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Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 23 febbraio 2021, n. 4786.

di Antonio Zurlo 

 

 

 

 

Con la recentissima ordinanza, la Sesta Sezione Civile ha statuito il seguente principio di diritto:

«La persona che abbia stipulato un ‘assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, se convenuta in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte del proprio assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea; tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo in due ipotesi: o quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa (circostanza che spetta al giudice accertare, anche incidentalmente), oppure quando le spese di resistenza sostenute dall’assicurato siano state superflue, eccessive od avventate.».

 

Qui la pronuncia.