3057.
di Antonio Zurlo
Con la decisione in oggetto, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) riafferma l’ormai granitico principio per cui «la prova della illiquidità – in quanto prova di un fatto negativo, ossia l’assenza di scambi – non può essere soddisfatta dall’istante, trattandosi di una prova sostanzialmente per lui diabolica, sicché deve essere l’intermediario, là dove eccepisca la natura liquida degli strumenti al fine di contrastare l’allegazione del ricorrente di inadempimento agli obblighi informativi rafforzati prescritti dalla Consob con la nota Comunicazione del 3 marzo 2009, che deve provare l’esistenza di un adeguato volume di scambi alla data dell’acquisto controverso. Una prova, questa, che l’intermediario è, del resto, agevolmente in condizione di offrire proprio perché è il soggetto che gestiva (almeno sino alla data di avvio degli scambi sul sistema multilaterale Hi-Mtf) le procedure interne di negoziazione, e dunque ha piena evidenza delle quantità scambiate»[1].
[1] Così, ACF, 25 maggio 2020, n. 2622.
Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it