Nota a Trib. Genova, 20 ottobre 2020, n. 1638.
di Donato Giovenzana
La moglie del defunto cliente ha dovuto citare la Banca, alla quale aveva chiesto la consegna dei titoli e dei valori oggetto di legato, ricevendo tuttavia diniego in mancanza di consenso espresso da parte degli eredi del de cuius.
Il Giudicante, con riferimento alle somme di denaro depositate presso l’istituto di credito e gestite in rapporto di conto corrente, ritiene che non vi sia dubbio che il legato in esame debba qualificarsi come legato di specie, atteso il fatto che l’indicazione operata dal de cuius con riferimento ai propri “risparmi ovunque siti e comunque impiegati” ha manifestato la volontà di attribuire “non già un ammontare di numerario qualunque bensì il diritto ad esigere il capitale ed i frutti civili” del deposito che, all’apertura della successione, fossero presenti sul conto (cfr. Cass.n.14358/13).
Pertanto la natura della disposizione comporta ai sensi dell’art. 649 c.c. (si consideri in particolare il secondo comma: “quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore”) l’immediato acquisto del bene legato da parte del legatario, senza necessità di consenso dell’erede né di richiesta alcuna al medesimo.
In particolare, per il Giudicante, essendo il bene oggetto di legato depositato presso un terzo (l’istituto di credito) debitore nei confronti del de cuius, viene in rilievo il disposto dell’art. 658 c.c., che prevede il diritto del legatario di esigere direttamente dal terzo il pagamento del credito, realizzandosi giuridicamente, per effetto della disposizione testamentaria il diretto subentro del legatario al testatore nel rapporto obbligatorio, senza necessità di accettazione da parte del soggetto passivo del rapporto giuridico o di intervento o consenso dell’erede.
Evidenzia altresì che, contrariamente a quanto sostanzialmente affermato dalla Banca, non viene in rilievo il disposto dell’art. 649 co.3 c.c. (secondo cui la proprietà del legato si trasferisce al legatario immediatamente con l’apertura della successione senza necessità di accettazione, ma il legatario deve domandare all’onerato il “possesso” della cosa legata), in quanto per un verso non ricorre l’ipotesi di erede onerato in possesso dei beni oggetto di legato, per altro verso – ricorrendo l’ipotesi del legato di un credito – neppure può ipotizzarsi un possesso in senso tecnico ma, secondo quanto in precedenza esposto, solo un diritto al pagamento che “entra” a far parte del patrimonio del legatario ope legis al momento stesso del decesso del de cuius, secondo la volontà testamentaria del medesimo.
Eadem ratio relativamente ai titoli, azioni e fondi di investimento depositati presso l’istituto di credito o da esso amministrati o gestiti, trattandosi anche in tal caso di disposizione testamentaria con la quale il de cuius ha inteso beneficiare l’attrice di un capitale (e relativi frutti civili) esistenti e valutabili al momento dell’apertura della successione, così individuandosi anche in detti casi un legato di specie e comunque riconducibile alla disciplina, sopra esposta, del legato di credito.
Il Tribunale di Genova ha pertanto considerato sussistenti le condizioni di fatto e di diritto per l’accoglimento della domanda attrice con riferimento ai beni oggetto di legato.
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